Art. 2 Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorita' di vigilanza formale e motivata domanda, intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, si procede alla cancellazione dal registro delle imprese secondo il procedimento di cui all'art 2545-octiesdecies, terzo comma, del codice civile. Roma, 29 novembre 2016 Il direttore generale: Moleti