Art. 2 A seguito della modifica specificata nell'art. 1: - L'art. 42 dello Statuto della Universita' degli studi del Sannio risulta cosi' modificato: «Art. 42 (Personale dirigente e tecnico-amministrativo). - 1. L'Universita', nella sua autonomia, definisce, con delibera del Consiglio di amministrazione, il fabbisogno triennale del personale dirigente e di quello tecnico ed amministrativo, necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali. 2. Gli incarichi di livello dirigenziale sono conferiti, in conformita' a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, con atto del direttore generale ai dirigenti in servizio di ruolo della Universita' degli studi del Sannio. 3. La valutazione dei dirigenti spetta al direttore generale, secondo le modalita' definite dalle vigenti disposizioni legislative e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro. 4. Gli incarichi di livello dirigenziale sono a tempo determinato e possono essere revocati, con atto del direttore generale, previa contestazione all'interessato e contraddittorio, per i risultati particolarmente negativi della attivita' amministrativa e della gestione o per il mancato raggiungimento degli obiettivi, nonche' in caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa. 5. Gli incarichi dirigenziali di cui al precedente comma possono essere conferiti a tempo determinato, nei limiti e con le modalita' previste dalla vigente normativa, anche: a. a dirigenti appartenenti ai ruoli di altre amministrazioni pubbliche, cosi' come definite dall'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001; b. a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni pubbliche, ivi comprese le istituzioni universitarie, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. 6. I dirigenti: a) curano l'attuazione di programmi, obiettivi, progetti e gestioni ad essi assegnati dal direttore generale; b) formulano, nell'ambito delle proprie competenze, proposte e pareri al direttore generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; c) esercitano tutte le funzioni ad essi delegate dal direttore generale; d) dirigono, coordinano e controllano le attivita' degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici ed alla valutazione conseguente. 7. L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo avviene esclusivamente a seguito di concorso per esami secondo le modalita' stabilite delle vigenti disposizioni normative. 8. Il personale tecnico ed amministrativo svolge, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro, sia nazionale che integrativa, le mansioni corrispondenti alle categorie professionali e alle aree funzionali di appartenenza, nell'ambito degli uffici e delle strutture alle quali e' assegnato. Lo Statuto della Universita' degli studi del Sannio risulta modificato nel testo che si allega al presente decreto per formarne parte integrante.