Art. 7 Attuazione degli interventi di delocalizzazione in strutture pubbliche 1. Per le attivita' economiche e produttive che intendono delocalizzarsi in una delle strutture realizzate ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera c), le Regioni o i loro presidenti, con propri provvedimenti, stabiliscono le necessarie procedure e modalita' di accesso.