Art. 4 Rimborso 1. La domanda di rimborso delle spese sostenute per gli acquisti e gli interventi di cui alla presente ordinanza e' presentata dall'operatore interessato al Presidente della Regione territorialmente competente, nel termine di 30 giorni dalla conclusione degli interventi, ovvero dalla presentazione di uno o piu' stati di avanzamento. Alla domanda devono essere allegati il computo delle lavorazioni e delle spese effettivamente sostenute, nonche' le fatture, anche non quietanzate, degli acquisti o noleggi di attrezzature nonche' dei lavori, delle forniture e delle spese tecniche. 2. Il rimborso e' erogato, previa verifica dell'esecuzione degli interventi e della documentazione presentata in conformita' all'autorizzazione regionale di cui all'art. 2, mediante accredito sul conto corrente indicato a norma dell'art. 3, comma 5, lettera g). Entro 15 giorni dalla data dell'accredito, l'operatore interessato produce al Presidente della Regione le fatture quietanzate; qualora le fatture non siano depositate nel termine, il Presidente della Regione dispone la revoca del rimborso ed avvia la procedura per la sua ripetizione immediata. 3. Il rimborso spettante agli operatori e' comprensivo dell'I.V.A. corrisposta sui lavori e sulle forniture, se non detratta o detraibile da parte dell'operatore interessato. 4. La Regione territorialmente competente assicura altresi' il monitoraggio in corso d'opera della realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 3, verificandone la conformita' a quanto autorizzato. 5. Allo scopo di assicurare la celere erogazione dei rimborsi di cui al comma 2, i Presidenti delle Regioni possono anticipare le somme necessarie a valere sulle disponibilita' presenti nelle contabilita' agli stessi intestate in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 2016. Le spese sostenute sono rendicontate con modalita' stabilite con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio comunica al commissario straordinario gli importi rendicontati ai sensi del presente articolo, per i seguiti di competenza ai fini del monitoraggio dei contributi riconosciuti agli operatori interessati anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.