Art. 6 
 
            Avvio dei lavori e concessione del contributo 
 
  1. La comunicazione di inizio lavori presentata a norma dell'art. 2
dell'ordinanza commissariale n. 4 del 2016 costituisce  comunicazione
di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi  dell'art.  6,  comma  2,
lettere a) ed e-bis), e comma 4, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. In particolare, con la perizia  ivi
allegata si assevera  che  i  lavori  sono  conformi  agli  strumenti
urbanistici,    al    regolamento    edilizio,     alle     normativa
sull'efficientamento energetico e che gli stessi  interessano  alcune
strutture dell'edifico per la loro riparazione e per il rafforzamento
locale, conformemente al punto 8.4.3 delle NTC08. 
  2. La comunicazione di inizio lavori e tutte le istanze inerenti  e
conseguenti  sono  inviate  all'Ufficio   speciale   a   mezzo   PEC,
utilizzando l'apposito modulo di cui  all'Allegato  2  alla  presente
ordinanza, ovvero attraverso la piattaforma informatica operante  sul
sito  del  Commissario  straordinario,  che  verra'   istituita   con
successivo  provvedimento.   L'Ufficio   speciale,   utilizzando   la
procedura  informatica,  trasmette  immediatamente   al   comune   la
comunicazione di inizio lavori per i provvedimenti di competenza. 
  3.  Nel  termine  di  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  della
presente ordinanza,  il  soggetto  interessato  deposita  all'Ufficio
speciale  territorialmente  competente  la  domanda   di   contributo
corredata dalla documentazione  necessaria  ai  sensi  dell'art.  12,
comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016,  ove  gia'  non  allegata
alla comunicazione di  inizio  lavori.  Entro  il  medesimo  termine,
possono altresi' presentare domanda di contributo,  con  le  medesime
modalita', anche i soggetti che non abbiano gia'  comunicato  l'avvio
dei lavori. 
  4. L'Ufficio speciale nei sessanta giorni successivi provvede  agli
accertamenti istruttori di cui al comma  3  del  medesimo  decreto  e
determina  il  contributo  ammissibile,  dandone   comunicazione   al
richiedente, all'istituto di credito prescelto ed al Vice Commissario
delegato  attraverso  la  piattaforma   informatica   istituita   dal
Commissario straordinario. L'Ufficio provvede altresi'  a  richiedere
il Codice Unico di Progetto (CUP) di cui all'art. 11 della  legge  16
gennaio 2003, n. 3. Nel  caso  di  richiesta  di  integrazioni  della
domanda il termine previsto dal presente comma si intende sospeso per
il periodo compreso tra la richiesta di integrazioni ed  il  deposito
delle stesse. 
  5. Nei dieci giorni successivi alla determinazione  del  contributo
da parte dell'Ufficio speciale, il Vice Commissario adotta il decreto
di concessione del contributo ai sensi dell'art.  12,  comma  4,  del
decreto-legge n. 189 del 2016, dandone comunicazione,  attraverso  la
piattaforma informatica, al richiedente, al Comune,  all'istituto  di
credito prescelto ed al Commissario straordinario. 
  6. Il beneficiario del contributo segnala all'Ufficio speciale  per
la  ricostruzione  l'apertura  di  un  conto  corrente  dedicato   al
progetto, caratterizzato dal CUP che lo identifica, indicando  l'IBAN
di detto conto. Tutte le transazioni finanziarie relative al progetto
dovranno riportare il CUP per cui vengono effettuate riportando,  nei
bonifici in addebito, la causale  del  pagamento  scelta  tra  quelle
pubblicate su apposita sezione del sito del DIPE.