Art. 8 Determinazione del rimborso 1. Per gli interventi di delocalizzazione di cui all'art. 2, comma 1, il rimborso mensile massimo ammissibile, per la durata della locazione fino al ripristino o ricostruzione dell'edificio preesistente, e' pari al canone medio di locazione determinato nella perizia asseverata di cui all'art. 5, commi 3 e 4, tenendo conto delle valutazioni di mercato. 2. Per gli interventi di delocalizzazione di cui all'art. 2, commi 2 e 4, il rimborso massimo ammissibile per la realizzazione della struttura temporanea sul lotto di pertinenza o nelle aree immediatamente adiacenti ovvero nelle aree attrezzate poste a disposizione dalla Regione e' pari al minor importo tra il costo dell'intervento quale ricavabile dal computo metrico estimativo di cui all'art. 5, comma 4, lettera b), ed il costo convenzionale determinato in misura di euro 280/mq. per una superficie equivalente a quella dell'edificio gravemente danneggiato o distrutto, come indicata nella perizia asseverata. 3. In tutti i casi di delocalizzazione di cui all'art. 2, inoltre: a) per gli interventi su macchinari, attrezzature ed impianti, volti a ripristinare la piena funzionalita' dell'impresa, il rimborso e' pari all'80% del costo indicato nella perizia asseverata; b) per il ripristino delle scorte il rimborso e' pari al 60% del valore di quelle distrutte o danneggiate, come attestato nella perizia asseverata. 4. In tutte le ipotesi di delocalizzazione, le spese sostenute per il trasloco di macchinari e attrezzature sono rimborsate nel limite dell'80% dei costi documentati. 5. Le spese tecniche documentate sono in ogni caso rimborsate nel limite del 5% del costo delle opere eseguite. 6. Il rimborso e' in ogni caso determinato al netto dell'eventuale indennizzo assicurativo gia' percepito dal richiedente o in corso di determinazione.