IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi del Sannio, emanato con decreto rettorale 13 giugno 2012, n. 781, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, del 3 luglio 2012, n. 153, e modificato con decreto rettorale del 17 giugno 2016, n. 588, ed, in particolare, gli articoli 42 e 44; Visto l'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina l'attribuzione degli incarichi di funzioni dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche ed, in particolare, i commi 5, 5-bis e 6, i quali prevedono che tali incarichi possano essere conferiti rispettivamente: ai dirigenti appartenenti al ruolo dell'amministrazione conferente (comma 5); ai dirigenti non appartenenti al ruolo dell'amministrazione conferente ma ai ruoli di altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 165 (comma 5-bis); a «... persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero in aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e dei procuratori dello Stato» (comma 6); Vista la deliberazione n. SCCLEG/19/2013/PREV assunta dalla Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimita' sugli atti del Governo e delle amministrazioni pubbliche, che ha precisato che: «mentre gli incarichi di cui al comma 5-bis possono essere conferiti, nella percentuale di legge, "anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'art. 23", la disposizione di cui al successivo comma 6 individua tra i destinatari degli ulteriori incarichi dirigenziali ivi contemplati "persone di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attivita' (...) in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza"; - nel primo caso, presupposto indefettibile per l'attribuzione dell'incarico e' il possesso della qualifica dirigenziale da parte del soggetto incaricando, laddove, con riferimento alla diversa ipotesi di cui al successivo comma 6, tale requisito soggettivo lascia il posto al possesso di "particolare e comprovata qualificazione professionale", "acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali", ovvero, ancora, al possesso di "una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica" desumibile da concrete esperienze di lavoro maturate "in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza", dunque, in estrema sintesi, prive del requisito della qualifica dirigenziale"»; Considerato che il comma 5-bis, inoltre, stabilisce che gli incarichi ai dirigenti di altre amministrazioni pubbliche possono essere conferiti nel limite del 15% della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e del 10% dei dirigenti di seconda fascia, percentuali elevabili fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione della percentuale di incarichi conferibili alle persone di particolare e comprovata esperienza professionale (di cui al comma 6 della stessa norma), laddove per i casi previsti dal comma 6, i limiti percentuali degli incarichi conferibili sono il 10 per cento dei dirigenti di prima fascia e l'8 per cento dei dirigenti di seconda fascia della dotazione organica dell'amministrazione pubblica che intendesse conferirli; Visto l'art. 42 dello statuto dell'Universita' degli studi del Sannio, rubricato «Personale dirigente e tecnico-amministrativo» che dispone che: «1. L'Universita', nella sua autonomia, definisce, con delibera del Consiglio di amministrazione, il fabbisogno triennale del personale dirigente e di quello tecnico ed amministrativo, necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali. 2. Gli incarichi di livello dirigenziale sono conferiti, in conformita' a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, con atto del direttore generale ai dirigenti in servizio di ruolo dell'Universita' degli studi del Sannio o di altra sede universitaria. 3. La valutazione dei dirigenti spetta al direttore generale, secondo le modalita' definite dalle vigenti disposizioni legislative e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro. 4. Gli incarichi di livello dirigenziale sono a tempo determinato e possono essere revocati, con atto del direttore generale, previa contestazione all'interessato e contraddittorio, per i risultati particolarmente negativi della attivita' amministrativa e della gestione o per il mancato raggiungimento degli obiettivi, nonche' in caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa. 5. Gli incarichi dirigenziali di cui al precedente comma possono essere conferiti a tempo determinato, nei limiti dell'otto per cento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni pubbliche, ivi comprese le istituzioni universitarie, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. 6. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 5 del presente articolo vengono conferiti mediante procedure selettive disciplinate con apposito regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione. 7. I dirigenti: a) curano l'attuazione di programmi, obiettivi, progetti e gestioni ad essi assegnati dal direttore generale; b) formulano, nell'ambito delle proprie competenze, proposte e pareri al direttore generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; c) esercitano tutte le funzioni ad essi delegate dal direttore generale; d) dirigono, coordinano e controllano le attivita' degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici ed alla valutazione conseguente. 8. L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo avviene esclusivamente a seguito di concorso per esami secondo le modalita' stabilite delle vigenti disposizioni normative. 9. Il personale tecnico ed amministrativo svolge, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro, sia nazionale che integrativa, le mansioni corrispondenti alle categorie professionali e alle aree funzionali di appartenenza, nell'ambito degli uffici e delle strutture alle quali e' assegnato ...». Atteso che: il comma 2 dell'art. 42 del vigente statuto prevede il conferimento di incarichi dirigenziali, senza alcun limite, oltre che ai dirigenti in servizio di ruolo dell'Universita' del Sannio, anche ai dirigenti di altra sede universitaria, in difformita' da quanto previsto dal comma 5 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165/2001; il comma 5 del medesimo articolo si limita a stabilire che gli incarichi dirigenziali a tempo determinato possano essere conferiti ai soggetti di cui all'art 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, nei limiti previsti dallo stesso comma; la predetta disposizione ricalca pedissequamente l'art. 19, comma 6, mentre nulla prevede invece sulla possibilita' di affidare incarichi dirigenziali a dirigenti appartenenti ai ruoli di altre amministrazioni