Art. 4 
 
 
                       Finanziamento agevolato 
 
  1. A valere sul Fondo puo' essere concesso alle PMI beneficiarie un
finanziamento agevolato: 
    a) di importo non superiore alla somma dei crediti documentati  e
non pagati vantati dalla PMI beneficiaria nei confronti delle imprese
debitrici alla data di presentazione della domanda  e  non  superiore
alle capacita' di rimborso della stessa PMI beneficiaria, cosi'  come
definite dall'art. 6, comma 7, lettera b); 
    b) di importo comunque non superiore a euro 500.000,00; 
    c) regolato a tasso d'interesse pari allo zero per cento; 
    d) di durata non inferiore a tre anni e  non  superiore  a  dieci
anni, comprensiva di un periodo di  preammortamento  massimo  di  due
anni; 
    e) avente le  caratteristiche  di  credito  privilegiato  secondo
quanto previsto dall'art. 9, comma  5,  del  decreto  legislativo  n.
123/1998.