Art. 6 Delocalizzazione su aree pubbliche 1. La delocalizzazione temporanea ai sensi del comma 3 dell'art. 2 e' attuata attraverso la diretta realizzazione di una struttura unitaria da parte della Regione all'interno della quale sono collocate le attivita' economiche danneggiate. La delocalizzazione temporanea ai sensi del comma 4 dell'art. 2 e' attuata con l'acquisizione di un'area pubblica individuata ed attrezzata dalla Regione, all'interno della quale i soggetti legittimati di cui all'art. 3 possono realizzare una struttura temporanea ove delocalizzare la propria attivita'. 2. Per attuare gli interventi di delocalizzazione temporanea di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2, i presidenti delle Regioni, in qualita' di Vice commissari, procedono immediatamente a consultazione dei comuni e degli altri soggetti legittimati, in stretto raccordo con le associazioni di categoria e di rappresentanza delle attivita' economiche e di impresa, al fine di ottenere un quadro completo delle attivita' economiche interessate e delle relative necessita' e pianificare l'effettivo fabbisogno di spazi per l'allestimento di aree e la realizzazione di strutture temporanee. 3. Completata la ricognizione di cui al comma 2, e comunque entro i trenta giorni successivi all'entrata in vigore della presente ordinanza, i soggetti legittimati presentano le domande di autorizzazione alla delocalizzazione ai sensi del precedente art. 5. Sulla base delle domande pervenute, i presidenti delle Regioni, in qualita' di Vice commissari, provvedono al dimensionamento delle strutture di cui al comma 3 dell'art. 2 e delle aree da urbanizzare di cui al comma 4 del medesimo articolo, ed entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste sottopongono al Commissario straordinario un piano operativo per consentire tali delocalizzazioni. In tale piano, sulla base del numero e dell'entita' delle richieste di delocalizzazione ricevute, sono definiti i criteri di suddivisione fra gli interessati degli spazi interni alle strutture da realizzare ai sensi del comma 3 ovvero delle aree da attrezzare ai sensi del comma 4 dell'art. 2. In ogni caso, la superficie di ciascuna attivita' delocalizzata non puo' eccedere l'80% della superficie dell'immobile ove la medesima attivita' era originariamente ubicata. 4. Entro quindici giorni dalla trasmissione dei piani operativi di cui al comma 3 il Commissario straordinario, sentita la Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, autorizza gli interventi proposti dalle Regioni.