Art. 3 1. Per le variazioni tipo I e relativi grouping che comportano modifiche alla decisione relativa al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, non rientranti nell'ambito di applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011 richiamata nelle premesse il titolare dell'A.I.C., ricevuta la comunicazione da parte dell'Autorita' competente dello Stato membro di riferimento dell'accettazione della variazione, invia ad AIFA entro 30 giorni una comunicazione riportante le informazioni atte a comprovare che la variazione determini la modifica del provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio, unitamente all'eventuale data di attuazione della modifica. 2. L'AIFA, entro sei mesi dalla data di approvazione dell'Autorita' competente dello Stato membro di riferimento, procede al rilascio del provvedimento di modifica dell'A.I.C. 3. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare di A.I.C. della pubblicazione della variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - parte seconda.