Art. 3 Comunicazione di avvio dei lavori 1. La comunicazione di avvio dei lavori e' effettuata con le modalita' di cui all'art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come dettagliate dall'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 2016, ed e' presentata all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione. Fino all'istituzione dei predetti uffici speciali, le comunicazioni sono depositate presso gli uffici regionali provvisoriamente individuati dai Presidenti delle Regioni, in qualita' di vice commissari. 2. La comunicazione, resa nelle forme di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, deve indicare, con riferimento alla data dell'evento sismico: a) gli estremi e la categoria catastali dell'azienda; b) la superficie complessiva dei manufatti produttivi che si intendono delocalizzare; c) il numero e la data dell'ordinanza comunale di inagibilita' a seguito di verifica AeDES o di verbale di inutilizzabilita' degli edifici produttivi ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge n. 205 del 2016; d) il nominativo dei proprietari e la relativa quota di proprieta'; e) l'eventuale nominativo dei locatari o comodatari, residenti e non, e gli estremi del contratto di locazione o comodato dell'azienda agricola. 3. Nella comunicazione devono inoltre essere individuati: a) i tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza; b) l'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tra almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta, alla quale possono partecipare solo le imprese che: risultino aver presentato domanda di iscrizione nell'anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 con le modalita' di cui al successivo comma 4, e che, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo, abbiano altresi' prodotto l'autocertificazione di cui all'art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni; non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal Documento unico di regolarita' contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015; siano in possesso, per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, della qualificazione ai sensi dell'art. 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 4. La domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori va presentata all'indirizzo PEC della Struttura di missione del Ministero dell'interno (strutturamissionesisma@pec.interno.it) ovvero, in caso di documentata impossibilita' tecnica di tale invio, in forma cartacea alla Prefettura del luogo di residenza dell'operatore od ove l'impresa ha la sede legale. La Prefettura rilascia la ricevuta di acquisizione della domanda e provvede a trasmetterla senza indugio via PEC alla struttura di missione. 5. Alla comunicazione devono essere allegati: a) il progetto degli interventi di delocalizzazione che si intendono eseguire con il computo metrico estimativo redatto sulla base del prezzario unico di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 189 del 2016 ovvero, fino all'approvazione di questo, del vigente elenco regionale dei prezzi e integrato con le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta nei limiti massimi stabiliti dal medesimo decreto legge; b) dichiarazione autocertificativa con la quale il richiedente attesta che l'immobile interessato dall'intervento non e' totalmente abusivo e che lo stesso non risulta interessato da ordini di demolizione, anche se sospesi con provvedimento giudiziale, e che lo stesso non ha usufruito di altri contributi pubblici; c) documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l'individuazione dell'impresa esecutrice o della ditta fornitrice, ivi compreso apposito verbale nel quale devono essere indicati i criteri adottati e le modalita' seguite per la scelta; d) dichiarazione autocertificativa con la quale l'impresa incaricata di eseguire i lavori attesta di aver presentato domanda di iscrizione nell'anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016, allegando la ricevuta rilasciata ai sensi del precedente comma 4; e) dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori attesta di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 34, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, impegnandosi ad iscriversi nell'elenco speciale ivi previsto e di non avere rapporti con l'impresa appaltatrice; f) eventuale polizza assicurativa stipulata, in data anteriore a quella degli eventi verificatisi a far data dal 26 ottobre 2016, per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento sismico e recante l'indicazione dell'importo assicurativo riconosciuto; g) indicazione degli estremi del conto corrente bancario intestato al richiedente, ai fini dell'accredito del rimborso spettante. 6. L'ufficio che riceve la comunicazione a norma del comma 1 ne informa il Comune territorialmente competente ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. 7. Contestualmente al deposito della comunicazione di cui al presente articolo i soggetti legittimati possono avviare gli interventi di delocalizzazione.