IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, concernente  «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato»
(legge di stabilita' 2016), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  30
dicembre 2015, n. 302; 
  Visto l'art. 1, della suddetta legge 28 dicembre 2015, n.  208,  il
quale tra l'altro prevede: 
    «Al fine di dare avvio alle  misure  per  fare  fronte  ai  danni
occorsi  al  patrimonio  privato  ed  alle  attivita'  economiche   e
produttive, in attuazione della lettera d) del comma  2  dell'art.  5
della legge 24 febbraio 1992, n.  225,  e  successive  modificazioni,
relativamente  alle  ricognizioni  dei  fabbisogni   completate   dai
commissari delegati e  trasmesse  al  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la  successiva
istruttoria si provvede, per le finalita'  e  secondo  i  criteri  da
stabilire con apposite  deliberazioni  del  Consiglio  dei  ministri,
assunte ai sensi della lettera e) del citato art. 5, comma  2,  della
legge  n.  225  del  1992  mediante  concessione,  da   parte   delle
Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime  deliberazioni,  di
contributi a favore di soggetti  privati  e  attivita'  economiche  e
produttive, con le modalita' del finanziamento agevolato»(comma 422); 
    «Per le finalita' di cui al comma  422,  i  soggetti  autorizzati
all'esercizio del credito operanti nei  territori  individuati  nelle
deliberazioni del  Consiglio  dei  ministri  adottate  ai  sensi  del
medesimo comma, possono contrarre  finanziamenti,  secondo  contratti
tipo definiti con apposita convenzione  con  l'Associazione  bancaria
italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'art. 5,
comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati  assistiti
da  garanzia  dello  Stato  ai  soggetti  danneggiati  dagli   eventi
calamitosi rispettivamente indicati,  nel  limite  massimo  di  1.500
milioni di euro, e comunque nei limiti delle disponibilita' di cui al
comma 427». Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e'
concessa la garanzia dello Stato di cui ai commi da 422 a 428 e  sono
definiti i criteri e  le  modalita'  di  operativita'  della  stessa,
nonche'  le  modalita'  di  monitoraggio   ai   fini   del   rispetto
dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia  dello
Stato di cui al presente comma e' elencata nell'allegato  allo  stato
di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  di  cui
all'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.» (comma 423); 
    «In caso di accesso ai finanziamenti  agevolati  accordati  dalle
banche ai sensi dei commi da 422 a 428, in capo al  beneficiario  del
finanziamento matura un credito di imposta,  fruibile  esclusivamente
in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di  rimborso,
all'importo ottenuto  sommando  alla  sorte  capitale  gli  interessi
dovuti, nonche' le spese strettamente necessarie  alla  gestione  dei
medesimi finanziamenti. Le modalita'  di  fruizione  del  credito  di
imposta sono stabilite con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate nel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere  dal
2016. Il credito di  imposta  e'  revocato,  in  tutto  o  in  parte,
nell'ipotesi di  risoluzione  totale  o  parziale  del  contratto  di
finanziamento agevolato.» (comma 424); 
    «Il soggetto che eroga il finanziamento  agevolato  comunica  con
modalita' telematiche  all'Agenzia  delle  entrate  gli  elenchi  dei
soggetti  beneficiari,  l'ammontare  del  finanziamento  concesso   a
ciascun beneficiario, il  numero  e  l'importo  delle  singole  rate.
