Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016: Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016; Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2016; Visto l'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I del medesimo decreto, sovraintendendo all'attivita' dei Vice Commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli stessi; Visto l'art. 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto l'art. 5, comma 2, lettera a), del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato art. 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel decreto stesso, provvede all'erogazione dei contributi, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; Visto l'art. 2, comma 1, lettera f), del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori interessati dagli eventi sismici il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, provvede a stabilire i parametri per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici; Visti l'art. 8 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 e l'art. 9 del decreto-legge n. 205 del 2016, che disciplinano gli interventi di immediata esecuzione sugli edifici che hanno riportato danni lievi, al fine di favorire il rientro nelle unita' immobiliari interessate e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2016, con la quale e' stata dettata la disciplina di dettaglio per l'avvio degli interventi suindicati, e in particolare l'art. 4, comma 2, che ha fatto rinvio a quanto stabilito dall'art. 8, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 quanto a termini e modalita' di richiesta e concessione dei contributi per i detti interventi; Considerato che, ai sensi della disposizione da ultimo citata, i soggetti che hanno avviato i lavori di riparazione e rafforzamento locale per gli edifici che hanno riportato danni lievi presentano la domanda di concessione dei contributi con la relativa documentazione agli Uffici speciali per la ricostruzione post-sisma entro sessanta giorni dalla data di adozione del provvedimento in materia di disciplina dei contributi di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, a pena di inammissibilita' della domanda stessa; Ritenuta la urgente necessita', al fine di rendere operativa la disciplina degli interventi immediati di cui alle disposizioni innanzi citate, di provvedere al completamento della disciplina stessa con la determinazione dei criteri e parametri per la individuazione dei costi ammissibili a contributo e la consequenziale determinazione dei contributi concedibili, in relazione alle diverse tipologie di edifici che possono essere interessati dagli interventi in questione; Ritenuto che a tanto puo' provvedersi con ordinanza commissariale nell'esercizio del coordinamento di cui al citato art. 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 189 del 2016, trattandosi di disposizioni volte a indirizzare sia l'attivita' dei soggetti che hanno avviato gli interventi immediati di riparazione e intendono chiedere il relativo contributo, sia le valutazioni degli Uffici speciali per la ricostruzione e dei Vice Commissari in sede di esame delle domande medesime ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016; Vista l'intesa espressa dalle Regioni interessate nella cabina di coordinamento del 7 dicembre 2016; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Ritenuto necessario dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000, in considerazione dell'urgente indifferibile necessita' di rendere immediatamente operative le disposizioni sugli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale, e tenuto conto che a norma dell'art. 8, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 il termine decadenziale di sessanta giorni, entro cui i soggetti interessati possono presentare la domanda di concessione dei contributi, decorre dalla data di adozione del provvedimento commissariale in materia di disciplina dei contributi medesimi; Dispone: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano nei Comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nonche' nei Comuni di cui all'elenco aggiuntivo approvato con l'ordinanza del Commissario straordinario n. 3 del 2016, emessa ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205. Le stesse definiscono i criteri e parametri per la determinazione dei costi ammissibili a contributo e la successiva quantificazione dei contributi concedibili per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale di interi edifici che hanno riportato danni lievi a norma degli articoli 8 del decreto-legge n. 189 del 2016 e 9 del decreto-legge n. 205 del 2016, nonche' dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2016. 2. Agli effetti della presente ordinanza, oltre a quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, dell'ordinanza commissariale n. 4 del 2016: a) per «superficie complessiva» si intende la superficie utile netta dell'unita' immobiliare destinata ad abitazione o ad attivita' produttiva comprensiva della superficie netta di logge e balconi, a cui si aggiungono le superfici nette delle pertinenze e degli spazi accessori ubicati nello stesso edificio, come di seguito definite, e la quota parte delle superfici nette delle parti comuni dell'edificio di spettanza della singola unita' immobiliare; b) per «superficie utile netta» si intende la superficie dell'unita' immobiliare calcolata al netto di murature interne ed esterne e sguinci di vani di porte e finestre; c) per «pertinenze» si intendono gli spazi interni all'edifico che, ancorche' dotati di autonoma partita catastale, svolgono funzioni complementari a quella abitativa o produttiva quali garage, fondi, cantine, magazzini e soffitte accessibili e praticabili limitatamente alla parte avente altezza maggiore di m. 1,80, nonche' i locali interni all'edificio di uso comune, quali androni d'ingresso, centrali tecnologiche, locali pluriuso, compresi quelli destinati al collegamento verticale (vani ascensori, scale e relativi pianerottoli) la cui superficie viene pero' calcolata una sola volta come proiezione sul piano orizzontale.