Art. 2 
 
 
                 Obiettivi e misure di conservazione 
 
  1.  Gli  obiettivi  e  le  misure  di  conservazione   generali   e
sito-specifiche,  conformi  alle  esigenze  ecologiche  dei  tipi  di
habitat naturali  di  cui  all'allegato  A  e  delle  specie  di  cui
all'allegato  B  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   8
settembre  1997,  n.  357  presenti  nel  sito,  nonche'  le   misure
necessarie per evitare il degrado  degli  habitat  naturali  e  degli
habitat di specie e la perturbazione delle specie  per  cui  le  zone
sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere
conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8  settembre  1997,  n.  357,
relative alle ZSC di cui al precedente articolo sono: 
    a)  quelli   individuati   nella   deliberazione   delle   Giunta
provinciale di Trento n. 2378 del 22 ottobre 2010 come modificata con
deliberazione n. 259 del 17 febbraio 2011, gia' operativi; 
    b)  quelli   individuati   nella   deliberazione   delle   Giunta
provinciale di Trento n. 632 del 12 aprile 2013 come  modificata  con
deliberazione n. 2742 del 20 dicembre 2013, gia' operativi; 
    c)  quelli   individuati   nella   deliberazione   della   Giunta
provinciale di Trento n. 845 del 20 maggio 2016, gia' operativi. 
  2. Lo stralcio delle deliberazioni di cui al comma 1 relativo  alle
misure  di  conservazione,  ed  eventuali  successive  modifiche   ed
integrazioni, e' pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente
decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare nell'apposita  sezione  relativa  alle  ZSC
designate. 
  3. Le misure di conservazione di cui al comma 1, per le ZSC, o loro
porzioni, ricadenti all'interno di aree naturali protette di  rilievo
provinciale, integrano le misure  di  salvaguardia  e  le  previsioni
normative   definite   dagli   strumenti   di   regolamentazione    e
pianificazione esistenti e, se  piu'  restrittive,  prevalgono  sugli
stessi. 
  4.  Le  misure  di  conservazione  di  cui  al  comma  1   potranno
all'occorrenza essere ulteriormente integrate e coordinate, entro sei
mesi dalla data del presente decreto, prevedendo  l'integrazione  con
altri  piani  di  sviluppo   e   specifiche   misure   regolamentari,
amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine  la  Regione
provvede ad assicurare l'allineamento tra le misure di  conservazione
e la Banca dati Natura 2000. 
  5. Le integrazioni di cui al  comma  4,  cosi'  come  le  eventuali
modifiche alle misure di conservazione che si  rendessero  necessarie
sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze
delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Provincia autonoma
di Trento e comunicate entro i trenta giorni successivi al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  6. Alle ZSC di cui al presente decreto si  applicano  altresi'  gli
atti normativi ed amministrativi emanati dalla Provincia autonoma  di
Trento in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.