Art. 5 Temporaneita' della delocalizzazione e rimozione degli impianti e delle attrezzature 1. Gli impianti e le attrezzature temporanee delocalizzate a norma della presente ordinanza sono finalizzati esclusivamente ad assicurare il ricovero degli animali e la continuita' produttiva per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione delle stalle, fienili o depositi danneggiati. 2. Le strutture temporanee di cui al comma 1 installate a norma della presente ordinanze sono rimosse a cura dell'operatore interessato entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori di ripristino o ricostruzione delle stalle, fienili o depositi. Le spese di rimozione sono rimborsate secondo la procedura dell'art. 4. In caso di inadempimento totale o parziale dell'obbligo di rimozione, il Presidente della Regione competente provvede in via sostitutiva, previa diffida, ponendo le spese a carico dell'operatore inadempiente.