IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visti gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo 14  settembre
2015, n. 148, volti ad assicurare,  ai  lavoratori  dei  settori  non
coperti dalla normativa  in  materia  d'integrazione  salariale,  una
tutela in costanza di rapporto di lavoro  nei  casi  di  riduzione  o
sospensione dell'attivita' lavorativa per  le  cause  previste  dalla
normativa  in  materia  di   integrazione   salariale   ordinaria   o
straordinaria; 
  Visto l'art. 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  148,
che prevede, per i settori non coperti  dalla  normativa  in  materia
d'integrazione salariale, che si  costituiscano,  previa  stipula  di
accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali,  da
parte    delle    organizzazioni    sindacali    e    imprenditoriali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale,  fondi  di
solidarieta' bilaterali con la finalita' di assicurare ai  lavoratori
una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione  o
sospensione dell'attivita' lavorativa per  le  cause  previste  dalla
normativa  in  materia  di   integrazione   salariale   ordinaria   o
straordinaria; 
  Visto,  in  particolare,  il  comma  7  dell'art.  26  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015,  n.  148,  che  prevede  l'istituzione
obbligatoria dei suddetti Fondi per tutti i settori non coperti dalla
normativa in materia d'integrazione salariale in relazione ai  datori
di lavoro che occupano mediamente piu' di cinque dipendenti; 
  Visto il successivo comma 8 dell'art. 26 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, che stabilisce che i  Fondi  gia'  costituiti
alla data del 24 settembre 2015 si adeguano alle disposizioni di  cui
al sopracitato comma 7 entro il 31 dicembre 2015 e che, in  mancanza,
i datori di lavoro del relativo settore, che occupano mediamente piu'
di  cinque  dipendenti,  confluiscano  nel  Fondo   di   integrazione
salariale a decorrere dal  1°  gennaio  2016  ed  i  contributi  gia'
versati o comunque dovuti vengono trasferiti  al  predetto  Fondo  di
integrazione salariale; 
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  n.  86985
del 9 gennaio 2015, con il quale  e'  stato  istituito  il  Fondo  di
solidarieta' per il sostegno del reddito del personale delle  aziende
di trasporto  pubblico  avente  lo  scopo  di  assicurare  tutele  in
costanza di rapporto di  lavoro  ai  lavoratori  delle  aziende,  sia
pubbliche che private,  che  occupano  mediamente  piu'  di  quindici
dipendenti   e   che   svolgano   servizi   di   trasporto   pubblico
autofiloferrotranviari  e  di  navigazione  sulle  acque  interne   e
lagunari, con  esclusione  delle  aziende  ricomprese  nel  campo  di
applicazione di analoghi Fondi di settore gia' costituiti e di quelle
esercenti servizi ferroviari di alta velocita'; 
  Visto l'accordo sindacale stipulato in data 10  dicembre  2015  tra
ASSTRA, ANAV e le  organizzazioni  sindacali  FILT  CGIL,  FIT  CISL,
UILTRASPORTI, UGL FNA e FAISA CISAL  con  cui,  in  attuazione  delle
disposizioni  di  legge  sopra  richiamate,  e'  stato  convenuto  di
modificare l'ambito di applicazione  del  Fondo  di  cui  al  decreto
interministeriale n. 86985  del  9  gennaio  2015  estendendolo  alle
aziende, pubbliche e private che occupano mediamente piu'  di  cinque
dipendenti   e   che   svolgono   servizi   di   trasporto   pubblico
autofiloferrotranviari  e  di  navigazione  sulle  acque  interne   e
lagunari, con  esclusione  delle  aziende  ricomprese  nel  campo  di
applicazione di analoghi fondi di settore gia' costituiti e di quelle
esercenti servizi ferroviari di alta velocita'; 
  Visto il successivo accordo integrativo stipulato in data 23 maggio
2016 tra ASSTRA, ANAV e le organizzazioni sindacali  FILT  CGIL,  FIT
CISL, UILTRASPORTI, UGL FNA e FAISA CISAL con cui e' stato  convenuto
di integrare e modificare il precedente accordo del 10 dicembre  2015
al fine di modificare parzialmente le  prestazioni  riconosciute  dal
Fondo e di individuare criteri, priorita' e limiti  per  l'erogazione
delle medesime; 
  Considerato che con gli accordi innanzi citati del 10 dicembre 2015
e del 23 maggio 2016 le parti sociali firmatarie hanno manifestato la
volonta' di adeguare il Fondo di solidarieta'  per  il  sostegno  del
reddito del  personale  delle  aziende  di  trasporto  pubblico  alle
disposizioni di  cui  ai  commi  7  e  8  dell'art.  26  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e di  modificare  parzialmente
le prestazioni riconosciute dal Fondo nonche' di individuare criteri,
priorita' e limiti per l'erogazione delle medesime; 
  Ritenuto, pertanto, di apportare le  conseguenti  modificazioni  ed
integrazioni al decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 9
gennaio 2015, n. 86985; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Al decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  9  gennaio
2015, n. 86985, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 2, comma 2, le parole: «piu' di quindici  dipendenti»
sono sostituite dalle seguenti: «piu' di cinque dipendenti»; 
    b) all'art. 6, comma 4, le parole: «piu' di quindici  lavoratori»
sono sostituite dalle seguenti: «piu' di cinque lavoratori»; 
    c) all'art. 7, comma 2, le parole: «piu' di quindici  dipendenti»
sono sostituite dalle seguenti: «piu' di cinque dipendenti».