Art. 3 
 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1.  Possono  presentare  domanda  di  ammissione  ai  finanziamenti
agevolati di cui al presente decreto le PMI beneficiarie in possesso,
alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: 
    a) presentano una situazione di potenziale crisi di liquidita'  a
causa di mancati pagamenti  da  parte  delle  imprese  debitrici.  In
particolare, si considerano in potenziale crisi di liquidita' le  PMI
beneficiarie che presentano un rapporto non inferiore  al  venti  per
cento tra l'ammontare dei crediti non incassati nei  confronti  delle
imprese debitrici e il totale dei «Crediti verso clienti» di cui alla
lettera C) II - 1) dell'art. 2424 del codice civile; 
    b) sono regolarmente costituite e  iscritte  nel  registro  delle
imprese; 
    c) risultano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non
sono in stato di scioglimento o liquidazione e non sono sottoposte  a
procedure concorsuali per insolvenza o ad  accordi  stragiudiziali  o
piani asseverati ai sensi dell'art.  67,  terzo  comma,  lettera  d),
della legge fallimentare di cui al regio decreto 16  marzo  1942,  n.
267, o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai  sensi  dell'art.
182-bis della medesima legge. 
  2. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le
imprese che abbiano ricevuto e non  rimborsato  o  depositato  in  un
conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali  o  incompatibili
dalla Commissione europea.