Art. 10 
 
   Rimborso spese per interventi di delocalizzazione gia' eseguiti 
 
  1. Qualora  i  soggetti  legittimati  di  cui  all'art.  3  abbiano
proceduto a delocalizzazione di  attivita'  economiche  anteriormente
all'entrata in vigore della presente ordinanza, puo'  essere  chiesto
il rimborso delle spese sostenute ai sensi dell'art. 3, comma 7,  del
decreto-legge n. 205 del 2016. La domanda e'  presentata  all'ufficio
di cui al precedente art. 5, comma  2,  allegando  la  documentazione
attestante gli interventi e gli  acquisti  o  noleggi  eseguiti,  ivi
compresa  perizia   asseverata   comprovante   la   gravita'   e   la
riconducibilita'  agli  eventi  sismici  dei  danni  riportati  dagli
edifici, dalle attrezzature e dai  macchinari  preesistenti,  nonche'
fatture, anche non quietanzate, attestanti le spese sostenute. 
  2. Il presidente della Regione, Vice  commissario  territorialmente
competente, esperite le  opportune  verifiche,  concede  il  rimborso
nella misura di cui all'art. 8 della presente ordinanza. Il  rimborso
e' erogato con le modalita' e nei termini di cui all'art. 9.