Il Commissario straordinario del Governo per la  ricostruzione  nei
territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016: 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre
2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e'  stato  nominato  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Richiamato il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente
della Repubblica, il quale prevede che il  Commissario  straordinario
del  Governo  provvede,  in  particolare,  al   coordinamento   delle
amministrazioni   statali,   nonche'   con   l'Autorita'    nazionale
anticorruzione,   alla   definizione   dei   piani,   dei   programmi
d'intervento,   delle   risorse   necessarie   e   delle    procedure
amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici  pubblici
e privati, nonche' delle infrastrutture  nei  territori  colpiti  dal
sisma; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  pubblicatonella
Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016»; 
  Visto l'art. 2 del citato decreto-legge  n.  189/2016,  recante  la
disciplina delle «Funzioni del Commissario straordinario e  dei  vice
Commissari»; 
  Visto l'art. 50 del citato decreto-legge n.  189/2016,  recante  la
disciplina della «Struttura del Commissario  straordinario  e  misure
per  il  personale  impiegato  in  attivita'  emergenziali»,   e   in
particolare: 
  il comma 2, che  prevede  che  il  Commissario  straordinario,  per
l'esercizio dei compiti  assegnati,  si  avvale  della  dotazione  di
personale prevista dall'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 settembre 2016, nonche' di ulteriori risorse umane, fino
ad un massimo di duecentoventicinque unita' di  personale,  destinate
ad operare presso gli uffici speciali per  la  ricostruzione  di  cui
all'art. 3 del medesimo decreto-legge  n.  189/2016,  a  supporto  di
Regioni e Comuni ovvero presso la  struttura  commissariale  centrale
per le funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio,  sulla
base dei provvedimenti emessi dal Commissario straordinario ai  sensi
dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge; 
  il comma 3, che, alle lettere b) e c), prevede che l'individuazione
delle predette duecentoventicinque unita' di personale possa avvenire
anche sulla base  di  apposite  convenzioni  stipulate  con  Fintecna
S.p.a. o societa' da questa interamente controllata per assicurare il
supporto necessario alle attivita'  tecnico-ingegneristiche,  nonche'
con l'Agenzia nazionale per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo  d'impresa  S.p.A.  -  Invitalia  o   societa'   da   questa
interamente controllata, previa intesa con  i  rispettivi  organi  di
amministrazione; 
  il comma 8, che prevede il limite di spesa di euro  3  milioni  per
l'anno 2016, e di euro 15 milioni annui, per gli anni 2017 e 2018; 
  Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm., recante
«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e  di  diritto
di accesso ai documenti amministrativi» e conseguentemente il decreto
legislativo 31 marzo  1998  n.  123,  recante  «Disposizioni  per  la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Vista  l'intesa  espressa  dai  Presidenti  delle   Regioni-   vice
Commissari nella cabina di coordinamento dell'8 novembre 2016; 
  Considerato che con lettera del 9 novembre 2016, e' stato chiesto a
Fintecna S.p.a. di individuare un numero  massimo  di  quarantacinque
unita' di personale con compiti  di  supporto  tecnico-ingegneristico
alle attivita' di cui al decreto-legge n. 189/2016 e Fintecna S.p.a.,
con lettera del 9 novembre 2016, ha aderito a tale richiesta; 
  Considerato che, del pari, con lettera  del  9  novembre  2016,  e'
stato  chiesto   all'Agenzia   nazionale   per   l'attrazione   degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.- Invitalia di individuare
un numero massimo di ottanta  unita'  di  personale  con  compiti  di
supporto tecnico-ingegneristico ed di  tipo  amministrativo-contabile
alle attivita' di cui  al  decreto-legge  n.  189/2016  ed  l'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A.- Invitalia, con lettera del 9 novembre 2016, ha aderito a tale
richiesta; 
  Viste le proposte di convenzione, i  cui  schemi  vengono  allegati
alla  presente  per  farne  parte  integrante  e   sostanziale,   che
prevedono, tra l'altro: 
  a. Che le stesse avranno durata a partire  dalla  data  della  loro
efficacia in  base  al  combinato  disposto  degli  articoli  33  del
decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma  1,  della  legge  24  novembre
2000, n. 340 e ss.mm., e scadranno il 31 dicembre 2018; 
  b. L'ammontare del corrispettivo massimo stanziato e' pari,  quanto
alla convenzione con Fintecna S.p.a., ad € 3.500.000,00 per  ciascuno
degli anni di durata della convenzione, e quanto alla convenzione con
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.A.- Invitalia ad € 7.000.000,00 per ciascuno degli anni
di durata della convenzione; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e 27,
comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm.,  in  base  ai
quali i provvedimenti commissariali  divengono  efficaci  decorso  il
termine di 30 giorni per  l'esercizio  del  controllo  preventivo  di
legittimita' da parte della Corte dei conti; 
 
                              Dispone: 
 
  1. Di stipulare con Fintecna S.p.a. e con l'Agenzia  nazionale  per
l'attrazione degli  investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.A.-
Invitalia, secondo gli schemi allegati rispettivamente al n. 1  e  al
n. 2 alla presente ordinanza che ne costituiscono parte integrante  e
sostanziale, due  apposite  convenzioni  per  l'individuazione  delle
unita' di personale da destinare allo svolgimento delle attivita'  di
supporto tecnico-ingegneristico necessarie  a  fronteggiare,  con  la
massima  celerita',  efficacia  ed  efficienza,  le  esigenze   delle
popolazioni colpite dagli eventi  sismici  del  24  agosto  2016  nei
territori  delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed   Umbria,
stabilendo che: 
  a) le convenzioni saranno efficaci e produttive di effetti  secondo
quanto  previsto  dal  combinato  disposto  degli  articoli  33   del
decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma  1,  della  legge  24  novembre
2000, n. 340 e la loro durata non potra'  superare  la  data  del  31
dicembre 2018; 
  b)  l'ammontare  del  corrispettivo  massimo  stanziato   e'   pari
rispettivamente  ad  €  3.420.453,00  (convenzione  Fintecna)  ed   €
6.750.767,52 (convenzione  Invitalia)  per  ciascuno  degli  anni  di
durata della convenzione; 
  c)  limitatamente  all'anno  2016,  l'ammontare  del  corrispettivo
massimo  stanziato  e'   pari   rispettivamente   ad   €   200.000,00
(convenzione Fintecna) ed € 650.000,00 (convenzione Invitalia). 
  2. Di prevedere che  gli  oneri  connessi  all'effettuazione  delle
attivita' previste dalle convenzioni da stipularsi secondo gli schemi
approvati dalla presente  ordinanza,  stimati  nella  misura  massima
rispettivamente di € 200.000,00 per l'anno 2016 e di  €  3.420.453,00
per ciascuno degli altri anni di durata della  convenzione  Fintecna,
nonche' di € 650.000,00 per l'anno  2016  e  di  €  6.750.767,52  per
ciascuno degli altri anni  di  durata  della  convenzione  Invitalia,
trovino copertura nell'ambito delle risorse assegnate al  Commissario
straordinario. 
  La presente ordinanza e' comunicata al Presidente del Consiglio dei
ministri,  e'  trasmessa  alla  Corte  dei  conti  per  il  controllo
preventivo di legittimita' ed e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai
fini della ricostruzione nei territorio dei Comuni delle  Regioni  di
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico  del
24 agosto 2016, ai sensi dell'art.  12  del  decreto  legislativo  14
marzo 2013, n. 33. 
    Roma, 10 novembre 2016 
 
                                               Il Commissario: Errani 

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2016 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri, reg. n. 3132