IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE; Visto il decreto legislativo del 17 luglio 2016, n. 135, recante l'attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; Visto l'art. 21, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo il quale lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze dal presente decreto e' finanziato dai contributi degli iscritti nel registro; Visto, in particolare, l'art. 21, comma 8, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo il quale l'entita' dei contributi, commisurati ai costi diretti o indiretti della vigilanza, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unita' previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni recante il «Codice dell'amministrazione digitale» (CAD); Visti, in particolare, l'art. 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti; Vista la determina del Ragioniere generale dello Stato del 21 settembre 2011, con la quale il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, si avvale del supporto di Consip S.p.A. per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010; Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze numeri 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012, n. 201, nonche' i decreti n. 261 del 28 dicembre 2012 e n. 16 dell'8 gennaio 2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2013, n. 43, attuativi della disciplina recata dal decreto legislativo n. 39 del 2010; Visto l'art. 6, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo» che - introducendo il comma 2-bis all'art. 81 del CAD - ha previsto la messa a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettivita', di una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati; Visto l'art. 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di «Pagamenti elettronici», ed in particolare il comma 5-bis secondo il quale le amministrazioni pubbliche, ai fini di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica in materia informatica, devono avvalersi per le attivita' di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'art. 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; Ritenuto di determinare, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'entita' del contributo annuale dovuto dagli iscritti nel Registro dei revisori legali nella misura di € 26,85, comprensivo delle spese di produzione degli avvisi di pagamento, a copertura dei costi diretti e indiretti delle funzioni conferite al Ministero dell'economia e delle finanze dall'art. 21 del decreto legislativo n. 39/2010; Decreta: Art. 1 Contributo annuale a carico degli iscritti nel registro dei revisori legali 1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'entita' del contributo annuale a carico degli iscritti nel registro dei revisori legali e' determinato in € 26,85. 2. L'importo del contributo annuale, comprensivo delle spese di produzione degli avvisi di pagamento, e' versato in unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno con le modalita' di cui all'art. 2, e non e' frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno. 3. Sono tenuti al pagamento del contributo i revisori legali e le societa' di revisione legale che risultano iscritti nelle sezioni «A» e «B» del registro alla data del 1° gennaio di ogni anno. Fermo restando il contributo di iscrizione posto a carico dei nuovi iscritti, i revisori legali e le societa' di revisione che in corso d'anno sono iscritti per la prima volta nel registro dei revisori legali sono tenuti al pagamento del contributo annuale a partire dall'anno successivo a quello di iscrizione. 4. L'ammontare del contributo di cui al comma 1 puo' essere aggiornato nella misura necessaria alla copertura del costo della vigilanza. L'aggiornamento avra' effetto a decorrere dall'anno successivo a quello della pubblicazione del relativo decreto nella Gazzetta Ufficiale. 5. Nel caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' adottare nei confronti dei soggetti morosi i provvedimenti di cui all'art. 24-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135. Sono dovuti, inoltre, gli interessi nella misura legale, con decorrenza dalla scadenza del contributo e sino alla data dell'effettivo versamento, nonche' gli oneri amministrativi connessi alla correlata attivita' di recupero del credito.