Art. 2 
 
           Modalita' degli interventi di delocalizzazione 
 
  1. La delocalizzazione temporanea di cui alla lettera a) del  comma
2  dell'art.  1  e'  attuata  tramite  l'affitto  di  altro  edificio
esistente  agibile,  non  abusivo,  equivalente  per  caratteristiche
tipologiche e  dimensionali  a  quello  preesistente,  ubicato  nello
stesso  comune  in  area  ritenuta  idonea  ad  ospitare  l'attivita'
produttiva  come  attestato  con  perizia  asseverata   dal   tecnico
incaricato. Agli effetti della presente ordinanza,  sono  considerati
equivalenti gli  edifici  aventi  eguale  dimensione  per  pianta  ed
altezza, con margine di tolleranza del 20%. 
  2. La delocalizzazione temporanea di cui alla lettera b) del  comma
2 dell'art. 1 e' attuata tramite la  realizzazione,  direttamente  ad
opera del titolare dell'attivita' economica interessata ed  anche  in
deroga alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali, di una
struttura provvisoria realizzata all'interno del lotto di  pertinenza
o nelle aree immediatamente adiacenti  all'insediamento  danneggiato,
della quale sia dimostrata la  disponibilita'  con  apposita  perizia
asseverata. In caso di documentata impossibilita' di delocalizzazione
sul  lotto  di  pertinenza  o  in   area   immediatamente   adiacente
determinata  dalla  presenza  di   strade   o   corsi   d'acqua,   la
delocalizzazione  puo'  essere  autorizzata,  acquisito   il   parere
favorevole  del  comune,  su  altra  area   in   disponibilita'   del
richiedente purche' sita a  una  distanza  non  superiore  a  ml  100
dall'edificio o insediamento distrutto o danneggiato. 
  3. La delocalizzazione temporanea di cui alla lettera c) del  comma
2 dell'art. 1 e' attuata come stabilito  dall'art.  3  dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 408/2016. 
  4. La delocalizzazione temporanea di cui alla lettera d) del  comma
2 dell'art. 1 e' attuata tramite  la  predisposizione  a  cura  della
Regione di un'area pubblica attrezzata,  all'interno  della  quale  i
singoli operatori aventi diritto  possono  realizzare  una  struttura
temporanea. 
  5. In casi eccezionali, qualora il  richiedente  documenti  che  la
delocalizzazione della propria  attivita'  nell'ambito  del  medesimo
comune e' eccessivamente onerosa, in  modo  da  rendere  l'intervento
oggettivamente antieconomico rispetto alle esigenze di continuita'  e
salvaguardia  dell'attivita',   la   delocalizzazione   puo'   essere
autorizzata su area sita in territorio di comune confinante,  sentito
il parere anche di quest'ultimo.