IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilita' 2016), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302; Visto l'art. 1, della suddetta legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale tra l'altro prevede: «Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attivita' economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria si provvede, per le finalita' e secondo i criteri da stabilire con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri, assunte ai sensi della lettera e) del citato art. 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992 mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e attivita' economiche e produttive, con le modalita' del finanziamento agevolato»(comma 422); «Per le finalita' di cui al comma 422, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori individuati nelle deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi del medesimo comma, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi rispettivamente indicati, nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, e comunque nei limiti delle disponibilita' di cui al comma 427». Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e' concessa la garanzia dello Stato di cui ai commi da 422 a 428 e sono definiti i criteri e le modalita' di operativita' della stessa, nonche' le modalita' di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui al presente comma e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.» (comma 423); «In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi dei commi da 422 a 428, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonche' le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalita' di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Il credito di imposta e' revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.» (comma 424); «Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalita' telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate. L'ammontare del finanziamento e' erogato al netto di eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalita' da dichiarare al momento della richiesta del finanziamento agevolato.» (comma 425); «I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo dalle amministrazioni pubbliche di cui al comma 422. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalita' diverse da quelle indicate nei commi da 422 a 428. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 422, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonche' delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono versate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile.» (comma 426); «Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 422 a 428, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministero dell'economia e delle finanze verifica l'andamento della concessione di finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio, con riferimento alle disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamita' naturali, al fine di valutare l'importo dei finanziamenti di cui ai commi da 422 a 428 che possono essere annualmente concessi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, fermo restando il limite massimo di cui al comma 423. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al Dipartimento della protezione civile l'esito della verifica effettuata entro il medesimo termine del 31 marzo.» (comma 427); «Le modalita' attuative dei commi da 422 a 428, anche al fine di assicurare uniformita' di trattamento, un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, nonche' il rispetto del limite di 1.500 milioni di euro di cui al comma 423, sono definite con ordinanze adottate dal Capo del Dipartimento della protezione civile d'intesa con le regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.» (comma 428); Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante «Stanziamento di finanziamenti per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni»; Dovendosi provvedere alla concessione della garanzia dello Stato in relazione ai finanziamenti accordati ai sensi dell'art. 1, comma 423, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonche' alla definizione dei criteri e delle modalita' di operativita' della garanzia stessa; Decreta: Art. 1 1. I finanziamenti accordati, ai sensi dell'art. 1, comma 423, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori individuati negli allegati 1 e 2, come eventualmente tempo per tempo modificati e integrati, alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 relativa alle situazioni di emergenza per le quali e' stata avviata la ricognizione dei fabbisogni di danno ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono assistiti dalla garanzia dello Stato. 2. La garanzia dello Stato e' incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta. 3. La garanzia dello Stato e' concessa alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. e resta in vigore fino al termine di ricezione delle istanze di cui al comma 1 del successivo art. 3. 4. La garanzia dello Stato opera automaticamente in caso di inadempimento nei confronti della Cassa depositi e prestiti S.p.a. e assicura l'adempimento delle obbligazioni, per capitale e interessi, relative ai finanziamenti stipulati in conformita' a quanto previsto dall'art. 1, comma 423, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le cui condizioni finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato. 5. A seguito dell'intervento della garanzia di cui al presente articolo, lo Stato e' surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore.