Art. 3 
 
                        Soggetti legittimati 
 
  1. Agli interventi di delocalizzazione di cui  all'art.  2  possono
procedere i soggetti  privati,  persone  fisiche  o  giuridiche,  che
risultino titolari di imprese industriali, artigianali o commerciali,
di servizi, turistiche ed agrituristiche in essere  alla  data  degli
eventi sismici di cui all'art. 1, i quali avessero sede a  tale  data
in  edifici,  detenuti  a  qualsiasi  titolo,  che  siano   risultati
danneggiati o distrutti. 
  2. La delocalizzazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), puo'
altresi' essere effettuata dai comuni di cui all'art. 1 in  relazione
a edifici in loro proprieta' o disponibilita',  adibiti  a  depositi,
magazzini od officine a  servizio  di  attivita'  economiche  gestite
dall'amministrazione comunale, che si trovino nelle condizioni di cui
al precedente comma 1, in modo da rendere necessario il trasferimento
di macchinari e attrezzature in essi contenuti in altro immobile sito
nello stesso comune. 
  3. Nelle ipotesi di cui al  comma  2  del  presente  articolo,  gli
edifici presi in locazione dai comuni potranno essere impiegati anche
per il deposito temporaneo di  mobili  e  suppellettili  di  soggetti
privati sgomberati dalle proprie abitazioni, secondo le  modalita'  e
procedure  che  saranno  stabilite  con  successiva   ordinanza   del
Commissario straordinario. 
  4. Per la delocalizzazione temporanea attuata con le  modalita'  di
cui alle lettere a)  e  b)  del  comma  2  dell'art.  1,  i  soggetti
legittimati  possono  provvedere  alla  stipula  dei   contratti   di
locazione, al relativo trasloco e/o alla fornitura  ed  installazione
delle strutture provvisorie, previa autorizzazione  e  percependo  il
successivo rimborso ai sensi dell'art. 3, comma 7, del  decreto-legge
n. 205 del 2016 secondo le modalita' e  le  procedure  stabilite  dai
successivi articoli 8 e 9. 
  5. Per la delocalizzazione temporanea attuata con le  modalita'  di
cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 1, i  soggetti  legittimati
possono provvedere al trasloco presso la struttura predisposta  dalla
Regione, previa autorizzazione e percependo il successivo rimborso ai
sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto-legge n. 205 del 2016 secondo
le modalita' e le procedure stabilite dai successivi articoli 8 e 9. 
  6. Per la delocalizzazione temporanea attuata con le  modalita'  di
cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 1, i  soggetti  legittimati
possono provvedere alla realizzazione a proprie spese della struttura
provvisoria  ed  al  relativo  trasloco,  previa   autorizzazione   e
percependo il successivo rimborso ai sensi dell'art. 3, comma 7,  del
decreto-legge n. 205 del 2016 secondo le  modalita'  e  le  procedure
stabilite dai successivi articoli 8 e 9.