Art. 7 Dichiarazione d'urgenza e provvisoria efficacia 1. In considerazione della necessita' di dare urgente avvio agli interventi edilizi di cui all'art. 1, in modo da assicurare la continuita' delle attivita' produttive interessate, la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. La presente ordinanza e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Roma, 28 novembre 2016 Il Commissario: Errani Registrata alla Corte dei conti il 29 novembre 2016 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli esteri, reg. n. 3130