Art. 10 Rimborso spese per interventi di delocalizzazione gia' eseguiti 1. Qualora i soggetti legittimati di cui all'art. 3 abbiano proceduto a delocalizzazione di attivita' economiche anteriormente all'entrata in vigore della presente ordinanza, puo' essere chiesto il rimborso delle spese sostenute ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto-legge n. 205 del 2016. La domanda e' presentata all'ufficio di cui al precedente art. 5, comma 2, allegando la documentazione attestante gli interventi e gli acquisti o noleggi eseguiti, ivi compresa perizia asseverata comprovante la gravita' e la riconducibilita' agli eventi sismici dei danni riportati dagli edifici, dalle attrezzature e dai macchinari preesistenti, nonche' fatture, anche non quietanzate, attestanti le spese sostenute. 2. Il presidente della Regione, Vice commissario territorialmente competente, esperite le opportune verifiche, concede il rimborso nella misura di cui all'art. 8 della presente ordinanza. Il rimborso e' erogato con le modalita' e nei termini di cui all'art. 9.