Art. 2 1. Per le variazioni di tipo II e relativi grouping e worksharing che non comportano modifiche alla decisione relativa al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, il titolare dell'A.I.C., ricevuta la comunicazione da parte dell'Autorita' competente dello Stato membro di riferimento dell'accettazione della variazione, invia ad AIFA entro 30 giorni, una comunicazione riportante le informazioni atte comprovare che la variazione non determini la modifica del provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio, unitamente all'eventuale data di attuazione della modifica. 2. Decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'Autorita' competente dello Stato membro di riferimento di cui al comma precedente, il titolare dell'A.I.C. attua la variazione.