Art. 4 
 
                              Rimborso 
 
  1. La domanda di rimborso delle spese sostenute per gli acquisti  e
gli  interventi  di  cui  alla  presente  ordinanza   e'   presentata
dall'operatore    interessato    al    Presidente    della    Regione
territorialmente  competente,  nel  termine  di   30   giorni   dalla
conclusione degli interventi, ovvero dalla  presentazione  di  uno  o
piu' stati di avanzamento. Alla domanda  devono  essere  allegati  il
computo delle lavorazioni e  delle  spese  effettivamente  sostenute,
nonche' le fatture, anche non quietanzate, degli acquisti  o  noleggi
di attrezzature nonche' dei lavori, delle  forniture  e  delle  spese
tecniche. 
  2. Il rimborso e' erogato, previa  verifica  dell'esecuzione  degli
interventi  e  della   documentazione   presentata   in   conformita'
all'autorizzazione regionale di cui all'art.  2,  mediante  accredito
sul conto corrente indicato a norma dell'art. 3, comma 5, lettera g).
Entro 15 giorni dalla data  dell'accredito,  l'operatore  interessato
produce al Presidente della Regione le fatture  quietanzate;  qualora
le fatture non siano depositate  nel  termine,  il  Presidente  della
Regione dispone la revoca del rimborso ed avvia la procedura  per  la
sua ripetizione immediata. 
  3. Il rimborso spettante agli operatori e' comprensivo  dell'I.V.A.
corrisposta  sui  lavori  e  sulle  forniture,  se  non  detratta   o
detraibile da parte dell'operatore interessato. 
  4. La Regione  territorialmente  competente  assicura  altresi'  il
monitoraggio in corso d'opera della realizzazione degli interventi di
cui al precedente art.  3,  verificandone  la  conformita'  a  quanto
autorizzato. 
  5. Allo scopo di assicurare la celere erogazione  dei  rimborsi  di
cui al comma 2, i Presidenti  delle  Regioni  possono  anticipare  le
somme  necessarie  a  valere  sulle  disponibilita'  presenti   nelle
contabilita' agli stessi intestate in attuazione di  quanto  previsto
dall'art. 4, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della
protezione  civile  n.  388  del  2016.  Le  spese   sostenute   sono
rendicontate con modalita'  stabilite  con  ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento  della  protezione   civile.   Il   Dipartimento   della
protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio   comunica   al
commissario straordinario  gli  importi  rendicontati  ai  sensi  del
presente  articolo,  per  i  seguiti  di  competenza  ai   fini   del
monitoraggio dei contributi riconosciuti agli  operatori  interessati
anche ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  20,  comma  3,  del
decreto-legge n. 189 del 2016.