Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei
  territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
  Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016: 
    Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016; 
    Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2016; 
    Visto l'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 189 del
2016, il quale prevede che il Commissario straordinario coordina  gli
interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili  privati  di
cui al Titolo  II,  Capo  I  del  medesimo  decreto,  sovraintendendo
all'attivita' dei Vice Commissari di concessione  ed  erogazione  dei
relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli stessi; 
    Visto l'art. 2, comma 2, del medesimo decreto-legge  n.  189  del
2016, il quale prevede  che  il  Commissario  straordinario  provvede
anche a mezzo di ordinanze,  nel  rispetto  della  Costituzione,  dei
principi  generali   dell'ordinamento   giuridico   e   delle   norme
dell'ordinamento europeo; 
    Visto l'art. 5, comma 2, lettera a), del  medesimo  decreto-legge
n. 189 del 2016, il quale prevede che il  Commissario  straordinario,
con provvedimenti adottati ai sensi del precitato art. 2, comma 2, in
coerenza  con  i  criteri  stabiliti  nel  decreto  stesso,  provvede
all'erogazione dei contributi, sulla base  dei  danni  effettivamente
verificatisi, fino al 100% delle spese  occorrenti,  per  far  fronte
agli interventi di  riparazione,  ripristino  o  ricostruzione  degli
immobili di edilizia abitativa e  a  uso  produttivo  e  per  servizi
pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali  e
attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno
effettivamente subito; 
    Visto l'art. 2, comma 1, lettera f), del  medesimo  decreto-legge
n. 189 del 2016, il quale prevede che ai fini del riconoscimento  dei
contributi nell'ambito dei territori interessati dagli eventi sismici
il Commissario straordinario, con  provvedimenti  adottati  ai  sensi
dell'art. 2, comma  2,  provvede  a  stabilire  i  parametri  per  la
determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici; 
    Visti l'art. 8 del medesimo  decreto-legge  n.  189  del  2016  e
l'art. 9 del decreto-legge n. 205  del  2016,  che  disciplinano  gli
interventi di immediata esecuzione sugli edifici che hanno  riportato
danni lievi, al fine di favorire il rientro nelle unita'  immobiliari
interessate e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro; 
    Vista l'ordinanza del  Commissario  straordinario  n.  4  del  17
novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  278  del  28
novembre 2016, con  la  quale  e'  stata  dettata  la  disciplina  di
dettaglio per l'avvio degli interventi suindicati, e  in  particolare
l'art. 4, comma 2, che ha fatto rinvio a quanto  stabilito  dall'art.
8, comma 4, del decreto-legge n. 189 del  2016  quanto  a  termini  e
modalita' di richiesta e  concessione  dei  contributi  per  i  detti
interventi; 
    Considerato che, ai sensi della disposizione da ultimo citata,  i
soggetti che hanno avviato i lavori di  riparazione  e  rafforzamento
locale per gli edifici che hanno riportato danni lievi presentano  la
domanda di concessione dei contributi con la relativa  documentazione
agli Uffici speciali per la ricostruzione post-sisma  entro  sessanta
giorni dalla  data  di  adozione  del  provvedimento  in  materia  di
disciplina  dei  contributi  di  cui  all'art.  5,   comma   2,   del
decreto-legge n. 189 del  2016,  a  pena  di  inammissibilita'  della
domanda stessa; 
    Ritenuta la urgente necessita', al fine di rendere  operativa  la
disciplina  degli  interventi  immediati  di  cui  alle  disposizioni
innanzi citate,  di  provvedere  al  completamento  della  disciplina
stessa  con  la  determinazione  dei  criteri  e  parametri  per   la
individuazione dei costi ammissibili a contributo e la consequenziale
determinazione dei contributi concedibili, in relazione alle  diverse
tipologie di edifici che possono essere interessati dagli  interventi
in questione; 
