Art. 5 
 
         Autorizzazione agli interventi eseguiti dai privati 
 
  1. Su richiesta del soggetto legittimato i Presidenti delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in qualita' di Vice  commissari,  in
ragione della necessita'  di  assicurare  l'immediata  ripresa  o  la
continuita'  dell'attivita'  produttiva,   possono   autorizzare   la
delocalizzazione della sede operativa ai sensi dell'art. 2, commi 1 e
2, nonche' la locazione di immobili da parte dei comuni ai sensi  del
comma 2  dell'art.  3.  I  presidenti  possono  altresi'  autorizzare
l'acquisto o il noleggio dei macchinari danneggiati o  distrutti  per
ristabilire la piena funzionalita' dell'impresa  e  tutti  gli  altri
interventi di cui all'art. 4. 
  2. La  richiesta  di  delocalizzazione  e'  presentata  all'Ufficio
speciale  per  la  ricostruzione  competente  entro  quindici  giorni
dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Fino all'istituzione
dei predetti uffici speciali, le comunicazioni sono depositate presso
gli uffici  regionali  provvisoriamente  individuati  dai  presidenti
delle Regioni, in qualita' di Vice commissari. L'ufficio  che  riceve
la  comunicazione  a  norma  del  comma  1  ne  informa   il   Comune
territorialmente competente  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  3,  del
decreto-legge n. 189 del 2016. 
  3. La richiesta  di  cui  al  comma  2  puo'  essere  presentata  a
condizione che sia stata emessa ordinanza di inagibilita'  totale,  a
seguito di verifica con scheda AeDES, integrata da  apposita  perizia
giurata come stabilito al successivo comma 5, lettera a). 
  4.  La  richiesta  di  delocalizzazione,  resa   nella   forma   di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445  del  28  dicembre
2000,  deve  essere  corredata  da  perizia  asseverata  redatta   da
professionista abilitato contenente: 
  a) la descrizione delle  caratteristiche  tecniche  e  dimensionali
(con adeguati elaborati grafici) dell'edificio distrutto o gravemente
danneggiato, comprese finiture ed impianti,  con  attestazione  della
riconducibilita' causale dei danni subiti agli eventi sismici del  24
agosto e del 26 e 30 ottobre 2016; 
  b) l'illustrazione in dettaglio  dei  danni  subiti  dall'edificio,
nonche' di quelli subiti dai macchinari, dalle attrezzature  e  dalle
scorte con la descrizione del programma di riacquisto e/o ripristino; 
  c) la descrizione delle attivita' svolte dall'impresa o dal  comune
che chiede la delocalizzazione; 
  d) la descrizione dell'edificio ove l'impresa o il  comune  intende
delocalizzare la propria attivita' ai sensi dell'art. 2, comma 1, con
indicazione della sua ubicazione, delle dimensioni,  della  dotazione
impiantistica  e  delle  caratteristiche   tecniche,   corredata   di
documentazione fotografica e delle certificazioni  od  autorizzazioni
necessarie,   ovvero,   in   alternativa,   il   progetto   per    la
delocalizzazione temporanea, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 per  la
realizzazione di una struttura temporanea realizzata all'interno  del
lotto  di  pertinenza   o   nelle   aree   immediatamente   adiacenti
all'insediamento danneggiato, di cui il richiedente dimostri di avere
la disponibilita'; 
  e) la descrizione degli eventuali interventi necessari per adeguare
e  rendere  funzionale,  anche  dal  punto  di  vista  impiantistico,
l'edificio  preso  in  locazione  o  la   struttura   temporaneamente
realizzata nel lotto di pertinenza o nelle aree adiacenti; 
  5. Nella perizia asseverata di  cui  al  comma  4  devono  altresi'
essere specificamente indicati,  nel  rispetto  di  quanto  stabilito
dall'art. 5 della presente ordinanza: 
    a) gli estremi dell'ordinanza di inagibilita' che ha  interessato
l'edificio, nonche' la scheda AeDES su cui questa si basa; 
    b)  il  canone  di  locazione  dell'edificio  e  il  costo  degli
interventi  eventualmente  necessari  per  dotarlo   degli   impianti
necessari  al  ripristino  dell'attivita'  economica  o   produttiva,
ovvero, in alternativa, nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma  2,  il
computo metrico estimativo delle  opere  che  si  intendono  eseguire
predisposto utilizzando il prezziario unico interregionale  approvato
dal Commissario straordinario; 
  c)  il  costo  di  acquisto  o  noleggio  dei  macchinari  e  delle
attrezzature; 
  d) il costo di ripristino delle scorte; 
  e) l'importo delle spese tecniche sostenute; 
  f)  l'eventuale  indennizzo   assicurativo   gia'   percepito   dal
richiedente per i danni subiti ovvero  la  stima  dell'indennizzo  se
richiesto, ma non ancora liquidato; 
    g) gli  estremi  di  un  conto  corrente  bancario  intestato  al
richiedente, ai fini del successivo rimborso delle spese sostenute. 
