Art. 4 Acquisto di macchinari e attrezzature 1. In tutte le ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 1, i soggetti legittimati possono provvedere anche all'acquisto o al noleggio di macchinari ed attrezzature aventi le stesse caratteristiche di quelle distrutte o danneggiate in modo irreversibile, necessarie per assicurare il mantenimento della capacita' produttiva. 2. I soggetti di cui all'art. 3 possono provvedere anche alla realizzazione degli impianti di base (elettrico, idrico, di condizionamento) o all'adeguamento di quelli esistenti per renderli funzionali all'attivita' da delocalizzare secondo le modalita' e le procedure stabilite al successivo art. 5. Limitatamente alle delocalizzazioni effettuate ai sensi del comma 5 dell'art. 3, gli interventi di cui al presente comma sono eseguiti ad eventuale integrazione, ove necessario, degli allestimenti realizzati dalle Regioni e previa specifica autorizzazione. 3. Sono riconosciute e ammesse a rimborso anche le spese di allacciamento ai pubblici servizi e i traslochi di beni mobili e attrezzature dall'edifico distrutto o gravemente danneggiato a quello ove si delocalizza l'attivita'. 4. I soggetti legittimati possono in ogni caso provvedere al ripristino delle scorte distrutte o rese inutilizzabili dal sisma e connesse all'attivita' produttiva.