Art. 3 
 
         Procedure per il trattamento dei dati della BDN-DNA 
 
  1. I profili di  autorizzazione,  le  procedure  di  autenticazione
informatica, di registrazione e di  analisi  degli  accessi  e  delle
operazioni relativi alla BDN-DNA, in attuazione dell'art. 3, comma 9,
del regolamento, sono definiti nell'allegato A del presente decreto.