Art. 3 
 
  Al decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  9  gennaio
2015, n. 86985, dopo l'art. 6 e'  aggiunto  il  seguente  art.  6-bis
«Modalita' di accesso alle prestazioni»: 
  «1. L'esame delle richieste  viene  svolto  prioritariamente  sulle
domande che riguardano le prestazioni ordinarie di  cui  all'art.  5,
comma 1, lettera a) e  in  secondo  luogo  su  quelle  relative  alle
prestazioni integrative di cui all'art. 5, comma 1, lettere b), c)  e
d), rispettivamente secondo  l'ordine  cronologico  di  presentazione
delle domande. 
  2.  L'importo  massimo  erogabile  dal  Fondo  per  le  prestazioni
ordinarie non puo' superare il doppio del contributo ordinario  annuo
dovuto dall'azienda richiedente nell'anno precedente, dedotto  quanto
gia' erogato con riguardo a tale contributo  dal  Fondo  nel  biennio
precedente la prestazione. 
  3. Nel caso di richiesta della prestazione di cui all'art. 5, comma
1, lettere b) e c), non ci sono limiti di importo. 
  4. Le domande di prestazioni di cui all'art. 5,  comma  1,  lettera
d), sono regolamentate dal solo comma 1 del presente articolo.». 
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 17 ottobre 2016 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                       Poletti        
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2016 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 4173