Art. 10 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. I finanziamenti  agevolati  di  cui  al  presente  decreto  sono
concessi a valere sulle risorse del Fondo.  A  tal  fine  le  risorse
disponibili  sull'apposito  stanziamento  di  bilancio  sono  versate
annualmente nella contabilita' speciale n.  1201  del  Fondo  per  la
crescita sostenibile. 
  2. Una quota pari al dieci  per  cento  delle  risorse  annualmente
disponibili sul Fondo e' riservata, per un  periodo  di  dodici  mesi
dalla data di avvio della presentazione delle domande,  alle  domande
di finanziamento agevolato presentate da PMI beneficiarie che sono in
possesso del rating di legalita' e che pertanto rientrano nell'elenco
di cui all'art. 8 della  delibera  n.  24075  del  14  novembre  2012
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. 
  3. La medesima quota del dieci per cento e' riservata,  per  dodici
mesi  dalla  data  di  assegnazione  della  nuova  dotazione,   sulle
ulteriori risorse finanziarie  che  dovessero  essere  assegnate  per
l'intervento di cui al presente decreto. 
  4.  Per  gli  adempimenti  tecnici  e  amministrativi   riguardanti
l'istruttoria  delle  domande,  la  concessione,  l'erogazione  e  il
controllo delle agevolazioni, la DGIAI puo' avvalersi, sulla base  di
apposita convenzione e come  previsto  dall'art.  19,  comma  5,  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di societa' in  house,  ovvero  di
societa'  o  enti  in  possesso  dei  necessari  requisiti   tecnici,
organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di un'apposita  gara,
secondo le modalita' e le procedure di cui al decreto legislativo  18
aprile 2016, n. 50. Gli oneri per le predette attivita'  di  gestione
dell'intervento sono posti a carico  delle  risorse  complessive  del
Fondo nel limite del due per cento. 
  5. Ai sensi dell'art.  2,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.
123/1998, le PMI beneficiarie hanno diritto alle agevolazioni di  cui
al presente decreto esclusivamente nei  limiti  delle  disponibilita'
finanziarie del Fondo, indicate al comma 1.  Il  Ministero  comunica,
mediante avviso a firma del direttore generale per gli incentivi alle
imprese  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica
italiana,   l'avvenuto   esaurimento   delle   risorse    disponibili
annualmente  e  la  conseguente  chiusura  dello  sportello  per   la
presentazione delle domande di agevolazione.