L'ammontare del  finanziamento  e'  erogato  al  netto  di  eventuali
indennizzi  per  polizze  assicurative  stipulate  per  le   medesime
finalita' da dichiarare al momento della richiesta del  finanziamento
agevolato.» (comma 425); 
    «I finanziamenti agevolati, di durata  massima  venticinquennale,
sono erogati e posti  in  ammortamento  sulla  base  degli  stati  di
avanzamento  lavori  relativi   all'esecuzione   dei   lavori,   alle
prestazioni  di  servizi  e  alle  acquisizioni  di  beni   necessari
all'esecuzione  degli   interventi   ammessi   a   contributo   dalle
amministrazioni pubbliche  di  cui  al  comma  422.  I  contratti  di
finanziamento  prevedono  specifiche  clausole  risolutive  espresse,
anche  parziali,  per  i  casi  di  mancato  o  ridotto  impiego  del
finanziamento, ovvero di utilizzo anche  parziale  del  finanziamento
per finalita' diverse da quelle indicate nei commi da 422 a  428.  In
tutti i casi  di  risoluzione  del  contratto  di  finanziamento,  il
soggetto finanziatore chiede  al  beneficiario  la  restituzione  del
capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto.  In  mancanza
di tempestivo pagamento spontaneo, lo  stesso  soggetto  finanziatore
comunica alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 422,  per  la
successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del  debitore  e
l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del  soggetto
finanziatore delle somme erogate e  dei  relativi  interessi  nonche'
delle spese strettamente necessarie alla gestione dei  finanziamenti,
non   rimborsati   spontaneamente    dal    beneficiario,    mediante
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241. Le  somme  riscosse  a  mezzo  ruolo  sono  versate  in
apposito capitolo di entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere
riassegnate al Fondo per le emergenze nazionali istituito  presso  la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione
civile.» (comma 426); 
    «Al fine di assicurare  l'invarianza  finanziaria  degli  effetti
delle disposizioni di cui ai commi da 422 a 428, entro il 31 marzo di
ciascun anno, il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  verifica
l'andamento  della  concessione  di  finanziamenti  agevolati  e  del
relativo  tiraggio,  con  riferimento   alle   disposizioni   vigenti
riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico  dello
Stato per interventi  connessi  a  calamita'  naturali,  al  fine  di
valutare l'importo dei finanziamenti di cui ai commi da 422 a 428 che
possono essere annualmente concessi nel rispetto dei saldi di finanza
pubblica, fermo restando il limite massimo di cui al  comma  423.  Il
Ministero dell'economia e  delle  finanze  comunica  al  Dipartimento
della protezione civile l'esito della verifica  effettuata  entro  il
medesimo termine del 31 marzo.» (comma 427); 
    «Le modalita' attuative dei commi da 422 a 428, anche al fine  di
assicurare  uniformita'  di  trattamento,  un  efficace  monitoraggio
sull'utilizzo delle risorse, nonche' il rispetto del limite di  1.500
milioni di euro di cui al comma  423,  sono  definite  con  ordinanze
adottate dal Capo del Dipartimento della protezione  civile  d'intesa
con le regioni rispettivamente  interessate  e  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art.  5  della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive  modificazioni.»  (comma
428); 
  Visto il  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  e  successive
modificazioni e integrazioni, recante «Disciplina del fallimento, del
concordato  preventivo,  dell'amministrazione  controllata  e   della
liquidazione coatta amministrativa»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri  del  28  luglio  2016
recante «Stanziamento di finanziamenti  per  la  realizzazione  degli
interventi di cui all'art. 5, comma 2,  lettera  d)  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni»; 
  Dovendosi provvedere alla concessione della garanzia dello Stato in
relazione ai finanziamenti accordati ai sensi dell'art. 1, comma 423,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonche'  alla  definizione  dei
criteri e delle modalita' di operativita' della garanzia stessa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I finanziamenti accordati, ai  sensi  dell'art.  1,  comma  423,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dalla Cassa depositi e prestiti
S.p.a. ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei
territori individuati negli allegati 1 e 2, come eventualmente  tempo
per tempo modificati e integrati, alla  delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 28 luglio 2016 relativa alle situazioni di emergenza per
le quali e' stata avviata la ricognizione dei fabbisogni di danno  ai
sensi dell'art. 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio  1992,
n. 225, sono assistiti dalla garanzia dello Stato. 
  2. La garanzia dello Stato  e'  incondizionata,  irrevocabile  e  a
prima richiesta. 
  3. La garanzia dello  Stato  e'  concessa  alla  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.a. e resta in vigore fino al termine di ricezione  delle
istanze di cui al comma 1 del successivo art. 3. 
  4. La  garanzia  dello  Stato  opera  automaticamente  in  caso  di
inadempimento nei confronti della Cassa depositi e prestiti S.p.a.  e
assicura l'adempimento delle obbligazioni, per capitale e  interessi,
relative ai finanziamenti stipulati in conformita' a quanto  previsto
dall'art. 1, comma 423, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le  cui
condizioni finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato. 
  5. A seguito dell'intervento della  garanzia  di  cui  al  presente
articolo, lo  Stato  e'  surrogato  nei  diritti  del  creditore  nei
confronti del debitore.