Art. 9 
 
 
                               Revoca 
 
  1. Il Ministero  procede  alla  revoca  dell'agevolazione,  secondo
quanto previsto dal comma 4, nei casi in  cui  le  imprese  debitrici
siano assolte, con sentenza passata in  giudicato  intervenuta  prima
del completo rimborso del finanziamento agevolato, per i  delitti  di
cui sono state  imputate  nel  procedimento  penale  in  cui  la  PMI
beneficiaria e' risultata parte offesa. 
  2. Il  Ministero  procede  alla  revoca  totale  del  finanziamento
agevolato, secondo quanto previsto dal comma 5, nei casi  in  cui  la
PMI beneficiaria: 
    a) abbia reso nelle DSAN, nel modulo di domanda  o  in  qualunque
altra fase del procedimento dichiarazioni mendaci  o  erronee  ovvero
esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita'; 
    b) non sia stata in possesso,  all'atto  di  presentazione  della
domanda di cui all'art. 6, dei requisiti di cui all'art. 3; 
    c) non consenta i controlli del Ministero o degli altri  soggetti
incaricati. 
  3. Il Ministero procede  alla  revoca  parziale  del  finanziamento
agevolato, secondo quanto previsto dal comma 6, nei casi  in  cui  la
PMI beneficiaria: 
    a) non abbia rimborsato le rate del finanziamento  agevolato  per
due scadenze consecutive previste dal piano di ammortamento; 
    b)  sia  in  liquidazione,  ovvero  sia  stata  aperta  nei  suoi
confronti un'altra procedura concorsuale con finalita' liquidatorie e
cessazione dell'attivita'. 
  4. Nel  caso  di  revoca  dell'agevolazione  di  cui  al  comma  1,
consistente  nell'ammontare  dell'ESL  del  finanziamento   agevolato
calcolato secondo quanto previsto all'art. 5, il Ministero  definisce
un nuovo piano di ammortamento per  il  capitale  ancora  a  scadere,
regolato al tasso d'interesse di cui all'art. 5, comma 2,  e  la  PMI
beneficiaria e' tenuta a  corrispondere  al  Ministero  le  rate  non
ancora rimborsate come definite dal nuovo piano di ammortamento. 
  5. Nel caso di revoca totale del finanziamento di cui al  comma  2,
la PMI beneficiaria restituisce al Ministero gli interessi sulle rate
rimborsate  calcolati  al  tasso  di  cui  all'art.   5,   comma   2,
incrementato di tre punti percentuali e il capitale ancora a  scadere
maggiorato degli interessi allo  stesso  tasso.  Gli  interessi  sono
calcolati dalla data di erogazione del finanziamento  agevolato  alla
PMI  beneficiaria  fino  alla  data  dell'effettiva  restituzione  al
Ministero delle somme erogate. 
  6. Nel caso di revoca parziale del finanziamento agevolato  di  cui
al comma 3, lo stesso e' revocato per la quota ancora non  rimborsata
al Ministero alla data della revoca. La PMI beneficiaria  restituisce
al Ministero l'importo  revocato  maggiorato  del  tasso  d'interesse
legale. Gli  interessi  sono  calcolati  dalla  data  di  revoca  del
finanziamento agevolato fino alla data dell'effettiva restituzione al
Ministero delle somme erogate.