Art. 5 Autorizzazione agli interventi eseguiti dai privati 1. Su richiesta del soggetto legittimato i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in qualita' di Vice commissari, in ragione della necessita' di assicurare l'immediata ripresa o la continuita' dell'attivita' produttiva, possono autorizzare la delocalizzazione della sede operativa ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, nonche' la locazione di immobili da parte dei comuni ai sensi del comma 2 dell'art. 3. I presidenti possono altresi' autorizzare l'acquisto o il noleggio dei macchinari danneggiati o distrutti per ristabilire la piena funzionalita' dell'impresa e tutti gli altri interventi di cui all'art. 4. 2. La richiesta di delocalizzazione e' presentata all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Fino all'istituzione dei predetti uffici speciali, le comunicazioni sono depositate presso gli uffici regionali provvisoriamente individuati dai presidenti delle Regioni, in qualita' di Vice commissari. L'ufficio che riceve la comunicazione a norma del comma 1 ne informa il Comune territorialmente competente ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. 3. La richiesta di cui al comma 2 puo' essere presentata a condizione che sia stata emessa ordinanza di inagibilita' totale, a seguito di verifica con scheda AeDES, integrata da apposita perizia giurata come stabilito al successivo comma 5, lettera a). 4. La richiesta di delocalizzazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, deve essere corredata da perizia asseverata redatta da professionista abilitato contenente: a) la descrizione delle caratteristiche tecniche e dimensionali (con adeguati elaborati grafici) dell'edificio distrutto o gravemente danneggiato, comprese finiture ed impianti, con attestazione della riconducibilita' causale dei danni subiti agli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016; b) l'illustrazione in dettaglio dei danni subiti dall'edificio, nonche' di quelli subiti dai macchinari, dalle attrezzature e dalle scorte con la descrizione del programma di riacquisto e/o ripristino; c) la descrizione delle attivita' svolte dall'impresa o dal comune che chiede la delocalizzazione; d) la descrizione dell'edificio ove l'impresa o il comune intende delocalizzare la propria attivita' ai sensi dell'art. 2, comma 1, con indicazione della sua ubicazione, delle dimensioni, della dotazione impiantistica e delle caratteristiche tecniche, corredata di documentazione fotografica e delle certificazioni od autorizzazioni necessarie, ovvero, in alternativa, il progetto per la delocalizzazione temporanea, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 per la realizzazione di una struttura temporanea realizzata all'interno del lotto di pertinenza o nelle aree immediatamente adiacenti all'insediamento danneggiato, di cui il richiedente dimostri di avere la disponibilita'; e) la descrizione degli eventuali interventi necessari per adeguare e rendere funzionale, anche dal punto di vista impiantistico, l'edificio preso in locazione o la struttura temporaneamente realizzata nel lotto di pertinenza o nelle aree adiacenti; 5. Nella perizia asseverata di cui al comma 4 devono altresi' essere specificamente indicati, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 5 della presente ordinanza: a) gli estremi dell'ordinanza di inagibilita' che ha interessato l'edificio, nonche' la scheda AeDES su cui questa si basa; b) il canone di locazione dell'edificio e il costo degli interventi eventualmente necessari per dotarlo degli impianti necessari al ripristino dell'attivita' economica o produttiva, ovvero, in alternativa, nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 2, il computo metrico estimativo delle opere che si intendono eseguire predisposto utilizzando il prezziario unico interregionale approvato dal Commissario straordinario; c) il costo di acquisto o noleggio dei macchinari e delle attrezzature; d) il costo di ripristino delle scorte; e) l'importo delle spese tecniche sostenute; f) l'eventuale indennizzo assicurativo gia' percepito dal richiedente per i danni subiti ovvero la stima dell'indennizzo se richiesto, ma non ancora liquidato; g) gli estremi di un conto corrente bancario intestato al richiedente, ai fini del successivo rimborso delle spese sostenute. 6. Nella domanda di autorizzazione devono inoltre essere indicati: a) i fornitori presso cui si procedera' al riacquisto delle attrezzature e dei macchinari da sostituire a quelli danneggiati o distrutti; b) l'impresa che procedera' agli interventi di realizzazione della struttura temporanea di cui al comma 4, lettera d), o di ripristino nell'ipotesi di cui al comma 4, lettera e); c) il progettista e il direttore dei lavori incaricati per gli interventi di cui al precedente comma 4, lettera d). 7. I fornitori e le imprese di cui al comma 6 sono individuati inderogabilmente fra soggetti che: a) abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 con le modalita' di cui al successivo comma 8, e che, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo, abbiano altresi' prodotto l'autocertificazione di cui all'art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni; b) non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal Documento unico di regolarita' contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015; c) siano in possesso, per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, della qualificazione ai sensi dell'art. 