Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016: Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016; Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2016; Visto l'art. 2, comma 1, lettere b) ed f), del decreto-legge n. 189 del 2016, laddove si prevede rispettivamente che il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I del medesimo decreto, sovraintendendo all'attivita' dei Vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli stessi, e che il Commissario straordinario sovraintende sull'attuazione delle misure di cui al Titolo II, Capo II del medesimo decreto, al fine di favorire il sostegno alle imprese che hanno sede nei territori interessati e il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici; Visto l'art. 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto l'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che il Commissario straordinario puo' delegare ai Presidenti delle Regioni, in qualita' di Vice commissari, le funzioni a lui attribuite dal medesimo decreto; Visto l'art. 5, comma 2, lettera g), del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, il Commissario straordinario dispone l'erogazione di contributi per la delocalizzazione temporanea delle attivita' economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuita'; Visto l'art. 6 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, il quale prevede che le Regioni, in stretto raccordo con le associazioni di categoria e di rappresentanza delle attivita' economiche e di impresa, pianificano il fabbisogno di spazi per la realizzazione di strutture temporanee con finalita' volte a consentire la continuita' delle attivita' economiche; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016 e, in particolare, l'art. 3 con il quale sono state attivate prime misure per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a garantire la continuita' delle attivita' economiche e produttive in attuazione dell'art. 1, comma 5, della delibera del Consiglio dei ministri adottata in data 31 ottobre 2016, in via di prima applicazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera e), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, stabilendo che le Regioni Lazio, Umbria, Marche ed Abruzzo, ovvero i rispettivi presidenti, sono individuate quali soggetti attuatori per la realizzazione delle predette strutture temporanee e provvedono, d'intesa con i Comuni interessati oltre che in eventuale raccordo con le associazioni di categoria e di rappresentanza delle attivita' economiche e di impresa, alla ricognizione e quantificazione dei relativi fabbisogni in coerenza con quanto previsto dall'art. 6 della citata ordinanza n. 394/2016, all'individuazione, nel quadro di specifici indirizzi, delle aree ove effettuare il posizionamento delle strutture temporanee, alla loro acquisizione e predisposizione delle aree, anche avvalendosi di altre componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile, nonche' all'acquisizione, anche mediante noleggio, ed all'installazione delle strutture temporanee citate, precisando che il fabbisogno finanziario discendente dall'espletamento delle richiamate iniziative sia sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile; Ritenuta la necessita' di impartire ulteriori disposizioni per determinare un quadro generale e complessivo delle misure volte all'immediato avvio degli interventi di delocalizzazione temporanea delle attivita' produttive, industriali e artigianali aventi sede nei territori colpiti dagli eventi sismici e che erano ubicate in edifici risultati distrutti o gravemente danneggiati per effetto degli eventi medesimi, con danni non riparabili mediante interventi immediati di rafforzamento locale; Ritenuto altresi' che analoga necessita' si pone per gli edifici di proprieta' o in disponibilita' dei comuni interessati, adibiti a magazzini, depositi od officine a servizio di attivita' economiche dei comuni medesimi, i quali del pari siano stati distrutti o abbiano riportato gravi danni, non riparabili mediante interventi immediati di rafforzamento locale; Ritenuto che, in considerazione dell'esigenza di assicurare la continuita' delle attivita' economiche e produttive in essere nei predetti edifici distrutti o danneggiati, ad integrazione di quanto gia' disposto con l'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 408/2016, occorre predisporre una procedura di celere sostegno agli interventi immediati di delocalizzazione temporanea delle dette attivita', attraverso la locazione di immobili idonei siti nel medesimo comune di quelli danneggiati e/o la realizzazione, a cura dei titolari delle imprese danneggiate, di ulteriori e specifiche strutture temporanee sul medesimo lotto di pertinenza o su area limitrofa, nonche' l'acquisto o il noleggio di attrezzature e macchinari danneggiati dagli eventi sismici; Visto l'art. 3, comma 6, del decreto-legge n. 205 del 2016, il quale prevede in via generale che le imprese che hanno subito danni a causa degli eventi sismici di cui al comma 1, possono acquistare o acquisire in locazione macchinari, nonche' effettuare gli ulteriori interventi urgenti necessari a garantire la prosecuzione della propria attivita', sulla base di apposita perizia asseverata rilasciata da un professionista abilitato che attesti la riconducibilita' causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici