Art. 4 Finanziamento agevolato 1. A valere sul Fondo puo' essere concesso alle PMI beneficiarie un finanziamento agevolato: a) di importo non superiore alla somma dei crediti documentati e non pagati vantati dalla PMI beneficiaria nei confronti delle imprese debitrici alla data di presentazione della domanda e non superiore alle capacita' di rimborso della stessa PMI beneficiaria, cosi' come definite dall'art. 6, comma 7, lettera b); b) di importo comunque non superiore a euro 500.000,00; c) regolato a tasso d'interesse pari allo zero per cento; d) di durata non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni, comprensiva di un periodo di preammortamento massimo di due anni; e) avente le caratteristiche di credito privilegiato secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo n. 123/1998.