Art. 5 
 
          Temporaneita' della delocalizzazione e rimozione 
                 degli impianti e delle attrezzature 
 
  1. Gli impianti e le attrezzature temporanee delocalizzate a  norma
della  presente  ordinanza   sono   finalizzati   esclusivamente   ad
assicurare il ricovero degli animali e la continuita' produttiva  per
il tempo strettamente necessario alla  realizzazione  dei  lavori  di
ripristino con miglioramento sismico o  ricostruzione  delle  stalle,
fienili o depositi danneggiati. 
  2. Le strutture temporanee di cui al comma  1  installate  a  norma
della  presente  ordinanze  sono  rimosse   a   cura   dell'operatore
interessato entro trenta  giorni  dalla  ultimazione  dei  lavori  di
ripristino o ricostruzione delle stalle, fienili o depositi. Le spese
di rimozione sono rimborsate secondo la  procedura  dell'art.  4.  In
caso di inadempimento totale o parziale dell'obbligo di rimozione, il
Presidente della Regione  competente  provvede  in  via  sostitutiva,
previa  diffida,   ponendo   le   spese   a   carico   dell'operatore
inadempiente.