  6. Nella domanda di autorizzazione devono inoltre essere indicati: 
  a) i  fornitori  presso  cui  si  procedera'  al  riacquisto  delle
attrezzature e dei macchinari da sostituire a  quelli  danneggiati  o
distrutti; 
  b) l'impresa che procedera' agli interventi di realizzazione  della
struttura temporanea di cui al comma 4, lettera d), o  di  ripristino
nell'ipotesi di cui al comma 4, lettera e); 
  c) il progettista e il direttore  dei  lavori  incaricati  per  gli
interventi di cui al precedente comma 4, lettera d). 
  7. I fornitori e le imprese di cui  al  comma  6  sono  individuati
inderogabilmente fra soggetti che: 
  a) abbiano presentato domanda di iscrizione  nell'Anagrafe  di  cui
all'art. 30, comma 6, del  decreto-legge  n.  189  del  2016  con  le
modalita' di cui al successivo comma 8, e che, fermo restando  quanto
previsto   dallo   stesso   articolo,   abbiano   altresi'   prodotto
l'autocertificazione di cui all'art. 89  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni; 
  b) non abbiano commesso violazioni  agli  obblighi  contributivi  e
previdenziali come  attestato  dal  Documento  unico  di  regolarita'
contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8  del  decreto  del
Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  30  gennaio  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015; 
  c) siano in possesso, per lavori di importo  superiore  ai  150.000
euro,  della  qualificazione  ai  sensi  dell'art.  84  del   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  8. La domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli  esecutori
va presentata all'indirizzo  Pec  della  struttura  di  missione  del
Ministero    dell'interno     (strutturamissionesisma@pec.interno.it)
ovvero, in caso di documentata impossibilita' tecnica di tale  invio,
in forma cartacea alla  prefettura  del  luogo  ove  il  fornitore  o
l'impresa ha la sede legale. La prefettura rilascia  la  ricevuta  di
acquisizione della domanda e provvede a  trasmetterla  senza  indugio
via Pec alla struttura di missione. 
  9. I professionisti di cui al comma 6, lettera c), devono essere in
possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione all'elenco  speciale
di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016. 
  10.  Alla  domanda  di  autorizzazione  di  cui  al  comma  3  sono
obbligatoriamente allegati: 
  a)  dichiarazione  autocertificativa   con   la   quale   l'impresa
incaricata di eseguire i lavori attesta di aver presentato domanda di
iscrizione  nell'Anagrafe  di  cui  all'art.   30,   comma   6,   del
decreto-legge n. 189 del 2016, allegando la  ricevuta  rilasciata  ai
sensi del precedente comma 7; 
  b) dichiarazione autocertificativa con la quale  il  professionista
incaricato della progettazione e/o della direzione dei lavori attesta
di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 34, comma 2,  del
decreto-legge n. 189 del 2016, impegnandosi ad iscriversi nell'elenco
speciale  ivi  previsto  e  di  non  avere  rapporti  con   l'impresa
appaltatrice; 
  c) eventuale polizza assicurativa stipulata, in  data  anteriore  a
quella degli eventi verificatisi a far data dal 24 agosto  2016,  per
il risarcimento dei danni conseguenti all'evento  sismico  e  recante
l'indicazione dell'importo assicurativo riconosciuto o  in  corso  di
determinazione. 
