IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 1, comma 199, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016), che istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, dotato di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018 e avente la finalita' del sostegno alle piccole e medie imprese potenzialmente in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di altre aziende debitrici; Visto il comma 200 del medesimo art. 1, che dispone che possono accedere al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti le piccole e medie imprese che risultano parti offese in un procedimento penale, in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 208 del 2015, a carico delle aziende debitrici imputate dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all'art. 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali); Visto, altresi', il comma 201 del medesimo art. 1, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le modalita' per la concessione dei finanziamenti agevolati da parte dello Stato nei confronti delle imprese vittime di mancati pagamenti; Visto, infine, il comma 202 del medesimo art. 1, che prevede che in caso di assoluzione delle aziende imputate per i delitti di cui al citato comma 200, i soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati sono tenuti al rimborso delle somme erogate secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui al comma 201; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed e' destinato, sulla base di obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalita': a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese; b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma; c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la definizione di micro, piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e all'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonche' al decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, recante l'adeguamento dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; Vista la comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) e in particolare il tasso di base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; Visto l'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che attribuisce all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato il compito di elaborare e assegnare, su istanza di parte, un rating di legalita' alle imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalita' stabilite da un regolamento della medesima Autorita'; Visto il decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57, recante il regolamento concernente l'individuazione delle modalita' in base alle quali si tiene conto del rating di legalita' attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi del citato art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2012; Ritenuto di versare le risorse di cui all'art. 1, comma 199, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla contabilita' speciale n. 1201 del sopra menzionato Fondo per la crescita sostenibile di cui al decreto-legge n. 83 del 2012; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; b) «DGIAI»: la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero; c) «legge n. 208/2015»: la legge 28 dicembre 2015, n. 208 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», limitatamente all'art. 1, commi 199, 200, 201 e 202; d) «Fondo»: il Fondo per il credito alle imprese vittime di mancati pagamenti istituito dalla legge n. 208/2015 presso il Ministero; e) «Fondo per la crescita sostenibile»: il Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; f) «Regolamento di esenzione»: regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; g) «Regolamento de minimis»: regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; h) «Regolamento de minimis agricoltura»: regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; i) «Regolamento de minimis pesca»: regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; l) «ESL»: l'equivalente sovvenzione lordo di cui agli articoli 3, comma 6, rispettivamente del regolamento de minimis, del regolamento de minimis pesca e del regolamento de minimis agricoltura; m) «legge n. 241/1990»: la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; n) «PMI beneficiarie»: micro, piccole e medie imprese come definite nell'allegato l del regolamento di esenzione, che risultano parti offese in un procedimento penale a carico delle imprese debitrici di cui alla lettera o), in corso alla data del 1° gennaio 2016; o) «imprese debitrici»: imprese imputate in un procedimento penale, in corso alla data del 1° gennaio 2016, nel quale la PMI beneficiaria risulta parte offesa, di uno o piu' dei seguenti delitti: 1) estorsione, ai sensi dell'art. 629 del codice penale; 2) truffa, ai sensi dell'art. 640 del codice penale; 3) insolvenza fraudolenta, ai sensi dell'art. 641 del codice penale; 4) false comunicazioni sociali, ai sensi dell'art. 2621 del codice civile. p) «Comunicazione n. 14/08»: comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02); q) «tasso di base»: tasso di base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html; r) «impresa unica»: l'impresa unica cosi' come definita dagli articoli 2, comma 2, rispettivamente del regolamento de minimis, del regolamento de minimis pesca e del regolamento de minimis agricoltura; s) «codice antimafia»: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; t) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; u) «rating di legalita'»: il rating di legalita' delle imprese di cui all'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27», attribuito dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato; v) «DSAN»: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».