Art. 7 Concessione ed erogazione del finanziamento agevolato 1. Per le domande di finanziamento agevolato per le quali l'istruttoria si e' conclusa con esito positivo, il Ministero procede, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda o dal completamento della stessa, all'adozione del provvedimento di concessione e alla relativa trasmissione alla PMI beneficiaria. 2. Con la circolare di cui all'art. 11 sono stabiliti le modalita' e i tempi per l'erogazione alla PMI beneficiaria del finanziamento agevolato. L'erogazione e' effettuata in unica soluzione ed e' condizionata alla verifica da parte del Ministero della regolarita' contributiva, cosi' come risultante dal documento unico di regolarita' contributiva (DURC). 3. La PMI beneficiaria rimborsa al Ministero le rate del finanziamento agevolato secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, con le modalita' e nei termini stabiliti con la circolare di cui all'art. 11. 4. Le somme di cui al comma 3 sono utilizzate dal Ministero per il finanziamento di nuovi interventi ai sensi di quanto previsto dal presente decreto.