Art. 5 
 
Procedura   per   la   trasmissione   del   profilo   del    DNA    e
  dell'elettroferogramma da parte dei laboratori  di  istituzioni  di
  elevata specializzazione 
  1.  Le  regole  per  la  trasmissione  del  profilo   del   DNA   e
dell'elettroferogramma   da   parte   dell'istituzione   di   elevata
specializzazione, per via  telematica,  verso  il  laboratorio  della
Forza  di  polizia   individuata   dall'Autorita'   giudiziaria,   in
attuazione dell'art. 6, commi 7 e 8, del regolamento,  sono  definite
nell'allegato C del presente decreto.