Art. 2 
 
  Al decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  9  gennaio
2015, n. 86985, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni: 
    a) all'art. 5, comma  1,  la  lettera  b),  e'  sostituita  dalla
seguente:  «b)  all'erogazione  di  prestazioni   integrative   della
prestazione NASpI»; 
    b)  l'art.  5,  comma  5,  e'  sostituito  dal  seguente   comma:
«L'integrazione dell'indennita' NASpI di cui al precedente  comma  1,
lettera b), dovuta in relazione a cessazioni collettive o individuali
del rapporto di lavoro per ragioni aziendali ovvero  per  risoluzione
consensuale a seguito della procedura prevista  per  i  licenziamenti
per giustificato motivo oggettivo, nei  casi  previsti  dall'art.  3,
comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015,  n.  22,  provvede  ad
assicurare: 
      a. per tutta  la  durata  della  prestazione  della  NASpI,  un
livello di trattamento, comprensivo della  NASpI  pari  al  massimale
NASpI, nell'importo riconosciuto per i primi tre mesi, maggiorato  di
euro 173; 
      b. per il periodo  successivo  al  godimento  della  indennita'
NASpI e per una durata massima di ulteriori 6 mesi,  una  prestazione
d'importo pari al trattamento di cui alla lettera a) che precede; 
    c)  l'art.  5,  comma  6,  e'  sostituito  dal  seguente   comma:
«L'integrazione di cui al comma  5  e'  soggetta  alle  regole  sulla
sussistenza dei requisiti, sulla sospensione, la decadenza e di  ogni
altra disposizione prevista per la NASpI»; 
    d) l'art. 5, comma 7,  e'  sostituito  dal  seguente  comma:  «Su
richiesta del lavoratore interessato o su espressa  previsione  degli
accordi sindacali aziendali conclusi in esito alle procedure  di  cui
al successivo art. 6, la prestazione di cui  al  precedente  comma  5
puo' essere erogata in soluzione unica laddove analoga  modalita'  di
erogazione  sia   stata   autorizzata   dall'INPS   con   riferimento
all'indennita' NASpI»; 
    e) l'art. 5, comma 11, e'  sostituito  dal  seguente  comma:  «La
contribuzione  previdenziale  correlata  e'  dovuta  anche  nel  caso
dell'erogazione della prestazione integrativa NASpI di cui  al  comma
1, lettera b), ove tale contribuzione,  versata  per  il  periodo  di
erogazione  delle  stesse,  consenta  di  maturare  il   diritto   al
trattamento pensionistico. La medesima contribuzione correlata non e'
comunque dovuta  nel  caso  in  cui  l'erogazione  della  prestazione
integrativa della NASpI sia avvenuta in un'unica soluzione»; 
    f) l'art. 7, comma 5,  e'  sostituito  dal  seguente  comma:  «Un
contributo straordinario mensile, nella misura  del  30%  dell'ultima
retribuzione imponibile ai fini previdenziali, e' dovuto  dal  datore
di lavoro in caso di ricorso alle prestazioni di  integrazione  della
NASpI, per l'intera durata di fruizione di tale prestazione».