Art. 3 Soggetti beneficiari 1. Possono presentare domanda di ammissione ai finanziamenti agevolati di cui al presente decreto le PMI beneficiarie in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: a) presentano una situazione di potenziale crisi di liquidita' a causa di mancati pagamenti da parte delle imprese debitrici. In particolare, si considerano in potenziale crisi di liquidita' le PMI beneficiarie che presentano un rapporto non inferiore al venti per cento tra l'ammontare dei crediti non incassati nei confronti delle imprese debitrici e il totale dei «Crediti verso clienti» di cui alla lettera C) II - 1) dell'art. 2424 del codice civile; b) sono regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese; c) risultano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in stato di scioglimento o liquidazione e non sono sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis della medesima legge. 2. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.