Art. 5 Procedura per la trasmissione del profilo del DNA e dell'elettroferogramma da parte dei laboratori di istituzioni di elevata specializzazione 1. Le regole per la trasmissione del profilo del DNA e dell'elettroferogramma da parte dell'istituzione di elevata specializzazione, per via telematica, verso il laboratorio della Forza di polizia individuata dall'Autorita' giudiziaria, in attuazione dell'art. 6, commi 7 e 8, del regolamento, sono definite nell'allegato C del presente decreto.