Art. 7 
 
           Attuazione degli interventi di delocalizzazione 
                       in strutture pubbliche 
 
  1.  Per  le  attivita'  economiche  e  produttive   che   intendono
delocalizzarsi in una delle strutture realizzate ai sensi  di  quanto
previsto dall'art. 1, comma 2,  lettera  c),  le  Regioni  o  i  loro
presidenti, con  propri  provvedimenti,  stabiliscono  le  necessarie
procedure e modalita' di accesso.