Art. 2 
 
  A seguito della modifica specificata nell'art. 1: 
    - L'art. 42 dello  Statuto  della  Universita'  degli  studi  del
Sannio risulta cosi' modificato: 
  «Art. 42  (Personale  dirigente  e  tecnico-amministrativo).  -  1.
L'Universita', nella  sua  autonomia,  definisce,  con  delibera  del
Consiglio di amministrazione, il fabbisogno triennale  del  personale
dirigente e  di  quello  tecnico  ed  amministrativo,  necessario  al
perseguimento dei propri fini istituzionali. 
  2.  Gli  incarichi  di  livello  dirigenziale  sono  conferiti,  in
conformita' a quanto previsto dalle vigenti disposizioni  legislative
e contrattuali, con atto  del  direttore  generale  ai  dirigenti  in
servizio di ruolo della Universita' degli studi del Sannio. 
  3. La valutazione  dei  dirigenti  spetta  al  direttore  generale,
secondo le modalita' definite dalle vigenti disposizioni  legislative
e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro. 
  4. Gli incarichi di livello dirigenziale sono a tempo determinato e
possono essere revocati, con  atto  del  direttore  generale,  previa
contestazione all'interessato  e  contraddittorio,  per  i  risultati
particolarmente  negativi  della  attivita'  amministrativa  e  della
gestione o per il mancato raggiungimento degli obiettivi, nonche'  in
caso di grave  inosservanza  delle  direttive  impartite  dall'organo
competente o di ripetuta valutazione negativa. 
  5. Gli incarichi dirigenziali di cui al  precedente  comma  possono
essere conferiti a tempo determinato, nei limiti e con  le  modalita'
previste dalla vigente normativa, anche: 
    a. a dirigenti appartenenti ai  ruoli  di  altre  amministrazioni
pubbliche, cosi' come definite  dall'art.  1,  comma  2  del  decreto
legislativo n. 165/2001; 
    b.  a  persone  di  particolare   e   comprovata   qualificazione
professionale che abbiano  svolto  attivita'  in  organismi  ed  enti
pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con  esperienza
acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali,  o  che
abbiano conseguito una  particolare  specializzazione  professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione  universitaria  e
postuniversitaria,  da  pubblicazioni  scientifiche  o  da   concrete
esperienze  di  lavoro   maturate,   anche   presso   amministrazioni
pubbliche, ivi comprese le istituzioni  universitarie,  in  posizioni
funzionali previste per l'accesso alla dirigenza,  o  che  provengano
dai  settori  della  ricerca,  della  docenza  universitaria,   delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. 
  6. I dirigenti: 
    a)  curano  l'attuazione  di  programmi,  obiettivi,  progetti  e
gestioni ad essi assegnati dal direttore generale; 
    b) formulano, nell'ambito delle proprie  competenze,  proposte  e
pareri  al  direttore  generale,  adottando   i   relativi   atti   e
provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di  spesa  e  di
acquisizione delle entrate; 
    c) esercitano tutte le funzioni ad essi  delegate  dal  direttore
generale; 
    d) dirigono, coordinano e controllano le attivita'  degli  uffici
che  da  essi  dipendono  e   dei   responsabili   dei   procedimenti
amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; 
    e)  provvedono  alla  gestione  del  personale  e  delle  risorse
finanziarie  e  strumentali  assegnate  ai  propri  uffici  ed   alla
valutazione conseguente. 
  7.  L'accesso  alla  qualifica  di  dirigente  di   ruolo   avviene
esclusivamente a seguito di concorso per esami secondo  le  modalita'
stabilite delle vigenti disposizioni normative. 
  8. Il personale tecnico ed amministrativo svolge, nel  rispetto  di
quanto  previsto  dalla  contrattazione  collettiva  di  lavoro,  sia
nazionale che integrativa, le mansioni corrispondenti alle  categorie
professionali e alle aree  funzionali  di  appartenenza,  nell'ambito
degli uffici e delle strutture alle quali e' assegnato. 
  Lo  Statuto  della  Universita'  degli  studi  del  Sannio  risulta
modificato nel testo che si allega al presente decreto  per  formarne
parte integrante.