Art. 3 Al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 9 gennaio 2015, n. 86985, dopo l'art. 6 e' aggiunto il seguente art. 6-bis «Modalita' di accesso alle prestazioni»: «1. L'esame delle richieste viene svolto prioritariamente sulle domande che riguardano le prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) e in secondo luogo su quelle relative alle prestazioni integrative di cui all'art. 5, comma 1, lettere b), c) e d), rispettivamente secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. 2. L'importo massimo erogabile dal Fondo per le prestazioni ordinarie non puo' superare il doppio del contributo ordinario annuo dovuto dall'azienda richiedente nell'anno precedente, dedotto quanto gia' erogato con riguardo a tale contributo dal Fondo nel biennio precedente la prestazione. 3. Nel caso di richiesta della prestazione di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) e c), non ci sono limiti di importo. 4. Le domande di prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), sono regolamentate dal solo comma 1 del presente articolo.». Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 ottobre 2016 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2016 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 4173