Il commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016: Visto il decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, ed in particolare gli articoli 2, comma 1, lettera b), 3 e 5 comma 2, lettera g); Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2016, ed in particolare l'art. 3, commi 6 e 7; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto l'art. 5, comma 2, lettera g), del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede la concessione dei finanziamenti per la delocalizzazione temporanea delle attivita' economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuita'; Visto l'art. 3, comma 6, del decreto-legge 11 novembre 2016 n. 205, il quale consente alle imprese che hanno subito danni a causa degli eventi sismici di acquistare o acquisire in locazione macchinari, nonche' effettuare gli ulteriori interventi urgenti necessari a garantire la prosecuzione della propria attivita'; Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, n. 393 del 13 settembre 2016, n. 394 del 19 settembre 2016, n. 399 del 10 ottobre 2016 e n. 415 del 21 novembre 2016; Ritenuta la necessita' di impartire ulteriori disposizioni volte a velocizzare la delocalizzazione delle stalle, che a seguito degli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 sono crollate o hanno subito danni gravi, presso strutture temporanee realizzate in prossimita' degli attuali insediamenti, al fine di consentire la prosecuzione delle attivita' economiche degli allevamenti, ad integrazione degli interventi gia' avviati con le richiamate ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile; Rilevato che la predisposizione e sistemazione delle aree ove collocare le stalle temporanee e' stata disciplinata dalle citate ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, laddove si e' previsto che a tali attivita' provvedano i soggetti pubblici (Regioni e Comuni o altri soggetti pubblici da questi individuati) o direttamente i privati interessati; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, della citata ordinanza n. 415 del 2016, ai sensi del quale, in ragione dell'estensione e diffusione dei danni subiti dagli operatori del settore agricolo e zootecnico a seguito degli eventi sismici verificatisi il 26 e 30 ottobre 2016, la realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie al posizionamento dei moduli abitativi provvisori rurali nonche' dei relativi allacci, previste dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 399 del 2016, nonche' la realizzazione delle aree necessarie per la messa in opera dei ricoveri e impianti temporanei per la stabulazione, l'alimentazione e la mungitura degli animali, nonche' per la conservazione del latte, fienili e depositi, previste dall'art. 7, comma 3, dell'ordinanza n. 393 del 2016, in deroga alle disposizioni ivi richiamate, possono essere effettuate anche da parte dei singoli operatori danneggiati dagli eventi sismici; Visto l'art. 2 del decreto-legge n. 205 del 2016, e in particolare: il comma 8, il quale prevede che «... per fronteggiare l'aggravarsi delle esigenze abitative rurali ed il fabbisogno di tecnostrutture per stalle e fienili destinate al ricovero invernale del bestiame nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016 e in ragione della oggettiva imprevedibilita' degli stessi, in sede di esecuzione dei contratti, gia' stipulati ovvero da stipulare, aventi ad oggetto i moduli necessari allo scopo, puo' essere richiesto un aumento delle prestazioni alle stesse condizioni previste dal contratto originario, in deroga ai limiti di cui all'art. 106, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016»; il comma 9, il quale prevede che «... qualora il ricorso alle procedure di cui al comma 8 non consenta comunque di soddisfare i fabbisogni di assistenza in corso di quantificazione speditiva, in deroga alle disposizioni vigenti possono essere interpellati in ordine progressivo i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara per addivenire a nuove ed ulteriori aggiudicazione delle forniture oggetto delle gare espletate, alle medesime condizioni alle quali e' stata effettuata l'aggiudicazione originaria»; Considerati il numero e la dimensione delle stalle gravemente danneggiate o distrutte e l'approssimarsi dell'inverno con temperature gia' al di sotto dello zero e rilevato che, nonostante quanto previsto dalle disposizioni innanzi citate, nella parte in cui consentono l'estensione delle forniture ai soggetti aggiudicatari, sulla base delle informazioni fornite dalle Regioni Lazio e Umbria, all'uopo incaricate, si riscontra il permanere della necessita' urgente di soddisfare una parte del fabbisogno di ricoveri temporanei per gli animali consentendo agli allevatori, i cui impianti zootecnici sono stati danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, di