IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
  Visto l'art. 1, comma 199, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208
(legge di stabilita' 2016), che istituisce presso il Ministero  dello
sviluppo economico il Fondo per il credito alle  aziende  vittime  di
mancati pagamenti, dotato di 10 milioni di euro annui per il triennio
2016-2018 e avente la finalita' del sostegno  alle  piccole  e  medie
imprese potenzialmente in crisi a causa della mancata  corresponsione
di denaro da parte di altre aziende debitrici; 
  Visto il comma 200 del medesimo art. 1,  che  dispone  che  possono
accedere al Fondo per il credito  alle  aziende  vittime  di  mancati
pagamenti le piccole e medie imprese che risultano parti offese in un
procedimento penale, in corso alla data di entrata  in  vigore  della
stessa legge n. 208  del  2015,  a  carico  delle  aziende  debitrici
imputate dei delitti di  cui  agli  articoli  629  (estorsione),  640
(truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice  penale  e  di  cui
all'art. 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali); 
  Visto, altresi', il comma 201 del medesimo art. 1, che prevede  che
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono  determinati,   nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di  Stato,  i
limiti, i criteri e le modalita' per la concessione dei finanziamenti
agevolati da parte dello Stato nei confronti delle imprese vittime di
mancati pagamenti; 
  Visto, infine, il comma 202 del medesimo art. 1, che prevede che in
caso di assoluzione delle aziende imputate per i delitti  di  cui  al
citato comma 200, i soggetti beneficiari dei finanziamenti  agevolati
sono tenuti al rimborso delle  somme  erogate  secondo  le  modalita'
stabilite dal decreto di cui al comma 201; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che
stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui  all'art.  14  della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso  il  Ministero  dello
sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita
sostenibile» ed e' destinato, sulla base  di  obiettivi  e  priorita'
periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei  vincoli   derivanti
dall'appartenenza all'ordinamento comunitario,  al  finanziamento  di
programmi  e  interventi  con  un  impatto  significativo  in  ambito
nazionale  sulla   competitivita'   dell'apparato   produttivo,   con
particolare riguardo alle seguenti finalita': 
    a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo  e  innovazione
di rilevanza strategica per  il  rilancio  della  competitivita'  del
sistema produttivo, anche tramite  il  consolidamento  dei  centri  e
delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese; 
    b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo  di
impianti produttivi e il rilancio di aree che versano  in  situazioni
di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite  la  sottoscrizione
di accordi di programma; 
    c) la promozione della presenza internazionale  delle  imprese  e
l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in  raccordo  con  le
azioni che  saranno  attivate  dall'ICE  Agenzia  per  la  promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
disposizioni per la razionalizzazione degli  interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241  e  successive  modifiche  e
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Vista la definizione di micro, piccola e media impresa di cui  alla
raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE  del  6  maggio
2003  e  all'allegato  1  al  regolamento  (UE)  n.  651/2014   della
Commissione, del 17 giugno 2014,  nonche'  al  decreto  del  Ministro
delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del  12  ottobre  2005,  n.  238,
recante l'adeguamento dei criteri  di  individuazione  di  piccole  e
medie imprese alla disciplina comunitaria; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; 
  Visto il regolamento (UE) n. 717/2014  della  Commissione,  del  27
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 190 del 28 giugno 2014, relativo  all'applicazione  degli  articoli
107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli
aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; 
  Vista la comunicazione  della  Commissione  europea  relativa  alla
revisione del metodo di fissazione dei  tassi  di  riferimento  e  di
attualizzazione (2008/C 14/02) e in  particolare  il  tasso  di  base
pubblicato   dalla   Commissione   europea    nel    sito    internet
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates
.html; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «Codice delle
leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  nonche'   nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  Visto l'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27,
che attribuisce all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
il compito di elaborare e assegnare, su istanza di parte,  un  rating
