Il commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei
  territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
  Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016: 
  Visto il decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, ed in particolare  gli
articoli 2, comma 1, lettera b), 3 e 5 comma 2, lettera g); 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2016,  ed  in  particolare
l'art. 3, commi 6 e 7; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016,  il
quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo
di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi  generali
dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto l'art. 5, comma 2, lettera g), del decreto-legge n.  189  del
2016, il quale  prevede  la  concessione  dei  finanziamenti  per  la
delocalizzazione temporanea delle attivita' economiche o produttive e
dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di  garantirne  la
continuita'; 
  Visto l'art. 3, comma 6, del decreto-legge 11 novembre 2016 n. 205,
il quale consente alle imprese che hanno subito danni a  causa  degli
eventi sismici di acquistare o  acquisire  in  locazione  macchinari,
nonche' effettuare  gli  ulteriori  interventi  urgenti  necessari  a
garantire la prosecuzione della propria attivita'; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 388 del 26 agosto 2016, n. 393 del 13  settembre  2016,  n.
394 del 19 settembre 2016, n. 399 del 10 ottobre 2016 e n. 415 del 21
novembre 2016; 
  Ritenuta la necessita' di impartire ulteriori disposizioni volte  a
velocizzare la delocalizzazione delle stalle,  che  a  seguito  degli
eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016  sono  crollate  o
hanno subito danni gravi, presso strutture temporanee  realizzate  in
prossimita' degli attuali insediamenti,  al  fine  di  consentire  la
prosecuzione  delle  attivita'  economiche  degli   allevamenti,   ad
integrazione  degli  interventi  gia'  avviati  con   le   richiamate
ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile; 
  Rilevato che la  predisposizione  e  sistemazione  delle  aree  ove
collocare le stalle temporanee e'  stata  disciplinata  dalle  citate
ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile,  laddove
si e' previsto che a tali attivita' provvedano  i  soggetti  pubblici
(Regioni e Comuni o altri soggetti pubblici da questi individuati)  o
direttamente i privati interessati; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, della citata ordinanza n.
415 del 2016, ai  sensi  del  quale,  in  ragione  dell'estensione  e
diffusione dei danni subiti dagli operatori del  settore  agricolo  e
zootecnico a seguito degli eventi sismici verificatisi  il  26  e  30
ottobre  2016,  la  realizzazione  delle  opere   di   urbanizzazione
necessarie al posizionamento dei moduli abitativi  provvisori  rurali
nonche'  dei  relativi  allacci,  previste  dall'art.  3,  comma   3,
dell'ordinanza n. 399 del 2016, nonche' la realizzazione  delle  aree
necessarie per la messa in opera dei ricoveri e  impianti  temporanei
per la stabulazione, l'alimentazione e la  mungitura  degli  animali,
nonche' per la conservazione del latte, fienili e depositi,  previste
dall'art. 7, comma 3, dell'ordinanza n. 393 del 2016, in deroga  alle
disposizioni ivi richiamate, possono essere effettuate anche da parte
dei singoli operatori danneggiati dagli eventi sismici; 
  Visto l'art. 2 del decreto-legge n. 205 del 2016, e in particolare: 
    il  comma  8,  il  quale  prevede  che  «...   per   fronteggiare
l'aggravarsi delle esigenze abitative  rurali  ed  il  fabbisogno  di
tecnostrutture per stalle e fienili destinate al  ricovero  invernale
del bestiame nei territori colpiti dagli eventi sismici  verificatesi
a  far  data  dal  24  agosto  2016  e  in  ragione  della  oggettiva
imprevedibilita' degli stessi, in sede di esecuzione  dei  contratti,
gia' stipulati ovvero  da  stipulare,  aventi  ad  oggetto  i  moduli
necessari  allo  scopo,  puo'  essere  richiesto  un  aumento   delle
prestazioni alle stesse condizioni previste dal contratto originario,
in deroga ai limiti di  cui  all'art.  106,  comma  12,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016»; 
    il comma 9, il quale prevede che «...  qualora  il  ricorso  alle
procedure di cui al comma 8 non consenta  comunque  di  soddisfare  i
fabbisogni di assistenza in corso di  quantificazione  speditiva,  in
deroga alle  disposizioni  vigenti  possono  essere  interpellati  in
ordine progressivo i soggetti che hanno partecipato alla procedura di
gara  per  addivenire  a  nuove  ed  ulteriori  aggiudicazione  delle
forniture oggetto delle gare espletate, alle medesime condizioni alle
quali e' stata effettuata l'aggiudicazione originaria»; 
  Considerati il numero  e  la  dimensione  delle  stalle  gravemente
danneggiate  o   distrutte   e   l'approssimarsi   dell'inverno   con
temperature gia' al di sotto dello zero e  rilevato  che,  nonostante
quanto previsto dalle disposizioni innanzi citate, nella parte in cui
consentono l'estensione delle forniture  ai  soggetti  aggiudicatari,
sulla base delle informazioni fornite dalle Regioni Lazio  e  Umbria,
all'uopo incaricate,  si  riscontra  il  permanere  della  necessita'
urgente di soddisfare una parte del fabbisogno di ricoveri temporanei
per  gli  animali  consentendo  agli  allevatori,  i   cui   impianti
zootecnici sono stati danneggiati dagli eventi sismici del  26  e  30
ottobre 2016, di provvedere  direttamente  alla  installazione  delle
delocalizzazioni temporanee; 
  Considerato che il precitato art. 3, comma 6, del decreto-legge  n.