pubbliche, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001; inoltre, l'art. 42, comma 6, dello Statuto prescrive che gli incarichi dirigenziali a tempo determinato vengano conferiti mediante procedure selettive disciplinate con apposito regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione, che, a tutt'oggi, non e' stato emanato; Considerato che l'Universita' del Sannio intende procedere al conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato previsti dall'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001, anche al fine di procedere alla temporanea sostituzione del dott. Gaetano Telesio, unico dirigente di ruolo di questo Ateneo, collocato in aspettativa per il periodo di un triennio a decorrere dal 17 ottobre 2016; Valutata l'opportunita' di procedere ad una modifica dell'art. 42 dello statuto della Universita' degli studi del Sannio attualmente in vigore, come di seguito specificato: - modificare il comma 2 con il seguente testo: «Gli incarichi di livello dirigenziale sono conferiti, in conformita' a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, con atto del direttore generale ai dirigenti in servizio di ruolo della Universita' degli studi del Sannio» eliminando le parole «o di altra sede universitaria»; - modificare il comma 5 con il seguente testo: «Gli incarichi dirigenziali di cui al precedente comma possono essere conferiti a tempo determinato, nei limiti e con le modalita' previste dalla vigente normativa, anche: a. a dirigenti appartenenti ai ruoli di altre amministrazioni pubbliche, cosi' come definite dall'art. 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001; b. a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni pubbliche, ivi comprese le istituzioni universitarie, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato»; - abrogare il comma 6; - rinumerare conseguentemente gli attuali commi 7, 8 e 9 che diventano 6, 7 e 8; Visto l'art. 44 dello statuto della Universita' degli studi del Sannio, il quale disciplina le «modifiche di statuto» e prevede, in particolare, che: - le «... proposte di modifica dello statuto possono essere avanzate dal Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione e da ciascun Consiglio di Dipartimento, con deliberazioni assunte dalla maggioranza assoluta dei votanti ...»; - le «... modifiche dello statuto devono essere approvate dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole espresso del Consiglio di amministrazione con la medesima maggioranza ...»; - dopo «... la loro approvazione, le modifiche dello statuto vengono sottoposte ai controlli previsti dalla legislazione vigente ...»; - in «... assenza di rilievi, o successivamente al perfezionamento del procedimento di controllo, le modifiche dello statuto vengono emanate con decreto del Rettore e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ...»; Vista la delibera, assunta nella seduta del 24 ottobre 2016, con la quale il Senato accademico, all'unanimita', ha, tra l'altro, - «proposto, ai sensi dell'art. 44 dello statuto, la seguente modifica dell'art. 42 dello statuto stesso: modificare il comma 2 con il seguente testo: «Gli incarichi di livello dirigenziale sono conferiti, in conformita' a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, con atto del direttore generale ai dirigenti in servizio di ruolo della Universita' degli studi del Sannio»; modificare il comma 5 con il seguente testo: «Gli incarichi dirigenziali di cui al precedente comma possono essere conferiti a tempo determinato, nei limiti e con le modalita' previste dalla vigente normativa, anche: a. a dirigenti appartenenti ai ruoli di altre amministrazioni pubbliche, cosi' come definite dall'art. 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001; b. a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni pubbliche, ivi comprese le istituzioni universitarie, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato»; abrogare il comma 6; rinumerare conseguentemente gli attuali commi 7, 8 e 9 che diventano 6, 7 e 8...; - approvato fin d'ora tale modifica, subordinatamente al parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione ...»; Vista la delibera assunta nella seduta del 25 ottobre 2016, con la quale il Consiglio di amministrazione ha, tra l'altro, espresso parere favorevole alla approvazione della proposta di modifica delle vigenti norme statutarie, come innanzi specificata; Vista la nota rettorale del 26 ottobre 2016, numero di protocollo 12282, con la quale e' stata trasmessa la documentazione relativa alla modifica dello statuto, come innanzi specificata, per il controllo previsto dalla legislazione vigente; Vista la nota del 15 novembre 2016, registrata nel protocollo generale di ateneo in data 17 novembre 2016 con il numero progressivo 13213, con la quale il direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dott. Daniele Livon, ha fatto presente «... con riferimento alla modifica dello statuto di codesto Ateneo, trasmessa con nota del 26 ottobre 2016, prot. n. 12282, per il controllo ex art. 6 della legge n. 168/1989, questo Ministero non ha osservazioni da formulare ...»; Attese pertanto, la necessita' e l'urgenza di provvedere alla emanazione della predetta modifica dello statuto e di istruire l'iter per la conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 44 dello statuto della Universita' degli studi del Sannio; Visto lo statuto della Universita' degli studi del Sannio, che recepisce la modifica dell'art. 42, deliberata dagli organi accademici, come innanzi specificato; Decreta: Art. 1 E' emanata la modifica dell'art. 42 dello statuto della Universita' degli studi del Sannio, che disciplina il «Personale dirigente e tecnico-amministrativo», come di seguito riportata: - modificare il comma 2 con il seguente testo: «Gli incarichi di livello dirigenziale sono conferiti, in conformita' a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, con atto del direttore generale ai dirigenti in servizio di ruolo della Universita' degli Studi del Sannio»; - modificare il comma 5 con il seguente testo: «Gli incarichi dirigenziali di cui al precedente comma possono essere conferiti a tempo determinato, nei limiti e con le modalita' previste dalla vigente normativa, anche: a. a dirigenti appartenenti ai ruoli di altre amministrazioni pubbliche, cosi' come definite dall'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001; b. a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni pubbliche, ivi comprese le istituzioni universitarie, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato»; - abrogare il comma 6; - rinumerare conseguentemente gli attuali commi 7, 8 e 9 che diventano 6, 7 e 8.