Art. 2 Al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 9 gennaio 2015, n. 86985, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni: a) all'art. 5, comma 1, la lettera b), e' sostituita dalla seguente: «b) all'erogazione di prestazioni integrative della prestazione NASpI»; b) l'art. 5, comma 5, e' sostituito dal seguente comma: «L'integrazione dell'indennita' NASpI di cui al precedente comma 1, lettera b), dovuta in relazione a cessazioni collettive o individuali del rapporto di lavoro per ragioni aziendali ovvero per risoluzione consensuale a seguito della procedura prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, nei casi previsti dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, provvede ad assicurare: a. per tutta la durata della prestazione della NASpI, un livello di trattamento, comprensivo della NASpI pari al massimale NASpI, nell'importo riconosciuto per i primi tre mesi, maggiorato di euro 173; b. per il periodo successivo al godimento della indennita' NASpI e per una durata massima di ulteriori 6 mesi, una prestazione d'importo pari al trattamento di cui alla lettera a) che precede; c) l'art. 5, comma 6, e' sostituito dal seguente comma: «L'integrazione di cui al comma 5 e' soggetta alle regole sulla sussistenza dei requisiti, sulla sospensione, la decadenza e di ogni altra disposizione prevista per la NASpI»; d) l'art. 5, comma 7, e' sostituito dal seguente comma: «Su richiesta del lavoratore interessato o su espressa previsione degli accordi sindacali aziendali conclusi in esito alle procedure di cui al successivo art. 6, la prestazione di cui al precedente comma 5 puo' essere erogata in soluzione unica laddove analoga modalita' di erogazione sia stata autorizzata dall'INPS con riferimento all'indennita' NASpI»; e) l'art. 5, comma 11, e' sostituito dal seguente comma: «La contribuzione previdenziale correlata e' dovuta anche nel caso dell'erogazione della prestazione integrativa NASpI di cui al comma 1, lettera b), ove tale contribuzione, versata per il periodo di erogazione delle stesse, consenta di maturare il diritto al trattamento pensionistico. La medesima contribuzione correlata non e' comunque dovuta nel caso in cui l'erogazione della prestazione integrativa della NASpI sia avvenuta in un'unica soluzione»; f) l'art. 7, comma 5, e' sostituito dal seguente comma: «Un contributo straordinario mensile, nella misura del 30% dell'ultima retribuzione imponibile ai fini previdenziali, e' dovuto dal datore di lavoro in caso di ricorso alle prestazioni di integrazione della NASpI, per l'intera durata di fruizione di tale prestazione».