Art. 7 
 
 
                      Concessione ed erogazione 
                     del finanziamento agevolato 
 
  1.  Per  le  domande  di  finanziamento  agevolato  per  le   quali
l'istruttoria  si  e'  conclusa  con  esito  positivo,  il  Ministero
procede, entro sessanta giorni dalla ricezione della  domanda  o  dal
completamento  della  stessa,  all'adozione  del   provvedimento   di
concessione e alla relativa trasmissione alla PMI beneficiaria. 
  2. Con la circolare di cui all'art. 11 sono stabiliti le  modalita'
e i tempi per l'erogazione alla PMI  beneficiaria  del  finanziamento
agevolato. L'erogazione  e'  effettuata  in  unica  soluzione  ed  e'
condizionata alla verifica da parte del Ministero  della  regolarita'
contributiva,  cosi'  come  risultante   dal   documento   unico   di
regolarita' contributiva (DURC). 
  3.  La  PMI  beneficiaria  rimborsa  al  Ministero  le   rate   del
finanziamento agevolato secondo  un  piano  di  ammortamento  a  rate
semestrali costanti posticipate,  con  le  modalita'  e  nei  termini
stabiliti con la circolare di cui all'art. 11. 
  4. Le somme di cui al comma 3 sono utilizzate dal Ministero per  il
finanziamento di nuovi interventi ai sensi  di  quanto  previsto  dal
presente decreto.