  11. Il presidente della Regione, Vice commissario  territorialmente
competente, verificata  l'entita'  dei  danni  attestati  e  la  loro
riconducibilita' causale agli eventi sismici  nonche'  la  congruita'
delle spese previste o sostenute, rilascia, entro trenta giorni dalla
presentazione della domanda, l'autorizzazione  alla  delocalizzazione
ed agli altri interventi di cui agli articoli 2, commi 1 e  2,  e  4,
determinando  l'entita'  delle  spese  ammesse  a  rimborso  con   le
modalita' stabilite all'art. 8. Il Vice commissario provvede altresi'
a richiedere il Codice unico di progetto (CUP)  di  cui  all'art.  11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3. 
  12. L'autorizzazione di  cui  al  comma  11  e'  rilasciata  previa
sommaria istruttoria  dell'Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione,
sentito  il  comune,  in  ordine  alla   compatibilita'   urbanistica
dell'intervento di delocalizzazione ovvero all'autorizzabilita' della
deroga eventualmente richiesta agli strumenti urbanistici  richiesti,
nonche'  all'autorizzabilita'  dell'intervento  richiesto  sotto   il
profilo ambientale e  sanitario.  La  predetta  autorizzazione  tiene
luogo di ogni provvedimento autorizzatorio richiesto dalla  normativa
vigente e abilita immediatamente il richiedente all'esecuzione  della
delocalizzazione. 
  13. Il soggetto legittimato, una  volta  ottenuta  l'autorizzazione
regionale, puo' provvedere immediatamente a svolgere gli  adempimenti
necessari per la locazione del  nuovo  edificio  e  l'acquisto  o  il
noleggio dei macchinari e delle attrezzature  indispensabili  per  la
ripresa dell'attivita' produttiva, secondo le  prescrizioni  indicate
nel  medesimo  provvedimento  autorizzativo.  Nelle  ipotesi  di  cui
all'art. 2, comma 2,  l'interessato  puo'  avviare  immediatamente  i
lavori per la realizzazione della struttura temporanea nel  lotto  di
pertinenza o nelle aree adiacenti, secondo le  prescrizioni  indicate
nel medesimo provvedimento autorizzativo. 
  14.  Le  strutture  temporanee  installate  a  norma  del  presente
articolo sono rimosse a cura dell'operatore interessato entro  trenta
giorni dalla ultimazione dei lavori  di  ripristino  o  ricostruzione
delle attivita'  economiche  originarie.  In  caso  di  inadempimento
totale o parziale dell'obbligo  di  rimozione,  il  presidente  della
Regione, Vice commissario territorialmente competente provvede in via
sostitutiva, previa diffida, ponendo le spese a carico dell'operatore
inadempiente. 
  15. La delocalizzazione a norma del presente articolo  puo'  essere
chiesta anche dai titolari di attivita' economiche  site  all'interno
di  edifici  ubicati  in  aree   classificate   come   «zone   rosse»
dall'autorita' di protezione civile e interdette all'accesso,  per  i
quali pertanto non si e' proceduto a classificazione AeDES.  In  tali
ipotesi,  qualora  a  seguito  della  riapertura  dell'area  e  della
successiva verifica dei  danni  subiti  dall'immobile  non  risultino
sussistenti le condizioni di cui al comma 3  del  presente  articolo,
l'autorizzazione alla delocalizzazione  e'  immediatamente  revocata,
fermo restando il diritto dell'interessato al  rimborso  delle  spese
sostenute fino  alla  data  della  revoca.  Nell'ipotesi  di  cui  al
presente comma, qualora  la  verifica  eseguita  dopo  la  riapertura
dell'area  determini  una  classificazione  AeDES  con  esito  B,  la
delocalizzazione e' autorizzata per  un  periodo  massimo  di  dodici
mesi, al fine di consentire la continuita'  dell'attivita'  economica
nelle more degli interventi di  immediata  riparazione  dell'immobile
danneggiato.