Art. 3 Soggetti legittimati 1. Agli interventi di delocalizzazione di cui all'art. 2 possono procedere i soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, che risultino titolari di imprese industriali, artigianali o commerciali, di servizi, turistiche ed agrituristiche in essere alla data degli eventi sismici di cui all'art. 1, i quali avessero sede a tale data in edifici, detenuti a qualsiasi titolo, che siano risultati danneggiati o distrutti. 2. La delocalizzazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), puo' altresi' essere effettuata dai comuni di cui all'art. 1 in relazione a edifici in loro proprieta' o disponibilita', adibiti a depositi, magazzini od officine a servizio di attivita' economiche gestite dall'amministrazione comunale, che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma 1, in modo da rendere necessario il trasferimento di macchinari e attrezzature in essi contenuti in altro immobile sito nello stesso comune. 3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, gli edifici presi in locazione dai comuni potranno essere impiegati anche per il deposito temporaneo di mobili e suppellettili di soggetti privati sgomberati dalle proprie abitazioni, secondo le modalita' e procedure che saranno stabilite con successiva ordinanza del Commissario straordinario. 4. Per la delocalizzazione temporanea attuata con le modalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 1, i soggetti legittimati possono provvedere alla stipula dei contratti di locazione, al relativo trasloco e/o alla fornitura ed installazione delle strutture provvisorie, previa autorizzazione e percependo il successivo rimborso ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto-legge n. 205 del 2016 secondo le modalita' e le procedure stabilite dai successivi articoli 8 e 9. 5. Per la delocalizzazione temporanea attuata con le modalita' di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 1, i soggetti legittimati possono provvedere al trasloco presso la struttura predisposta dalla Regione, previa autorizzazione e percependo il successivo rimborso ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto-legge n. 205 del 2016 secondo le modalita' e le procedure stabilite dai successivi articoli 8 e 9. 6. Per la delocalizzazione temporanea attuata con le modalita' di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 1, i soggetti legittimati possono provvedere alla realizzazione a proprie spese della struttura provvisoria ed al relativo trasloco, previa autorizzazione e percependo il successivo rimborso ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto-legge n. 205 del 2016 secondo le modalita' e le procedure stabilite dai successivi articoli 8 e 9.