205 del 2016, nel delineare un'apposita  procedura  per  il  rimborso
degli  interventi  urgenti  di  delocalizzazione  degli  impianti  in
questione, assorbe in se'  anche  la  disciplina  di  ogni  eventuale
intervento  necessario   riconducibile   alla   previsione   generale
dell'art. 5, comma 2, lettera g), del decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Preso atto che la  Regione  Lazio,  anche  su  delega  delle  altre
Regioni interessate dagli eventi sismici, ai sensi di quanto disposto
dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
394 del 2016, ha provveduto ad espletare la gara per la fornitura  ed
installazione delle stalle, fienili e depositi temporanei che risulta
articolata in n. 14 lotti, e  la  relativa  aggiudicazione  e'  stata
approvata con determinazione n. G13316 del 10 novembre 2016; 
  Ritenuto  di  stabilire  che,  in  ragione  del   permanere   delle
necessita' sopra richiamate, i singoli  operatori  danneggiati  dagli
eventi sismici verificatesi a far data dal 26  ottobre  2016  possano
provvedere direttamente all'acquisto delle strutture  temporanee  per
gli  allevamenti  (stalle,  fienili  e   depositi)   ed   alla   loro
installazione, limitatamente a strutture similari a quelle  poste  in
gara dalla Regione Lazio, come centrale di committenza per le quattro
Regioni; 
  Dato atto che, al fine di consentire  l'immediata  attivazione  dei
singoli operatori, tenuto conto  delle  ridotte  dimensioni  e  della
relativa  capacita'  operativa  e  finanziarie   dei   medesimi,   e'
necessario prevedere modalita' di rimborso  delle  spese  autorizzate
che garantiscano la piu' celere liquidazione delle  somme  spettanti,
anche anticipatamente all'attivazione delle procedure previste per la
concessione dei finanziamenti agevolati di cui all'art. 5,  comma  3,
del decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Precisato, pertanto, che, allo  scopo  di  garantire  la  celerita'
necessaria per evitare ulteriori aggravi dell'esposizione finanziaria
degli operatori danneggiati, le attivita' di  cui  trattasi  potranno
trovare anticipata copertura nell'ambito  delle  risorse  finanziarie
stanziate per la gestione della situazione di  emergenza  conseguente
agli eventi  sismici  in  parola,  immediatamente  disponibili  nelle
contabilita' speciali intestate ai Presidenti delle Regioni  Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria, rinviando ad apposita ordinanza del Capo  del
Dipartimento della protezione civile la regolazione  dei  conseguenti
aspetti finanziari; 
  Richiamato quanto gia' stabilito  nelle  suindicate  ordinanze  del
Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  in  ordine   alle
procedure  straordinarie  ivi  previste   in   materia   urbanistica,
ambientale e paesaggistica per l'installazione delle strutture di cui
trattasi, trattandosi di strutture delocalizzate temporanee; 
  Sentito il Ministero dell'interno che, al  fine  di  agevolare  gli
operatori economici interessati, ha predisposto uno specifico modello
di domanda di  iscrizione  all'Anagrafe  antimafia  degli  esecutori,
pubblicato sul  sito  istituzionale  di  ciascuna  Prefettura,  nella
sezione «Amministrazione trasparente», che potra'  essere  utilizzato
anche ai fini dell'esecuzione degli interventi di cui  alla  presente
ordinanza; 
  Acquisito il  conforme  avviso  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile; 
  Vista l'intesa espressa dalle Regioni interessate nella  cabina  di
coordinamento del 23 novembre 2016; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano nei Comuni
di cui all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  nonche'
nei Comuni di cui all'elenco aggiuntivo approvato con l'ordinanza del
Commissario straordinario n. 3 del 2016, emessa ai sensi dell'art.  1
del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205. Le  stesse  integrano  la
disciplina  delle  procedure  di  delocalizzazione  temporanea  e  di
fornitura e installazione di impianti  temporanei  delocalizzati  per
gli impianti zootecnici per la  stabulazione,  l'alimentazione  e  la
mungitura degli animali, nonche' per la conservazione del latte e per
fienili e depositi per le imprese i  cui  impianti  produttivi  hanno
subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016, gia' avviate in attuazione  delle  ordinanze  del
Capo del Dipartimento della protezione civile richiamate in premessa. 
  2. Per la delocalizzazione temporanea di cui al comma 1,  ai  sensi
dell'art. 8 del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell'art. 3, comma 6,
del decreto-legge n. 205 del 2016,  i  soggetti  legittimati  possono
avviare immediatamente gli interventi di fornitura  ed  installazione
di impianti e macchinari, nonche' ogni ulteriore  intervento  urgente
sulle strutture produttive,  secondo  le  modalita'  e  le  procedure
stabilite con la presente ordinanza, salva la facolta' di  richiedere
il rimborso delle spese sostenute ai sensi del comma 7  del  medesimo
art.  3  del  decreto-legge  n.  205  del  2016,  con  le   modalita'
specificate al successivo art. 4.