Art. 2 Autorizzazione agli interventi 1. In ragione dell'estensione e diffusione dei danni subiti dai conduttori degli allevamenti zootecnici a seguito degli eventi sismici verificatisi il 26 e 30 ottobre 2016, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, possono autorizzare, ove necessario, la fornitura ed installazione di impianti temporanei delocalizzati per la stabulazione, l'alimentazione e la mungitura degli animali, nonche' per la conservazione del latte e per fienili e depositi, come previsto dall'art. 7, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 393 del 2016, in deroga alle disposizioni ivi richiamate, anche da parte dei singoli operatori danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 26 ottobre 2016. 2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 1, i singoli operatori danneggiati possono richiedere ai Presidenti delle Regioni territorialmente competenti l'autorizzazione ad eseguire autonomamente gli interventi di delocalizzazione temporanea degli impianti zootecnici per la stabulazione, l'alimentazione e la mungitura degli animali, nonche' per la conservazione del latte e per fienili e depositi. Possono altresi' richiedere l'acquisto o il noleggio delle attrezzature che garantiscono la continuita' dell'attivita' produttiva qualora quelle precedenti risultino danneggiate e inutilizzabili. 3. La richiesta di delocalizzazione puo' essere presentata a condizione che sia stata emessa ordinanza di inagibilita' totale o parziale, a seguito di verifica con scheda AeDES, ovvero dichiarazione di non utilizzabilita' degli edifici destinati attivita' produttiva a servizio dell'impianto zootecnico, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell'art. 9 del decreto-legge n. 205 del 2016. La richiesta di delocalizzazione temporanea deve essere corredata da relazione tecnica a firma di un professionista abilitato con allegata la planimetria dell'area interessata, nella quale siano descritti gli impianti da delocalizzare e le modalita' esecutive degli interventi facendo espresso riferimento ad impianti similari per tipologia e materiali a quelli realizzati sulla base della gara effettuata dalla Regione Lazio e definita con determinazione del 10 novembre 2016. Nella stessa relazione dovranno essere indicati altresi' gli eventuali ulteriori impianti e attrezzature necessari per garantire la continuita' dell'attivita' produttiva, per le quali si richiede l'autorizzazione all'acquisto o al noleggio, indicando le ragioni della non utilizzabilita' di quelle preesistenti. 4. Il Presidente della Regione territorialmente competente, esperiti gli opportuni accertamenti, rilascia l'autorizzazione richiesta fornendo ai soggetti istanti le indicazioni per la realizzazione degli interventi necessari per la fornitura ed installazione di impianti temporanei delocalizzati per la stabulazione, l'alimentazione e la mungitura degli animali, nonche' per la conservazione del latte e per fienili e depositi. La medesima autorizzazione prevede l'indicazione della tipologia e dei materiali da impiegare facendo espresso riferimento a quelli previsti dalla gara posta in essere dalla Regione Lazio. L'importo massimo delle spese relative alla realizzazione degli interventi, riconoscibili ai fini del rimborso di cui al successivo art. 4, e' calcolato prendendo a riferimento per ogni territorio il valore offerto dalle varie imprese che sono risultate aggiudicatarie nella gara espletata dalla Regione Lazio per le varie tipologie. Le spese tecniche sono riconosciute nella misura massima del 5% dell'importo dei lavori. Nella stessa autorizzazione sono altresi' indicati gli impianti e le attrezzature indispensabili per garantire la continuita' dell'attivita' produttiva per le quali si consente l'acquisto o il noleggio. L'importo massimo delle spese per l'acquisto o il noleggio di detti impianti ed attrezzature e' determinato attraverso un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione del preventivo piu' favorevole, tenuto anche conto dei tempi di consegna dei beni oggetto di fornitura, facendo comunque riferimento al prezzario unico ovvero, fino all'approvazione di questo o in caso di mancanza del necessario parametro di riferimento, del vigente elenco regionale dei prezzi. Il rimborso concedibile e' pari al 100% delle spese autorizzate e sostenute, comprensive di I.V.A. 3. Fermo restando quanto stabilito dal successivo art. 3 in relazione all'avvio degli interventi di delocalizzazione, l'operatore interessato una volta ottenuta l'autorizzazione regionale puo' provvedere immediatamente all'acquisto o al noleggio delle attrezzature indispensabili, secondo le prescrizioni indicate nel medesimo provvedimento.