    Ritenuto che a tanto puo' provvedersi con ordinanza commissariale
nell'esercizio del coordinamento di cui al citato art.  2,  comma  1,
lettera b),  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  trattandosi  di
disposizioni volte a indirizzare sia  l'attivita'  dei  soggetti  che
hanno avviato gli interventi immediati  di  riparazione  e  intendono
chiedere il relativo contributo,  sia  le  valutazioni  degli  Uffici
speciali per la ricostruzione e dei Vice Commissari in sede di  esame
delle domande medesime ai sensi  dell'art.  12,  commi  3  e  4,  del
medesimo decreto-legge n. 189 del 2016; 
    Vista l'intesa espressa dalle Regioni interessate nella cabina di
coordinamento del 7 dicembre 2016; 
    Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016
e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base
ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso  il
termine di 30 giorni per  l'esercizio  del  controllo  preventivo  di
legittimita'  da  parte  della  Corte  dei  conti  e  possono  essere
dichiarati  provvisoriamente  efficaci   con   motivazione   espressa
dell'organo emanante; 
    Ritenuto  necessario   dichiarare   il   presente   provvedimento
provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge
n.  340  del  2000,  in  considerazione  dell'urgente   indifferibile
necessita' di rendere immediatamente operative le disposizioni  sugli
interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale, e  tenuto
conto che a norma dell'art. 8, comma 4, del decreto-legge n. 189  del
2016 il termine decadenziale di sessanta giorni, entro cui i soggetti
interessati  possono  presentare  la  domanda  di   concessione   dei
contributi,  decorre  dalla  data  di  adozione   del   provvedimento
commissariale in materia di disciplina dei contributi medesimi; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano nei Comuni
di cui all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  nonche'
nei Comuni di cui all'elenco aggiuntivo approvato con l'ordinanza del
Commissario straordinario n. 3 del 2016, emessa ai sensi dell'art.  1
del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205. Le stesse  definiscono  i
criteri e parametri per la determinazione  dei  costi  ammissibili  a
contributo e la successiva quantificazione dei contributi concedibili
per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale di
interi edifici che hanno riportato danni lievi a norma degli articoli
8 del decreto-legge n. 189 del 2016 e 9 del decreto-legge n. 205  del
2016, nonche' dell'ordinanza del Commissario straordinario n.  4  del
17 novembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278  del  28
novembre 2016. 
  2. Agli effetti della presente ordinanza, oltre a quanto  stabilito
dall'art. 1, comma 3, dell'ordinanza commissariale n. 4 del 2016: 
    a) per «superficie complessiva» si intende  la  superficie  utile
netta dell'unita' immobiliare destinata ad abitazione o ad  attivita'
produttiva comprensiva della superficie netta di logge e  balconi,  a
cui si aggiungono le superfici nette delle pertinenze e  degli  spazi
accessori ubicati nello stesso edificio, come di seguito definite,  e
la quota parte delle superfici nette delle parti comuni dell'edificio
di spettanza della singola unita' immobiliare; 
    b)  per  «superficie  utile  netta»  si  intende  la   superficie
dell'unita' immobiliare calcolata al netto  di  murature  interne  ed
esterne e sguinci di vani di porte e finestre; 
    c) per «pertinenze» si intendono gli  spazi  interni  all'edifico
che,  ancorche'  dotati  di  autonoma  partita  catastale,   svolgono
funzioni complementari a quella abitativa o produttiva quali  garage,
fondi,  cantine,  magazzini  e  soffitte  accessibili  e  praticabili
limitatamente alla parte avente altezza maggiore di m. 1,80,  nonche'
i  locali  interni  all'edificio  di  uso   comune,   quali   androni
d'ingresso, centrali tecnologiche, locali pluriuso,  compresi  quelli
destinati al collegamento verticale (vani ascensori, scale e relativi
pianerottoli) la cui superficie viene pero' calcolata una sola  volta
come proiezione sul piano orizzontale.