Art. 6 
 
                 Delocalizzazione su aree pubbliche 
 
  1. La delocalizzazione temporanea ai sensi del comma 3 dell'art.  2
e' attuata attraverso  la  diretta  realizzazione  di  una  struttura
unitaria  da  parte  della  Regione  all'interno  della  quale   sono
collocate le attivita' economiche  danneggiate.  La  delocalizzazione
temporanea  ai  sensi  del  comma  4  dell'art.  2  e'  attuata   con
l'acquisizione di un'area pubblica individuata  ed  attrezzata  dalla
Regione, all'interno  della  quale  i  soggetti  legittimati  di  cui
all'art.  3  possono  realizzare   una   struttura   temporanea   ove
delocalizzare la propria attivita'. 
  2. Per attuare gli interventi di delocalizzazione temporanea di cui
ai commi 3 e 4 dell'art. 2, i presidenti delle Regioni,  in  qualita'
di Vice commissari,  procedono  immediatamente  a  consultazione  dei
comuni e degli altri soggetti legittimati, in stretto raccordo con le
associazioni  di  categoria  e  di  rappresentanza  delle   attivita'
economiche e di impresa, al fine di ottenere un quadro completo delle
attivita'  economiche  interessate  e  delle  relative  necessita'  e
pianificare l'effettivo fabbisogno di  spazi  per  l'allestimento  di
aree e la realizzazione di strutture temporanee. 
  3. Completata la ricognizione di cui al comma 2, e comunque entro i
trenta  giorni  successivi  all'entrata  in  vigore  della   presente
ordinanza,  i  soggetti  legittimati   presentano   le   domande   di
autorizzazione alla delocalizzazione ai sensi del precedente art.  5.
Sulla base delle domande pervenute, i presidenti  delle  Regioni,  in
qualita' di Vice  commissari,  provvedono  al  dimensionamento  delle
strutture di cui al comma 3 dell'art. 2 e delle aree  da  urbanizzare
di cui al comma 4 del medesimo articolo, ed entro dieci giorni  dalla
scadenza del termine di presentazione delle richieste sottopongono al
Commissario straordinario un  piano  operativo  per  consentire  tali
delocalizzazioni. In tale piano, sulla base del numero e dell'entita'
delle richieste di delocalizzazione ricevute, sono definiti i criteri
di  suddivisione  fra  gli  interessati  degli  spazi  interni   alle
strutture da realizzare ai sensi del comma 3  ovvero  delle  aree  da
attrezzare ai sensi del  comma  4  dell'art.  2.  In  ogni  caso,  la
superficie di ciascuna  attivita'  delocalizzata  non  puo'  eccedere
l'80% della superficie dell'immobile ove la  medesima  attivita'  era
originariamente ubicata. 
  4. Entro quindici giorni dalla trasmissione dei piani operativi  di
cui al comma 3 il Commissario straordinario,  sentita  la  Conferenza
permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.
189, autorizza gli interventi proposti dalle Regioni.