Art. 5 1. Per le variazioni di tipo I e relativi grouping che non comportano modifiche alla decisione relativa al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio rientranti nell'ambito di applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011 richiamata nelle premesse, il titolare dell'A.I.C., ricevuta la comunicazione da parte dell'Autorita' competente dello Stato membro di riferimento dell'accettazione della variazione, invia ad AIFA entro 30 giorni una comunicazione riportante le informazioni atte a comprovare che la variazione non determini la modifica del provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio, unitamente all'eventuale data di attuazione della modifica. 2. Viene meno l'obbligo in capo al titolare di A.I.C. della pubblicazione della variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - parte seconda.