Art. 6 
 
 
              Presentazione e valutazione delle domande 
 
  1. Le PMI  beneficiarie  presentano  al  Ministero  le  domande  di
finanziamento agevolato, redatte  secondo  lo  schema  allegato  alla
circolare di cui all'art. 11  e  complete  della  documentazione  ivi
prevista, a partire dalla data e secondo le modalita' indicate con la
medesima circolare. 
  2. Ciascuna PMI beneficiaria puo' presentare una  sola  domanda  di
finanziamento agevolato a valere sul presente decreto. 
  3. La domanda di finanziamento  agevolato  contiene  una  DSAN  del
legale rappresentante della PMI beneficiaria attestante: 
    a)  che  la  PMI  beneficiaria  che  richiede  il   finanziamento
agevolato  e'  parte  offesa  in  un  procedimento  penale  a  carico
dell'impresa debitrice in corso al 1° gennaio 2016; 
    b) gli estremi del procedimento penale di cui alla lettera a); 
    c) l'ammontare, risultante dagli atti  del  procedimento  penale,
delle somme dovute e  non  pagate  alla  PMI  beneficiaria  da  parte
dell'impresa debitrice; 
    d) l'ammontare alla data di  presentazione  della  domanda  delle
somme dovute e non pagate alla PMI beneficiaria da parte dell'impresa
debitrice. 
  4.  Il  Ministero  procede,  per  ogni  domanda  di   finanziamento
agevolato, alla verifica della correttezza e della conformita'  delle
DSAN di cui al comma 3 presso gli uffici giudiziari competenti. 
  5. I finanziamenti  agevolati  di  cui  al  presente  decreto  sono
concessi sulla  base  di  procedura  valutativa  con  procedimento  a
sportello,  secondo  quanto  stabilito  dall'art.   5   del   decreto
legislativo n. 123/1998. 
  6.  Le  domande  di  finanziamento  agevolato  sono  istruite   dal
Ministero secondo l'ordine cronologico di presentazione. In  caso  di
domande pervenute incomplete rileva per l'ordine cronologico la  data
di completamento della documentazione richiesta dal Ministero. 
  7. Per la concessione del finanziamento agevolato devono  risultare
rispettati i seguenti parametri: 
    a) patrimonializzazione: il rapporto tra patrimonio  netto  (art.
2424 codice civile, voce passivo A) e totale dell'attivo  (art.  2424
codice civile, voce attivo) non puo' risultare  inferiore  al  cinque
per cento con  riferimento  all'ultimo  bilancio  approvato.  Per  le
societa' di persone e le imprese individuali il patrimonio  netto  e'
considerato integrato con il patrimonio  dei  soci  o  del  titolare,
rilevato dalla dichiarazione dei redditi, e ridotto dei  prelevamenti
dei soci o del titolare; 
    b)  capacita'  di  rimborso:  relativamente  all'ultimo  bilancio
approvato,  il  flusso  di  cassa,  inteso  come   somma   dell'utile
dell'esercizio (art. 2425 codice civile, voce 21), degli ammortamenti
materiali e immateriali (art. 2425 codice civile,  somma  delle  voci
10.a e 10.b), degli accantonamenti (art. 2425  codice  civile,  somma
delle voci 12 e 13) e degli eventuali compensi  agli  amministratori,
non puo' risultare inferiore alla somma  degli  impegni  annuali  per
capitale derivanti dal  finanziamento  agevolato  richiesto  e  dagli
altri finanziamenti gia' erogati alla PMI beneficiaria nell'esercizio
in corso e negli  esercizi  precedenti  e  in  essere  alla  data  di
presentazione della domanda. A tal fine la PMI beneficiaria trasmette
al Ministero il prospetto riepilogativo dei debiti a  medio  e  lungo
termine in essere verso i soggetti  finanziatori,  comprensivo  degli
importi totali,  dell'importo  delle  singole  rate  per  capitale  e
interessi e delle date di scadenza delle rate stesse. L'ammontare del
finanziamento agevolato e' approvato dal Ministero in misura  ridotta
rispetto alla domanda della PMI beneficiaria in caso di insufficienza
delle capacita' di rimborso della medesima  risultanti  dal  bilancio
relativo all'ultimo esercizio chiuso. 
  8. Nel caso in cui in sede di istruttoria siano ravvisati motivi di
non ammissibilita' o di esclusione delle domande presentate,  le  PMI
beneficiarie ricevono formale comunicazione dei  motivi  ostativi  ai
sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.