Art. 6 Avvio dei lavori e concessione del contributo 1. La comunicazione di inizio lavori presentata a norma dell'art. 2 dell'ordinanza commissariale n. 4 del 2016 costituisce comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettere a) ed e-bis), e comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. In particolare, con la perizia ivi allegata si assevera che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici, al regolamento edilizio, alle normativa sull'efficientamento energetico e che gli stessi interessano alcune strutture dell'edifico per la loro riparazione e per il rafforzamento locale, conformemente al punto 8.4.3 delle NTC08. 2. La comunicazione di inizio lavori e tutte le istanze inerenti e conseguenti sono inviate all'Ufficio speciale a mezzo PEC, utilizzando l'apposito modulo di cui all'Allegato 2 alla presente ordinanza, ovvero attraverso la piattaforma informatica operante sul sito del Commissario straordinario, che verra' istituita con successivo provvedimento. L'Ufficio speciale, utilizzando la procedura informatica, trasmette immediatamente al comune la comunicazione di inizio lavori per i provvedimenti di competenza. 3. Nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, il soggetto interessato deposita all'Ufficio speciale territorialmente competente la domanda di contributo corredata dalla documentazione necessaria ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, ove gia' non allegata alla comunicazione di inizio lavori. Entro il medesimo termine, possono altresi' presentare domanda di contributo, con le medesime modalita', anche i soggetti che non abbiano gia' comunicato l'avvio dei lavori. 4. L'Ufficio speciale nei sessanta giorni successivi provvede agli accertamenti istruttori di cui al comma 3 del medesimo decreto e determina il contributo ammissibile, dandone comunicazione al richiedente, all'istituto di credito prescelto ed al Vice Commissario delegato attraverso la piattaforma informatica istituita dal Commissario straordinario. L'Ufficio provvede altresi' a richiedere il Codice Unico di Progetto (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Nel caso di richiesta di integrazioni della domanda il termine previsto dal presente comma si intende sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di integrazioni ed il deposito delle stesse. 5. Nei dieci giorni successivi alla determinazione del contributo da parte dell'Ufficio speciale, il Vice Commissario adotta il decreto di concessione del contributo ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, dandone comunicazione, attraverso la piattaforma informatica, al richiedente, al Comune, all'istituto di credito prescelto ed al Commissario straordinario. 6. Il beneficiario del contributo segnala all'Ufficio speciale per la ricostruzione l'apertura di un conto corrente dedicato al progetto, caratterizzato dal CUP che lo identifica, indicando l'IBAN di detto conto. Tutte le transazioni finanziarie relative al progetto dovranno riportare il CUP per cui vengono effettuate riportando, nei bonifici in addebito, la causale del pagamento scelta tra quelle pubblicate su apposita sezione del sito del DIPE.