provvedere direttamente alla installazione delle delocalizzazioni temporanee; Considerato che il precitato art. 3, comma 6, del decreto-legge n. 205 del 2016, nel delineare un'apposita procedura per il rimborso degli interventi urgenti di delocalizzazione degli impianti in questione, assorbe in se' anche la disciplina di ogni eventuale intervento necessario riconducibile alla previsione generale dell'art. 5, comma 2, lettera g), del decreto-legge n. 189 del 2016; Preso atto che la Regione Lazio, anche su delega delle altre Regioni interessate dagli eventi sismici, ai sensi di quanto disposto dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 2016, ha provveduto ad espletare la gara per la fornitura ed installazione delle stalle, fienili e depositi temporanei che risulta articolata in n. 14 lotti, e la relativa aggiudicazione e' stata approvata con determinazione n. G13316 del 10 novembre 2016; Ritenuto di stabilire che, in ragione del permanere delle necessita' sopra richiamate, i singoli operatori danneggiati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 26 ottobre 2016 possano provvedere direttamente all'acquisto delle strutture temporanee per gli allevamenti (stalle, fienili e depositi) ed alla loro installazione, limitatamente a strutture similari a quelle poste in gara dalla Regione Lazio, come centrale di committenza per le quattro Regioni; Dato atto che, al fine di consentire l'immediata attivazione dei singoli operatori, tenuto conto delle ridotte dimensioni e della relativa capacita' operativa e finanziarie dei medesimi, e' necessario prevedere modalita' di rimborso delle spese autorizzate che garantiscano la piu' celere liquidazione delle somme spettanti, anche anticipatamente all'attivazione delle procedure previste per la concessione dei finanziamenti agevolati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016; Precisato, pertanto, che, allo scopo di garantire la celerita' necessaria per evitare ulteriori aggravi dell'esposizione finanziaria degli operatori danneggiati, le attivita' di cui trattasi potranno trovare anticipata copertura nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate per la gestione della situazione di emergenza conseguente agli eventi sismici in parola, immediatamente disponibili nelle contabilita' speciali intestate ai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, rinviando ad apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile la regolazione dei conseguenti aspetti finanziari; Richiamato quanto gia' stabilito nelle suindicate ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile in ordine alle procedure straordinarie ivi previste in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica per l'installazione delle strutture di cui trattasi, trattandosi di strutture delocalizzate temporanee; Sentito il Ministero dell'interno che, al fine di agevolare gli operatori economici interessati, ha predisposto uno specifico modello di domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori, pubblicato sul sito istituzionale di ciascuna Prefettura, nella sezione «Amministrazione trasparente», che potra' essere utilizzato anche ai fini dell'esecuzione degli interventi di cui alla presente ordinanza; Acquisito il conforme avviso del Capo del Dipartimento della protezione civile; Vista l'intesa espressa dalle Regioni interessate nella cabina di coordinamento del 23 novembre 2016; Dispone: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano nei Comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nonche' nei Comuni di cui all'elenco aggiuntivo approvato con l'ordinanza del Commissario straordinario n. 3 del 2016, emessa ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205. Le stesse integrano la disciplina delle procedure di delocalizzazione temporanea e di fornitura e installazione di impianti temporanei delocalizzati per gli impianti zootecnici per la stabulazione, l'alimentazione e la mungitura degli animali, nonche' per la conservazione del latte e per fienili e depositi per le imprese i cui impianti produttivi hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, gia' avviate in attuazione delle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile richiamate in premessa. 2. Per la delocalizzazione temporanea di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell'art. 3, comma 6, del decreto-legge n. 205 del 2016, i soggetti legittimati possono avviare immediatamente gli interventi di fornitura ed installazione di impianti e macchinari, nonche' ogni ulteriore intervento urgente sulle strutture produttive, secondo le modalita' e le procedure stabilite con la presente ordinanza, salva la facolta' di richiedere il rimborso delle spese sostenute ai sensi del comma 7 del medesimo art. 3 del decreto-legge n. 205 del 2016, con le modalita' specificate al successivo art. 4.