Art. 4 
 
                Acquisto di macchinari e attrezzature 
 
  1. In tutte le ipotesi di cui al comma 2 dell'art.  1,  i  soggetti
legittimati possono provvedere anche all'acquisto o  al  noleggio  di
macchinari ed attrezzature aventi le stesse caratteristiche di quelle
distrutte  o  danneggiate  in  modo  irreversibile,  necessarie   per
assicurare il mantenimento della capacita' produttiva. 
  2. I soggetti di cui  all'art.  3  possono  provvedere  anche  alla
realizzazione  degli  impianti  di  base   (elettrico,   idrico,   di
condizionamento) o all'adeguamento di quelli esistenti  per  renderli
funzionali all'attivita' da delocalizzare secondo le modalita'  e  le
procedure  stabilite  al  successivo  art.  5.   Limitatamente   alle
delocalizzazioni effettuate ai sensi del comma  5  dell'art.  3,  gli
interventi di cui  al  presente  comma  sono  eseguiti  ad  eventuale
integrazione, ove necessario,  degli  allestimenti  realizzati  dalle
Regioni e previa specifica autorizzazione. 
  3. Sono riconosciute  e  ammesse  a  rimborso  anche  le  spese  di
allacciamento ai pubblici servizi e i  traslochi  di  beni  mobili  e
attrezzature dall'edifico distrutto o gravemente danneggiato a quello
ove si delocalizza l'attivita'. 
  4. I soggetti  legittimati  possono  in  ogni  caso  provvedere  al
ripristino delle scorte distrutte o rese inutilizzabili dal  sisma  e
connesse all'attivita' produttiva.