Art. 6 Presentazione e valutazione delle domande 1. Le PMI beneficiarie presentano al Ministero le domande di finanziamento agevolato, redatte secondo lo schema allegato alla circolare di cui all'art. 11 e complete della documentazione ivi prevista, a partire dalla data e secondo le modalita' indicate con la medesima circolare. 2. Ciascuna PMI beneficiaria puo' presentare una sola domanda di finanziamento agevolato a valere sul presente decreto. 3. La domanda di finanziamento agevolato contiene una DSAN del legale rappresentante della PMI beneficiaria attestante: a) che la PMI beneficiaria che richiede il finanziamento agevolato e' parte offesa in un procedimento penale a carico dell'impresa debitrice in corso al 1° gennaio 2016; b) gli estremi del procedimento penale di cui alla lettera a); c) l'ammontare, risultante dagli atti del procedimento penale, delle somme dovute e non pagate alla PMI beneficiaria da parte dell'impresa debitrice; d) l'ammontare alla data di presentazione della domanda delle somme dovute e non pagate alla PMI beneficiaria da parte dell'impresa debitrice. 4. Il Ministero procede, per ogni domanda di finanziamento agevolato, alla verifica della correttezza e della conformita' delle DSAN di cui al comma 3 presso gli uffici giudiziari competenti. 5. I finanziamenti agevolati di cui al presente decreto sono concessi sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 123/1998. 6. Le domande di finanziamento agevolato sono istruite dal Ministero secondo l'ordine cronologico di presentazione. In caso di domande pervenute incomplete rileva per l'ordine cronologico la data di completamento della documentazione richiesta dal Ministero. 7. Per la concessione del finanziamento agevolato devono risultare rispettati i seguenti parametri: a) patrimonializzazione: il rapporto tra patrimonio netto (art. 2424 codice civile, voce passivo A) e totale dell'attivo (art. 2424 codice civile, voce attivo) non puo' risultare inferiore al cinque per cento con riferimento all'ultimo bilancio approvato. Per le societa' di persone e le imprese individuali il patrimonio netto e' considerato integrato con il patrimonio dei soci o del titolare, rilevato dalla dichiarazione dei redditi, e ridotto dei prelevamenti dei soci o del titolare; b) capacita' di rimborso: relativamente all'ultimo bilancio approvato, il flusso di cassa, inteso come somma dell'utile dell'esercizio (art. 2425 codice civile, voce 21), degli ammortamenti materiali e immateriali (art. 2425 codice civile, somma delle voci 10.a e 10.b), degli accantonamenti (art. 2425 codice civile, somma delle voci 12 e 13) e degli eventuali compensi agli amministratori, non puo' risultare inferiore alla somma degli impegni annuali per capitale derivanti dal finanziamento agevolato richiesto e dagli altri finanziamenti gia' erogati alla PMI beneficiaria nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti e in essere alla data di presentazione della domanda. A tal fine la PMI beneficiaria trasmette al Ministero il prospetto riepilogativo dei debiti a medio e lungo termine in essere verso i soggetti finanziatori, comprensivo degli importi totali, dell'importo delle singole rate per capitale e interessi e delle date di scadenza delle rate stesse. L'ammontare del finanziamento agevolato e' approvato dal Ministero in misura ridotta rispetto alla domanda della PMI beneficiaria in caso di insufficienza delle capacita' di rimborso della medesima risultanti dal bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso. 8. Nel caso in cui in sede di istruttoria siano ravvisati motivi di non ammissibilita' o di esclusione delle domande presentate, le PMI beneficiarie ricevono formale comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.