Art. 5 
 
  1. Per le  variazioni  di  tipo  I  e  relativi  grouping  che  non
comportano   modifiche   alla   decisione   relativa   al    rilascio
dell'autorizzazione   all'immissione    in    commercio    rientranti
nell'ambito di applicazione della determina AIFA del 25  agosto  2011
richiamata nelle  premesse,  il  titolare  dell'A.I.C.,  ricevuta  la
comunicazione da parte dell'Autorita' competente dello  Stato  membro
di riferimento dell'accettazione  della  variazione,  invia  ad  AIFA
entro 30 giorni una comunicazione riportante le informazioni  atte  a
comprovare  che  la  variazione  non  determini   la   modifica   del
provvedimento  di   autorizzazione   all'immissione   in   commercio,
unitamente all'eventuale data di attuazione della modifica. 
  2. Viene meno  l'obbligo  in  capo  al  titolare  di  A.I.C.  della
pubblicazione  della  variazione  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - parte seconda.