Art. 2 
 
                    Determinazione del contributo 
 
  1. Per l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, il
contributo  e'  determinato  sulla  base  del  rapporto   tra   costo
dell'intervento e costo convenzionale, secondo i  parametri  indicati
nell'Allegato 1 alla presente ordinanza, in  relazione  alle  diverse
tipologie degli edifici interessati dagli interventi. 
  2.  Ai  fini  della  determinazione  del   contributo,   il   costo
dell'intervento comprende i costi sostenuti  per  le  indagini  e  le
prove di  laboratorio  sui  materiali  che  compongono  la  struttura
ritenuti strettamente necessari, per le opere di pronto intervento  e
di messa in sicurezza, per le opere di riparazione  dei  danni  e  di
rafforzamento locale delle strutture danneggiate dell'intero edificio
e per le finiture connesse agli interventi sulle  strutture  e  sulle
parti comuni dello stesso ai sensi dell'art. 1117 del codice  civile,
nonche' le spese tecniche. Il costo dell'intervento  puo'  includere,
qualora comprese nel progetto esecutivo e previste nel  contratto  di
appalto,  le  spese   per   l'esecuzione,   da   parte   dell'impresa
affidataria, di lavori  in  economia,  ai  sensi  dell'art.  179  del
decreto del Presidente della  Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207,
limitate alle lavorazioni che non danno luogo a valutazioni a  misura
e non possono essere rappresentate da prezzi in elenco, comunque  per
un importo non superiore al 2% del costo dei lavori contabilizzati  a
misura. 
  3. Ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto-legge  n.  189  del
2016, il contributo  e'  pari  al  100%  del  costo  ammissibile  per
ciascuna unita' immobiliare e per le relative pertinenze  interne  ed
al 50% del medesimo costo ammissibile nell'ipotesi di cui all'art. 6,
comma 7, dello stesso decreto-legge n. 189 del  2016.  L'entita'  del
contributo per l'intero edificio oggetto di  intervento  unitario  e'
pari  alla  somma  dei  contributi  spettanti  alle  singole   unita'
immobiliari ed alle relative pertinenze. 
  4. Per gli edifici di cui  ai  punti  1  e  2  dell'Allegato  1,  i
contributi sono destinati per almeno  il  50%  alla  riparazione  dei
danni e al rafforzamento locale e per la restante quota alle opere di
finitura strettamente connesse ed a  quelle  eventualmente  destinate
all'efficientamento energetico.