di legalita' alle  imprese  operanti  nel  territorio  nazionale  che
raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla
singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri  e  le
modalita' stabilite da un regolamento della medesima Autorita'; 
  Visto il decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello
sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57,  recante  il  regolamento
concernente l'individuazione delle modalita' in base  alle  quali  si
tiene conto del rating di legalita' attribuito alle imprese  ai  fini
della  concessione  di  finanziamenti  da   parte   delle   pubbliche
amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi del citato
art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2012; 
  Ritenuto di versare le risorse di cui all'art. 1, comma 199,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla contabilita'  speciale  n.  1201
del sopra menzionato Fondo per la  crescita  sostenibile  di  cui  al
decreto-legge n. 83 del 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    b) «DGIAI»: la Direzione generale per gli incentivi alle  imprese
del Ministero; 
    c) «legge n.  208/2015»:  la  legge  28  dicembre  2015,  n.  208
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2016)»,  limitatamente  all'art.  1,
commi 199, 200, 201 e 202; 
    d) «Fondo»: il Fondo per  il  credito  alle  imprese  vittime  di
mancati  pagamenti  istituito  dalla  legge  n.  208/2015  presso  il
Ministero; 
    e) «Fondo per la crescita sostenibile»: il Fondo per la  crescita
sostenibile di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
    f) «Regolamento di esenzione»: regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione,  del  17  giugno  2014,   e   successive   modifiche   e
integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato; 
    g) «Regolamento de minimis»: regolamento (UE) n. 1407/2013  della
Commissione,  del  18  dicembre  2013,  e  successive   modifiche   e
integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis»; 
    h) «Regolamento de  minimis  agricoltura»:  regolamento  (UE)  n.
1408/2013  della  Commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo; 
    i) «Regolamento de minimis pesca»: regolamento (UE)  n.  717/2014
della Commissione, del  27  giugno  2014,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea  agli  aiuti  «de  minimis»  nel  settore   della   pesca   e
dell'acquacoltura; 
    l) «ESL»: l'equivalente sovvenzione lordo di cui agli articoli 3,
comma 6, rispettivamente del regolamento de minimis, del  regolamento
de minimis pesca e del regolamento de minimis agricoltura; 
    m) «legge n.  241/1990»:  la  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e
successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in  materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
    n) «PMI  beneficiarie»:  micro,  piccole  e  medie  imprese  come
definite nell'allegato l del regolamento di esenzione, che  risultano
parti offese  in  un  procedimento  penale  a  carico  delle  imprese
debitrici di cui alla lettera o), in corso alla data del  1°  gennaio
2016; 
    o) «imprese  debitrici»:  imprese  imputate  in  un  procedimento
penale, in corso alla data del 1° gennaio  2016,  nel  quale  la  PMI
beneficiaria risulta  parte  offesa,  di  uno  o  piu'  dei  seguenti
delitti: 
      1) estorsione, ai sensi dell'art. 629 del codice penale; 
      2) truffa, ai sensi dell'art. 640 del codice penale; 
      3) insolvenza fraudolenta, ai sensi dell'art.  641  del  codice
penale; 
      4) false comunicazioni sociali, ai  sensi  dell'art.  2621  del
codice civile. 
    p) «Comunicazione  n.  14/08»:  comunicazione  della  Commissione
europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di
riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02); 
    q) «tasso di base»: tasso di base  pubblicato  dalla  Commissione
europea               nel                sito                internet
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates
.html; 
    r) «impresa unica»: l'impresa unica  cosi'  come  definita  dagli
articoli 2, comma 2, rispettivamente del regolamento de minimis,  del
regolamento  de  minimis  pesca  e   del   regolamento   de   minimis
agricoltura; 
    s) «codice antimafia»: il decreto legislativo 6  settembre  2011,
n. 159 «Codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,
nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
    t) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 123 e successive  modifiche  e  integrazioni,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
    u) «rating di legalita'»: il rating di legalita' delle imprese di
cui all'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.  27»,
attribuito dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato; 
    v) «DSAN»: dichiarazione sostitutiva dell'atto di  notorieta'  ai
sensi dell'art. 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni,  recante
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa».