Art. 7 Erogazione del contributo 1. Il contributo e' erogato dall'istituto di credito prescelto dal richiedente all'impresa esecutrice dei lavori ed ai professionistiche hanno curato la progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento del progetto per la sicurezza nei tempi e nei modi di seguito indicati: a) il 50% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori redatto, con riferimento all'art. 194 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, dal direttore dei lavori utilizzando il prezziario unico di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 189 del 2016, che attesti l'esecuzione di almeno il 50% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle eventuali imprese subappaltatrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo; b) il 50% a saldo del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale del quadro economico a consuntivo dei lavori, redatto come alla lettera a) dal direttore dei lavori ed approvato dall'Ufficio speciale. A tal fine il direttore dei lavori trasmette all'Ufficio speciale la seguente documentazione: i. attestazione di esecuzione dei lavori e di raggiunta piena agibilita' dell'edificio che documenti la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari occupanti ovvero la ripresa delle attivita' produttive che ivi si svolgevano; ii. consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi di cui alla precedente lettera a) con allegazione, nel caso delle varianti in corso d'opera, di un quadro di raffronto tra le quantita' di progetto e le quantita' finali dei lavori; iii. rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi a mezzo fatture. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso dovranno essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo che eroghera' l'istituto di credito e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente; iv. documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti; v. dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni stato di avanzamento lavori, con impegno a pagare i fornitori e le imprese subappaltatrici entro trenta giorni dal riconoscimento del saldo del contributo. 2. Al richiedente puo' essere riconosciuto, a sua richiesta da formulare inderogabilmente in sede di domanda di contributo, un anticipo fino al 20% dell'importo ammesso a contributo alle seguenti condizioni: a) che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo; b) che sia stato stipulato, in data antecedente la presentazione della domanda di anticipo, il contratto con l'impresa affidataria dei lavori; c) che vengano presentate fatture di importo pari all'anticipo richiesto, a cui va aggiunta l'IVA se non recuperabile; d) che sia allegata polizza fideiussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell'interesse dell'impresa affidataria dei lavori a favore del Commissario straordinario, di importo almeno pari all'ammontare dell'anticipo. La fideiussione puo' essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa' di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, la compensazione dell'eventuale anticipo percepito avverra' in sede di erogazione del saldo, come disciplinato al comma 1, lettera b). 4. In sede di presentazione della domanda di contributo, il beneficiario puo' richiedere che, al momento dell'emissione del decreto di concessione del contributo, venga erogato ai tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione un importo non superiore all'80% della quota della parte del contributo agli stessi destinato al fine di remunerare le attivita' gia' svolte. L'importo rimanente relativo alle spese per prestazioni professionali sara' proporzionalmente ripartito nei SAL nel rispetto delle percentuali previste al comma 1. 5. L'Ufficio speciale, entro venti giorni dall'accettazione e protocollazione dello stato di avanzamento o del quadro economico a consuntivo di cui al comma 1, che devono avvenire entro due giorni lavorativi dall'inoltro, trasmette all'istituto di credito segnalato dal richiedente la determinazione del contributo e ne autorizza l'erogazione ad ogni stato di avanzamento lavori e a consuntivo degli stessi previa verifica della regolarita' contributiva tramite DURC. 6. Su richiesta del beneficiario, l'erogazione del contributo di cui al comma precedente puo' avvenire in un'unica soluzione a conclusione dei lavori, a seguito della presentazione della documentazione di cui al comma 1, lettera b). 7. Il contributo e' erogato dall'istituto di credito direttamente al richiedente, sulla base delle percentuali indicate al precedente comma 1 e previa produzione dei documenti ivi indicati, oppure, a richiesta del beneficiario in un'unica soluzione, a seguito della presentazione della documentazione di cui al comma 1, lettera b). L'istituto di credito da' comunicazione al Comune ed al Commissario delegato delle avvenute erogazioni con periodicita' mensile.