Art. 4 
 
                             Pertinenze 
 
  1. Sono comunque ammesse a contributo anche le  pertinenze  esterne
all'edificio, danneggiate ed oggetto di  ordinanza  di  inagibilita',
nel limite del 70% della loro superficie. In tal caso  il  70%  della
superficie  utile  netta  della  pertinenza   si   somma   a   quella
dell'abitazione  per  concorrere  alla   determinazione   del   costo
convenzionale  massimo  da  comparare   col   costo   dell'intervento
dell'unita' immobiliare e delle sue pertinenze.