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 8. La domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori va presentata all'indirizzo Pec della struttura di missione del Ministero dell'interno (strutturamissionesisma@pec.interno.it) ovvero, in caso di documentata impossibilita' tecnica di tale invio, in forma cartacea alla prefettura del luogo ove il fornitore o l'impresa ha la sede legale. La prefettura rilascia la ricevuta di acquisizione della domanda e provvede a trasmetterla senza indugio via Pec alla struttura di missione. 9. I professionisti di cui al comma 6, lettera c), devono essere in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione all'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016. 10. Alla domanda di autorizzazione di cui al comma 3 sono obbligatoriamente allegati: a) dichiarazione autocertificativa con la quale l'impresa incaricata di eseguire i lavori attesta di aver presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016, allegando la ricevuta rilasciata ai sensi del precedente comma 7; b) dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione e/o della direzione dei lavori attesta di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 34, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, impegnandosi ad iscriversi nell'elenco speciale ivi previsto e di non avere rapporti con l'impresa appaltatrice; c) eventuale polizza assicurativa stipulata, in data anteriore a quella degli eventi verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento sismico e recante l'indicazione dell'importo assicurativo riconosciuto o in corso di determinazione. 11. Il presidente della Regione, Vice commissario territorialmente competente, verificata l'entita' dei danni attestati e la loro riconducibilita' causale agli eventi sismici nonche' la congruita' delle spese previste o sostenute, rilascia, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione alla delocalizzazione ed agli altri interventi di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, e 4, determinando l'entita' delle spese ammesse a rimborso con le modalita' stabilite all'art. 8. Il Vice commissario provvede altresi' a richiedere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. 12. L'autorizzazione di cui al comma 11 e' rilasciata previa sommaria istruttoria dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, sentito il comune, in ordine alla compatibilita' urbanistica dell'intervento di delocalizzazione ovvero all'autorizzabilita' della deroga eventualmente richiesta agli strumenti urbanistici richiesti, nonche' all'autorizzabilita' dell'intervento richiesto sotto il profilo ambientale e sanitario. La predetta autorizzazione tiene luogo di ogni provvedimento autorizzatorio richiesto dalla normativa vigente e abilita immediatamente il richiedente all'esecuzione della delocalizzazione. 13. Il soggetto legittimato, una volta ottenuta l'autorizzazione regionale, puo' provvedere immediatamente a svolgere gli adempimenti necessari per la locazione del nuovo edificio e l'acquisto o il noleggio dei macchinari e delle attrezzature indispensabili per la ripresa dell'attivita' produttiva, secondo le prescrizioni indicate nel medesimo provvedimento autorizzativo. Nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 2, l'interessato puo' avviare immediatamente i lavori per la realizzazione della struttura temporanea nel lotto di pertinenza o nelle aree adiacenti, secondo le prescrizioni indicate nel medesimo provvedimento autorizzativo. 14. Le strutture temporanee installate a norma del presente articolo sono rimosse a cura dell'operatore interessato entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori di ripristino o ricostruzione delle attivita' economiche originarie. In caso di inadempimento totale o parziale dell'obbligo di rimozione, il presidente della Regione, Vice commissario territorialmente competente provvede in via sostitutiva, previa diffida, ponendo le spese a carico dell'operatore inadempiente. 15. La delocalizzazione a norma del presente articolo puo' essere chiesta anche dai titolari di attivita' economiche site all'interno di edifici ubicati in aree classificate come «zone rosse» dall'autorita' di protezione civile e interdette all'accesso, per i quali pertanto non si e' proceduto a classificazione AeDES. In tali ipotesi, qualora a seguito della riapertura dell'area e della successiva verifica dei danni subiti dall'immobile non risultino sussistenti le condizioni di cui al comma 3 del presente articolo, l'autorizzazione alla delocalizzazione e' immediatamente revocata, fermo restando il diritto dell'interessato al rimborso delle spese sostenute fino alla data della revoca. Nell'ipotesi di cui al presente comma, qualora la verifica eseguita dopo la riapertura dell'area determini una classificazione AeDES con esito B, la delocalizzazione e' autorizzata per un periodo massimo di dodici mesi, al fine di consentire la continuita' dell'attivita' economica nelle more degli interventi di immediata riparazione dell'immobile danneggiato.