Art. 7 
 
                      Erogazione del contributo 
 
  1. Il contributo e' erogato dall'istituto di credito prescelto  dal
richiedente all'impresa esecutrice dei lavori ed ai professionistiche
hanno  curato  la  progettazione,  la  direzione  dei  lavori  ed  il
coordinamento del progetto per la sicurezza nei tempi e nei  modi  di
seguito indicati: 
    a) il 50% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione
all'Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei  lavori  redatto,
con  riferimento  all'art.  194  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 207 del 2010, dal direttore dei lavori  utilizzando  il
prezziario unico di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 189
del 2016, che attesti  l'esecuzione  di  almeno  il  50%  dei  lavori
ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante  dell'impresa
attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle eventuali
imprese subappaltatrici, dei  tempi  di  pagamento  non  superiori  a
trenta giorni dalla data di erogazione del contributo; 
    b) il 50% a saldo  del  contributo,  entro  trenta  giorni  dalla
presentazione all'Ufficio speciale del quadro economico a  consuntivo
dei lavori, redatto come alla lettera a) dal direttore dei lavori  ed
approvato dall'Ufficio speciale. A tal fine il direttore  dei  lavori
trasmette all'Ufficio speciale la seguente documentazione: 
      i. attestazione di esecuzione dei lavori e di  raggiunta  piena
agibilita'  dell'edificio  che   documenti   la   sussistenza   delle
condizioni necessarie a garantire il  rientro  nelle  abitazioni  dei
nuclei  familiari  occupanti  ovvero  la  ripresa   delle   attivita'
produttive che ivi si svolgevano; 
      ii. consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi di  cui
alla precedente lettera a) con allegazione, nel caso  delle  varianti
in corso d'opera, di un quadro  di  raffronto  tra  le  quantita'  di
progetto e le quantita' finali dei lavori; 
      iii. rendicontazione delle spese effettivamente  sostenute,  da
documentarsi  a  mezzo  fatture.  Qualora  la  spesa  sostenuta   sia
superiore al contributo  concesso  dovranno  essere  emesse  distinte
fatture  per  gli  importi  relativi  al  contributo  che   eroghera'
l'istituto di credito e per quelli relativi alle spese a  carico  del
richiedente; 
      iv. documentazione  fotografica  comprovante  le  diverse  fasi
degli interventi eseguiti; 
      v. dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'impresa
affidataria attestante il rispetto, nei  confronti  dei  fornitori  e
delle imprese esecutrici, di  tempi  di  pagamento  non  superiori  a
trenta giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni  stato
di avanzamento lavori, con impegno a pagare i fornitori e le  imprese
subappaltatrici entro trenta giorni dal riconoscimento del saldo  del
contributo. 
  2. Al richiedente puo' essere  riconosciuto,  a  sua  richiesta  da
formulare inderogabilmente in  sede  di  domanda  di  contributo,  un
anticipo fino al 20% dell'importo ammesso a contributo alle  seguenti
condizioni: 
    a) che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo; 
    b) che sia stato stipulato, in data antecedente la  presentazione
della domanda di anticipo, il contratto con l'impresa affidataria dei
lavori; 
    c) che vengano presentate fatture di  importo  pari  all'anticipo
richiesto, a cui va aggiunta l'IVA se non recuperabile; 
    d)  che  sia  allegata  polizza  fideiussoria  incondizionata  ed
escutibile a prima richiesta nell'interesse dell'impresa  affidataria
dei lavori a favore del Commissario straordinario, di importo  almeno
pari  all'ammontare  dell'anticipo.  La  fideiussione   puo'   essere
bancaria o assicurativa  o  rilasciata  dagli  intermediari  iscritti
nell'albo di cui all'art. 106 del  decreto  legislativo  1  settembre
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione  contabile  da
parte di  una  societa'  di  revisione  iscritta  nell'albo  previsto
dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
  3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, la compensazione  dell'eventuale
anticipo percepito avverra' in sede di  erogazione  del  saldo,  come
disciplinato al comma 1, lettera b). 
  4. In  sede  di  presentazione  della  domanda  di  contributo,  il
beneficiario puo'  richiedere  che,  al  momento  dell'emissione  del
decreto di concessione del contributo, venga erogato ai  tecnici  che
hanno partecipato  alle  fasi  della  progettazione  un  importo  non
superiore all'80% della quota della parte del contributo agli  stessi
destinato al fine di remunerare le attivita' gia'  svolte.  L'importo
rimanente relativo alle spese  per  prestazioni  professionali  sara'
proporzionalmente ripartito nei SAL nel  rispetto  delle  percentuali
previste al comma 1. 
  5. L'Ufficio  speciale,  entro  venti  giorni  dall'accettazione  e
protocollazione dello stato di avanzamento o del quadro  economico  a
consuntivo di cui al comma 1, che devono avvenire  entro  due  giorni
lavorativi dall'inoltro, trasmette all'istituto di credito  segnalato
dal richiedente la  determinazione  del  contributo  e  ne  autorizza
l'erogazione ad ogni stato di avanzamento lavori e a consuntivo degli
stessi previa verifica della regolarita' contributiva tramite DURC. 
  6. Su richiesta del beneficiario, l'erogazione  del  contributo  di
cui al  comma  precedente  puo'  avvenire  in  un'unica  soluzione  a
conclusione  dei  lavori,  a  seguito   della   presentazione   della
documentazione di cui al comma 1, lettera b). 
  7. Il contributo e' erogato dall'istituto di  credito  direttamente
al richiedente, sulla base delle percentuali indicate  al  precedente
comma 1 e previa produzione dei documenti  ivi  indicati,  oppure,  a
richiesta del beneficiario in un'unica  soluzione,  a  seguito  della
presentazione della documentazione di cui al  comma  1,  lettera  b).
L'istituto di credito da' comunicazione al Comune ed  al  Commissario
delegato delle avvenute erogazioni con periodicita' mensile.