Art. 2 Modalita' degli interventi di delocalizzazione 1. La delocalizzazione temporanea di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 1 e' attuata tramite l'affitto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, equivalente per caratteristiche tipologiche e dimensionali a quello preesistente, ubicato nello stesso comune in area ritenuta idonea ad ospitare l'attivita' produttiva come attestato con perizia asseverata dal tecnico incaricato. Agli effetti della presente ordinanza, sono considerati equivalenti gli edifici aventi eguale dimensione per pianta ed altezza, con margine di tolleranza del 20%. 2. La delocalizzazione temporanea di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 e' attuata tramite la realizzazione, direttamente ad opera del titolare dell'attivita' economica interessata ed anche in deroga alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali, di una struttura provvisoria realizzata all'interno del lotto di pertinenza o nelle aree immediatamente adiacenti all'insediamento danneggiato, della quale sia dimostrata la disponibilita' con apposita perizia asseverata. In caso di documentata impossibilita' di delocalizzazione sul lotto di pertinenza o in area immediatamente adiacente determinata dalla presenza di strade o corsi d'acqua, la delocalizzazione puo' essere autorizzata, acquisito il parere favorevole del comune, su altra area in disponibilita' del richiedente purche' sita a una distanza non superiore a ml 100 dall'edificio o insediamento distrutto o danneggiato. 3. La delocalizzazione temporanea di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 1 e' attuata come stabilito dall'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 408/2016. 4. La delocalizzazione temporanea di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 1 e' attuata tramite la predisposizione a cura della Regione di un'area pubblica attrezzata, all'interno della quale i singoli operatori aventi diritto possono realizzare una struttura temporanea. 5. In casi eccezionali, qualora il richiedente documenti che la delocalizzazione della propria attivita' nell'ambito del medesimo comune e' eccessivamente onerosa, in modo da rendere l'intervento oggettivamente antieconomico rispetto alle esigenze di continuita' e salvaguardia dell'attivita', la delocalizzazione puo' essere autorizzata su area sita in territorio di comune confinante, sentito il parere anche di quest'ultimo.