Art. 5 Interventi di riduzione della vulnerabilita' 1. Oltre agli interventi di riparazione e rafforzamento locale necessari per il ripristino dell'agibilita', sono ammesse a contributo secondo i criteri e parametri di cui alla presente ordinanza, entro il limite massimo del costo convenzionale, gli interventi che producono una riduzione della vulnerabilita' dell'intero edificio (classificabili tra quelli di cui al punto 8.4.3 delle NTC08) nelle ipotesi di seguito indicate: a) Per gli edifici in muratura: i. mancanza di efficacia nelle connessioni e nei collegamenti tra le murature portanti e gli orizzontamenti o tra le murature stesse, in particolare in corrispondenza degli angoli e dei martelli; ii. presenza di spinte in copertura o dovute ad archi o strutture voltate; iii. presenza di elementi in copertura (comignoli, torrini, sporti di gronda, ecc..) non collegati efficacemente alle strutture portanti; b) per gli edifici in cemento armato: i. evidenti e diffuse vulnerabilita' dei tamponamenti (per posizione e geometria) in termini di possibilita' di ribaltamento fuori piano; ii. sistematica presenza di tamponamenti fuori della maglia strutturale; c) per gli edifici in struttura prefabbricata, oltre alle opere indicate per gli edifici in cemento armato, evidenti carenze nei sistemi di collegamento trave-pilastro, di collegamento pannelli di tamponatura-pilastri e tra gli elementi di copertura con le travi su cui sono disposti. 2. Agli interventi di cui al presente articolo si applica la disposizione di cui all'art. 2, comma 4, della presente ordinanza.