IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare  l'art.
3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che
consentano al  Tesoro,  fra  l'altro,  di  effettuare  operazioni  di
indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti  e
strumenti finanziari a breve,  medio  e  lungo  termine,  indicandone
l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri  per  la  sua
determinazione,  la  durata,  l'importo  minimo  sottoscrivibile,  il
sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto ministeriale  n.  105532  del  23  dicembre  2015,
emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 398 del  2003,  ove  si  definiscono  per  l'anno
finanziario 2016 gli obiettivi,  i  limiti  e  le  modalita'  cui  il
Dipartimento  del  Tesoro   dovra'   attenersi   nell'effettuare   le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che  le
operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del  Tesoro
o,  per  sua  delega,  dal  Direttore  della  direzione  seconda  del
Dipartimento medesimo e che, in caso  di  assenza  o  impedimento  di
quest'ultimo, le operazioni  predette  possano  essere  disposte  dal
medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza  di  delega
continuativa; 
  Vista la determinazione n. 100215 del  20  dicembre  2012,  con  la
quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della
direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visto il decreto n. 85018 del  6  ottobre  2016,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 237  del  10  ottobre
2016, con il quale sono state stabilite in  maniera  continuativa  le
caratteristiche e la modalita' di emissione dei  titoli  di  Stato  a
medio e lungo termine, da emettersi tramite asta; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  111
del 13 maggio 2004, recante  disposizioni  in  caso  di  ritardo  nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto  di
titoli di Stato; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  96718  del  7  dicembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  293
del 17 dicembre  2012  recante  disposizioni  per  le  operazioni  di
separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari,
della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale  di
rimborso dei titoli di Stato; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016, ed in
particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito  dall'art.  2
della legge 12 ottobre 2016, n. 196,  con  cui  si  e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  22
novembre 2016 ammonta, al netto dei  rimborsi  di  prestiti  pubblici
gia' effettuati, a 74.180 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare; 
  Visti i propri decreti in data 26  ottobre  2009,  22  gennaio,  24
marzo, 24 maggio, 22 luglio e 22 ottobre 2010, 23 settembre 2014,  23
gennaio e 23 giugno 2015, nonche' 22 marzo 2016 con i quali e'  stata
disposta l'emissione delle prime diciannove  tranche  dei  buoni  del
Tesoro poliennali 2,55% con godimento 15 settembre 2009 e scadenza 15
settembre  2041,  indicizzati,  nel  capitale  e   negli   interessi,
all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area
dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora
innanzi  indicato,  ai  fini  del  presente  decreto,  come   «Indice
Eurostat»; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una ventesima tranche dei predetti buoni  del
Tesoro poliennali; 
  Considerato che, in  concomitanza  con  l'emissione  della  tranche
predetta, viene disposta l'emissione della quarta tranche  dei  buoni
del Tesoro poliennali 0,10% indicizzati  all'«Indice  Eurostat»,  con
godimento 15 maggio 2016 e scadenza 15 maggio 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 30  dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del  decreto
ministeriale del 23 dicembre 2015, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta l'emissione di una ventesima tranche dei  buoni  del  Tesoro
poliennali 2,55% indicizzati  all'«Indice  Eurostat»  («BTP€i»),  con
godimento 15 settembre 2009 e scadenza 15 settembre 2041. I  predetti
titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP€i con godimento 15 maggio
2016 e scadenza  15  maggio  2022  indicizzati  all'Indice  Eurostat,
citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso
fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo  di
1.250 milioni di euro. 
  I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,55%, pagabile in due
semestralita' posticipate, il 15 marzo ed il  15  settembre  di  ogni
anno di durata del prestito. 
  Le prime quattordici  cedole  dei  buoni  emessi  con  il  presente
decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte. 
  Sui buoni  medesimi,  come  previsto  dal  decreto  ministeriale  7
dicembre 2012 pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  293  del  17
dicembre  2012,  possono  essere  effettuate  operazioni  di  «coupon
stripping». 
  Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti  titoli
sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016,  citato
nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si
rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto; in
particolare, si rinvia agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo.