Art. 7 
 
           Dichiarazione d'urgenza e provvisoria efficacia 
 
  1. In considerazione della necessita' di dare  urgente  avvio  agli
interventi edilizi di cui  all'art.  1,  in  modo  da  assicurare  la
continuita'  delle  attivita'  produttive  interessate,  la  presente
ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace. La stessa entra in
vigore dal giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale. 
  2. La presente ordinanza e' comunicata al Presidente del  Consiglio
dei ministri, e' trasmessa alla Corte  dei  conti  per  il  controllo
preventivo di legittimita' ed e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai
fini della ricostruzione nei territorio dei Comuni delle  Regioni  di
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico  del
24 agosto 2016, ai sensi dell'art.  12  del  decreto  legislativo  14
marzo 2013, n. 33. 
    Roma, 28 novembre 2016 
 
                                               Il Commissario: Errani 

Registrata alla Corte dei conti il 29 novembre 2016 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli esteri,
reg. n. 3130