Art. 9 
 
                Modifiche all'ordinanza n. 4 del 2016 
 
  1. L'art. 6 dell'ordinanza del Commissario straordinario n.  4  del
17 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278  del  28
novembre 2016 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 6. Interventi su edifici dichiarati di interesse culturale 
  1. Per i beni immobili  tutelati  ai  sensi  degli  articoli  10  e
seguenti e dalla Parte Seconda del  decreto  legislativo  22  gennaio
2004,  n.  42,  l'inizio   dei   lavori   e'   comunque   subordinato
all'autorizzazione rilasciata dal Ministero per i beni e le attivita'
culturali   e   per   il   turismo   attraverso   la   Soprintendenza
territorialmente competente,  ai  sensi  dell'art.  21  del  medesimo
decreto legislativo. I termini per l'esecuzione dei lavori  decorrono
dalla data della predetta autorizzazione.