Art. 8 
 
                     Determinazione del rimborso 
 
  1. Per gli interventi di delocalizzazione di cui all'art. 2,  comma
1, il rimborso mensile  massimo  ammissibile,  per  la  durata  della
locazione  fino   al   ripristino   o   ricostruzione   dell'edificio
preesistente, e' pari al canone medio di locazione determinato  nella
perizia asseverata di cui all'art. 5, commi  3  e  4,  tenendo  conto
delle valutazioni di mercato. 
  2. Per gli interventi di delocalizzazione di cui all'art. 2,  commi
2 e 4, il rimborso massimo ammissibile  per  la  realizzazione  della
struttura  temporanea  sul  lotto  di   pertinenza   o   nelle   aree
immediatamente  adiacenti  ovvero  nelle  aree  attrezzate  poste   a
disposizione dalla Regione e' pari al  minor  importo  tra  il  costo
dell'intervento quale ricavabile dal computo  metrico  estimativo  di
cui all'art. 5, comma  4,  lettera  b),  ed  il  costo  convenzionale
determinato in misura di euro 280/mq. per una superficie  equivalente
a quella  dell'edificio  gravemente  danneggiato  o  distrutto,  come
indicata nella perizia asseverata. 
  3. In tutti i casi di delocalizzazione di cui all'art. 2, inoltre: 
  a) per gli interventi  su  macchinari,  attrezzature  ed  impianti,
volti a ripristinare la piena funzionalita' dell'impresa, il rimborso
e' pari all'80% del costo indicato nella perizia asseverata; 
  b) per il ripristino delle scorte il rimborso e' pari  al  60%  del
valore di  quelle  distrutte  o  danneggiate,  come  attestato  nella
perizia asseverata. 
  4. In tutte le ipotesi di delocalizzazione, le spese sostenute  per
il trasloco di macchinari e attrezzature sono rimborsate  nel  limite
dell'80% dei costi documentati. 
  5. Le spese tecniche documentate sono in ogni caso  rimborsate  nel
limite del 5% del costo delle opere eseguite. 
  6. Il rimborso e' in ogni caso determinato al netto  dell'eventuale
indennizzo assicurativo gia' percepito dal richiedente o in corso  di
determinazione.