e la valutazione economica del danno subito; Considerato che il medesimo art. 3, al comma 7, prevede che, a fronte degli acquisti e interventi suindicati, e' concesso il rimborso delle spese, le cui condizioni e modalita' sono regolate da ordinanze commissariali adottate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016; Ritenuto che quest'ultima disposizione ha introdotto una procedura speditiva, connotata da elementi di specialita' rispetto a quelle ordinarie di concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e delocalizzazione, al fine di consentire l'immediato avvio degli interventi necessari ad assicurare la continuita' delle attivita' economiche e produttive attraverso la diretta erogazione agli interessati di rimborsi spese da parte del Commissario straordinario, previa verifica dei presupposti di legge, e al tempo stesso consente al Commissario straordinario, nell'esercizio del potere di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, di regolare anche l'entita' delle spese ammissibili a rimborso, purche' riconducibili agli interventi di delocalizzazione temporanea di cui al comma 6 del medesimo art. 3, decreto-legge n. 205/2016; Ritenuto, pertanto, di dover non solo disciplinare l'iter procedimentale per l'avvio degli interventi di delocalizzazione in questione, ma anche di dover stabilire i limiti massimi percentuali delle spese di cui sara' consentito il rimborso, differenziati per tipologia di interventi; Ritenuto, pertanto, di dover introdurre anche disposizioni volte a consentire la delocalizzazione delle attivita' economiche su aree appositamente attrezzate dalle Regioni, ovvero in strutture dalle stesse all'uopo realizzate, salva la facolta' degli interessati di chiedere il rimborso delle spese sostenute; Vista la nota del Ministero dell'interno del 23 novembre 2016, con la quale, in prima attuazione dell'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di agevolare gli operatori economici interessati, e' stato predisposto uno specifico modello di domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori, pubblicato sul sito istituzionale di ciascuna Prefettura, nella sezione «Amministrazione trasparente», che potra' essere utilizzato anche ai fini dell'esecuzione degli interventi di cui alla presente ordinanza; Ritenuto che, quanto agli interventi direttamente realizzati dagli operatori interessati, trattandosi di strutture delocalizzate temporanee, le stesse non sono soggette al rilascio del titolo abilitativo ed all'autorizzazione paesaggistica come gia' disposto, quanto ad analoghi interventi di delocalizzazione, dall'ordinanza del Commissario straordinario n. 5 del 2016 e dall'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 415 del 21 novembre 2016; Acquisito il favorevole avviso del Capo del Dipartimento della Protezione civile; Vista l'intesa espressa dalle Regioni interessate nella cabina di coordinamento del 7 dicembre 2016; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei Conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Ritenuto necessario dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000, in considerazione dell'urgente indifferibile necessita' di rendere immediatamente operative le disposizioni volte a garantire la continuita' delle attivita' economiche e produttive danneggiate dagli eventi sismici; Dispone: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente ordinanza, in attuazione dell'art. 5, comma 2, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e dell'art. 3, commi 6 e 7, del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, sono finalizzate a completare il quadro generale delle misure volte a consentire, attraverso la loro temporanea delocalizzazione, l'immediata ripresa dell'attivita' produttiva di imprese industriali, artigianali o commerciali, di servizi, turistiche ed agrituristiche con sede operativa nei comuni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nonche' nei comuni di cui all'elenco aggiuntivo approvato con l'ordinanza del Commissario straordinario n. 3 del 15 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2016, emessa ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 205 del 2016, nonche' la temporanea delocalizzazione di attivita' economiche comunali ubicate in edifici distrutti o che hanno subito danni gravissimi, non riparabili con interventi di rafforzamento locale. 2. La delocalizzazione delle attivita' economiche in essere alla data degli eventi sismici suindicati ubicate in edifici che risultano oggetto di ordinanza di sgombero totale a seguito di verifica di agibilita' tramite schede AeDES o GL-AeDES: a) in altro edificio agibile sito nello stesso comune; b) all'interno del lotto di pertinenza dell'insediamento danneggiato o nelle aree immediatamente adiacenti; c) all'interno di una struttura unitaria all'uopo predisposta in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016; d) all'interno di un'area pubblica attrezzata dal presidente della Regione interessata, in qualita' di Vice commissario. 3. Gli impianti e le strutture temporanee delocalizzati a norma della presente ordinanza sono finalizzati esclusivamente ad assicurare l'immediata ripresa delle attivita' economiche e la continuita' produttiva per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'edificio gravemente danneggiato o distrutto.