IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto  con  i  Ministri
per la pubblica amministrazione e la semplificazione e  dell'economia
e  delle  finanze:   «Modifica   al   regolamento   e   funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
adottato dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia  con  delibera
dell'8 aprile 2016, n. 12, della cui pubblicazione sul  proprio  sito
istituzionale e' stato dato avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto decreto del Ministro  della  salute  del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista  la  direttiva  2001/83/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario  relativo
ai medicinali per uso umano e successive direttive di modifica; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche'  della  direttiva  2003/94/CE»,  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,  convertito  in
legge 8 novembre 2012, n.  189,  recante  «Disposizioni  urgenti  per
promuovere lo sviluppo del Paese mediante un  piu'  alto  livello  di
tutela della salute», ed in particolare, l'art. 12, comma 5; 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1234/2008  del  24  novembre  2008
concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni
all'immissione  in  commercio  di  medicinali  per  uso  umano  e  di
medicinali veterinari, modificato dal regolamento  (UE)  n.  712/2012
della Commissione del 3 agosto 2012; 
  Visti,  in  particolare,  gli  articoli  23  e  24   del   predetto
regolamento n. 1234/2008  del  24  novembre  2008,  che  disciplinano
rispettivamente le modifiche  alla  decisione  relativa  al  rilascio
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e l'attuazione  delle
variazioni; 
  Vista la determina  del  direttore  generale  del  25  agosto  2011
recante «Determina recante attuazione del comma  1-bis  dell'art.  35
del decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219»  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 204 del 2 settembre 2011; 
  Considerata la necessita' di indicare i termini per  l'applicazione
degli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1234/2008 e successive
modificazioni   e   integrazioni,   per   consentire   al    titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio (A.I.C.)  di  attuare
le variazioni presentate secondo le procedure di mutuo riconoscimento
e decentrata, anche  sotto  forma  di  raggruppamenti  di  variazioni
(grouping) o di procedura di condivisione del  lavoro  (worksharing),
gia' concluse positivamente a livello europeo conformemente a  quanto
disposto all'art. 11, comma 1, lettera a) del medesimo regolamento; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per le variazioni di tipo II e relativi grouping  e  worksharing
che  comportano  modifiche  alla  decisione  relativa   al   rilascio
dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio,   il   titolare
dell'A.I.C.,  ricevuta  la  comunicazione  da  parte   dell'Autorita'
competente dello Stato membro di riferimento dell'accettazione  della
variazione,  invia  ad  AIFA  entro  30  giorni,  una   comunicazione
riportante le  informazioni  atte  a  comprovare  che  la  variazione
determini   la   modifica   del   provvedimento   di   autorizzazione
all'immissione  in  commercio,  unitamente  all'eventuale   data   di
attuazione della modifica. 
  2. L'AIFA, entro due mesi dalla data di approvazione dell'Autorita'
competente dello Stato membro di riferimento, procede al rilascio del
provvedimento di modifica dell'A.I.C., e  lo  pubblica  per  estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.