Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1 Ai fini del presente decreto e degli allegati, si intende per: 
    a) «Regolamento», il decreto del Presidente  della  Repubblica  7
aprile 2016 n. 87, recante «Disposizioni di attuazione della legge 30
giugno 2009,  n.  85,  concernente  l'istituzione  della  banca  dati
nazionale del DNA e  del  laboratorio  centrale  per  la  banca  dati
nazionale del DNA, ai sensi dell'art. 16 della legge 30 giugno  2009,
n. 85»; 
    b)  «Codice»,  il  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali, adottato con il decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.
196; 
    c) «Garante», il Garante per la protezione dei dati personali; 
    d)  «BDN-DNA»,  la  banca  dati  nazionale  del  DNA,   istituita
dall'art. 5, comma 1, della legge n. 85 del 2009; 
    e) «Laboratorio centrale», il laboratorio centrale per  la  banca
dati nazionale del DNA, istituito dall'articolo  5,  comma  2,  della
legge n. 85 del 2009; 
    f) «S.S.I.I.», il Servizio per il sistema informativo  interforze
della Direzione centrale della  polizia  criminale  del  Dipartimento
della pubblica sicurezza; 
    g) «SCIP», il Servizio  per  la  cooperazione  internazionale  di
polizia  della  Direzione  centrale  della  polizia   criminale   del
Dipartimento della pubblica sicurezza; 
    h)  «HTTPS»  (HyperText  Transfer  Protocol  over  Secure  Socket
Layer), il protocollo di trasmissione dati sottoposto a procedure  di
crittografia; 
    i) «SSO» (Single Sign-On), la procedura di accesso  che  consente
ad un utente di effettuare un'unica autenticazione  valida  per  piu'
sistemi informativi; 
    j)  «IPSec»  (Internet  Protocol  Security),  la  collezione   di
protocolli che permettono lo scambio sicuro di informazioni a livello
IP; 
    k) «LIMS» (Laboratory Information Management System), il  sistema
informativo idoneo a gestire i dati ed il  flusso  di  lavoro  di  un
laboratorio; 
    l) «operatore», l'agente o l'ufficiale di polizia giudiziaria, in
servizio presso la banca  dati  nazionale  del  DNA,  il  laboratorio
centrale per la Banca dati nazionale  del  DNA,  i  laboratori  delle
Forze di polizia, il Servizio per la cooperazione  internazionale  di
polizia, gli Uffici/Comandi delle Forze di polizia che effettuano  il
prelievo o la movimentazione del campione biologico, gli Uffici delle
Forze di polizia che eseguono  richieste  di  ricerca  internazionale
designato quale incaricato del trattamento ai sensi dell'art. 30  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e specificamente abilitato
ad accedere al sistema informativo della banca dati nazionale del DNA
o al LIMS del laboratorio centrale per la banca  dati  nazionale  del
DNA; 
    m) «profilo  di  autorizzazione»,  l'insieme  delle  informazioni
univocamente associate ad un operatore che consente di individuare  a
quali  funzionalita'  della  banca  dati  nazionale  del  DNA  e  del
laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA  l'operatore
puo' accedere, nonche' i trattamenti che il medesimo puo' effettuare; 
    n)  «autenticazione  informatica»,  l'insieme   degli   strumenti
elettronici  e  delle  procedure  per  la  verifica  anche  indiretta
dell'identita' dell'operatore; 
    o) «credenziali di autenticazione», i dati  e  i  dispositivi  in
possesso dell'operatore, da questi conosciuti e ad esso  univocamente
correlati, necessari per l'autenticazione; 
    p) «autenticazione forte», il metodo  di  autenticazione  che  si
basa sull'utilizzo di piu' credenziali di autenticazione; 
    q)  «istituzioni  di  elevata  specializzazione»,  i   laboratori
pubblici o privati che hanno metodi di prova accreditati a  norma  EN
ISO/IEC 17025 per  la  tipizzazione  del  DNA  da  reperti  biologici
acquisiti nel corso di procedimenti penali, di  persone  scomparse  o
loro consanguinei, di cadaveri e resti cadaverici non identificati; 
    r) «portale S.S.I.I.»,  il  portale  che  consente  l'accesso  ai
servizi offerti dal Servizio per il  sistema  informativo  interforze
della Direzione centrale della  polizia  criminale  del  Dipartimento
della pubblica sicurezza ed e' l'unico punto di  accesso  al  portale
per lo scambio IXP; 
    s) «portale per lo scambio  dati  -  IXP»  (Information  eXchange
Platform), il portale  messo  a  disposizione  dal  Servizio  per  il
sistema informativo interforze della Direzione centrale della polizia
criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza per le  attivita'
necessarie alla formazione del personale e per  accedere  ai  servizi
offerti dalla banca dati nazionale del DNA, ivi compreso  lo  scambio
di dati per finalita' di collaborazione internazionale di polizia; 
    t) «punto di contatto  nazionale  -  SPOC  »,  (Single  Point  Of
Contact), l'Autorita' nazionale designata per lo scambio  di  dati  e
per  le  finalita'  di  cooperazione   internazionale   di   polizia,
individuata dall'art. 11, comma 1, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 7 aprile 2016, n. 87, nel  Servizio  per  la  cooperazione
internazionale di polizia  della  Direzione  centrale  della  polizia
criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza; 
    u) «CODIS» (COmbined DNA Index System),  il  software  utilizzato
per la gestione dei profili del DNA fornito  dal  Federal  Bureau  of
Investigation (FBI); 
    v) «elettroferogramma», il risultato dell'analisi elettroforetica
della sequenza di frammenti del DNA  utilizzata  per  estrapolare  il
profilo del DNA; 
    w) «sito secondario remoto della BDN-DNA » (Disaster  Recovery  -
DR), l'infrastruttura tecnologica per il salvataggio ed il ripristino
dei dati, di rete, di replica del  sito  primario  della  banca  dati
nazionale del DNA; 
    x) «focal point»,  la  persona  incaricata  della  certificazione
delle postazioni di lavoro (PdL) e  della  gestione  operativa  degli
utenti (abilitazione, convalida e reset delle utenze).