IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visti gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, volti ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; Visto l'art. 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che prevede, per i settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, che si costituiscano, previa stipula di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, fondi di solidarieta' bilaterali con la finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; Visto, in particolare, il comma 7 dell'art. 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che prevede l'istituzione obbligatoria dei suddetti Fondi per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente piu' di cinque dipendenti; Visto il successivo comma 8 dell'art. 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che stabilisce che i Fondi gia' costituiti alla data del 24 settembre 2015 si adeguano alle disposizioni di cui al sopracitato comma 7 entro il 31 dicembre 2015 e che, in mancanza, i datori di lavoro del relativo settore, che occupano mediamente piu' di cinque dipendenti, confluiscano nel Fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2016 ed i contributi gia' versati o comunque dovuti vengono trasferiti al predetto Fondo di integrazione salariale; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 86985 del 9 gennaio 2015, con il quale e' stato istituito il Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico avente lo scopo di assicurare tutele in costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori delle aziende, sia pubbliche che private, che occupano mediamente piu' di quindici dipendenti e che svolgano servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende ricomprese nel campo di applicazione di analoghi Fondi di settore gia' costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocita'; Visto l'accordo sindacale stipulato in data 10 dicembre 2015 tra ASSTRA, ANAV e le organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL FNA e FAISA CISAL con cui, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, e' stato convenuto di modificare l'ambito di applicazione del Fondo di cui al decreto interministeriale n. 86985 del 9 gennaio 2015 estendendolo alle aziende, pubbliche e private che occupano mediamente piu' di cinque dipendenti e che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende ricomprese nel campo di applicazione di analoghi fondi di settore gia' costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocita'; Visto il successivo accordo integrativo stipulato in data 23 maggio 2016 tra ASSTRA, ANAV e le organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL FNA e FAISA CISAL con cui e' stato convenuto di integrare e modificare il precedente accordo del 10 dicembre 2015 al fine di modificare parzialmente le prestazioni riconosciute dal Fondo e di individuare criteri, priorita' e limiti per l'erogazione delle medesime; Considerato che con gli accordi innanzi citati del 10 dicembre 2015 e del 23 maggio 2016 le parti sociali firmatarie hanno manifestato la volonta' di adeguare il Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico alle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e di modificare parzialmente le prestazioni riconosciute dal Fondo nonche' di individuare criteri, priorita' e limiti per l'erogazione delle medesime; Ritenuto, pertanto, di apportare le conseguenti modificazioni ed integrazioni al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 9 gennaio 2015, n. 86985; Decreta: Art. 1 Al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 9 gennaio 2015, n. 86985, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 2, comma 2, le parole: «piu' di quindici dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «piu' di cinque dipendenti»; b) all'art. 6, comma 4, le parole: «piu' di quindici lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «piu' di cinque lavoratori»; c) all'art. 7, comma 2, le parole: «piu' di quindici dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «piu' di cinque dipendenti».