Art. 5 
 
 
                      Agevolazione concedibile 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente decreto  sono  concesse,  con
riferimento  agli  specifici  settori   in   cui   operano   le   PMI
beneficiarie, nel rispetto dei massimali in termini di  ESL  previsti
dal regolamento de minimis, dal regolamento de minimis agricoltura  e
dal regolamento de minimis pesca. 
  2. Ai  fini  del  calcolo  dell'ammontare  delle  agevolazioni,  in
termini di ESL, si applica la metodologia di cui  alla  comunicazione
n. 14/08. E' utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data  di
concessione delle agevolazioni, determinato applicando  al  tasso  di
base una maggiorazione in termini di punti base, a seconda del rating
delle PMI beneficiarie, conformemente a quanto previsto dalla  stessa
comunicazione n. 14/08. 
  3. Per le PMI beneficiarie costituite da meno di ventiquattro  mesi
alla data di presentazione della domanda e' utilizzato  il  tasso  di
riferimento  vigente  alla  data  di  concessione  del  finanziamento
agevolato, determinato applicando al tasso di base una  maggiorazione
pari a 400 punti base. 
  4. In caso si verifichi  il  superamento  dei  limiti  di  ESL  per
impresa unica su tre esercizi finanziari previsti dal regolamento  de
minimis, dal regolamento de minimis agricoltura e dal regolamento  de
minimis pesca, l'impresa beneficiaria, su  richiesta  del  Ministero,
puo'  optare  per  la  riduzione  dell'ammontare  del   finanziamento
agevolato  ovvero  per  la  riduzione  della  durata   dello   stesso
finanziamento e/o del preammortamento. 
  5. Entro dieci giorni dalla richiesta del Ministero di cui al comma
4, la PMI beneficiaria provvede a comunicare al  Ministero  l'opzione
prescelta. 
  6. Ai fini dell'applicazione dei limiti «de minimis» il settore  in
cui  opera  la   PMI   beneficiaria   e'   individuato   sulla   base
dell'attivita'  economica  principale  risultante   dal   certificato
camerale della PMI beneficiaria.