Art. 9 Erogazione del rimborso 1. La domanda intesa a ottenere il rimborso di cui al precedente art. 8 e' presentata dai soggetti legittimati ai presidenti delle Regioni - Vice commissari, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto-legge n. 205 del 2016, nel termine di trenta giorni decorrenti nell'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 2 dalla stipula del contratto di locazione, e nelle altre ipotesi dalla conclusione degli interventi di delocalizzazione. Alla domanda devono essere allegati l'elenco delle attivita' svolte con il computo delle eventuali lavorazioni resesi necessarie per la funzionalita' del nuovo edificio e delle spese effettivamente sostenute, nonche' le fatture, anche non quietanzate, degli acquisti o noleggi di attrezzature nonche' dei lavori, delle forniture e delle spese tecniche. 2. Il rimborso e' erogato, previa verifica dell'esecuzione degli interventi e della documentazione presentata in conformita' all'autorizzazione regionale di cui agli articoli 5 e 6, mediante accredito sul conto corrente indicato a norma dell'art. 5, comma 4, lettera g). Entro quindici giorni dalla data dell'accredito, l'operatore interessato produce al vice commissario le fatture quietanzate; qualora le fatture non siano depositate nel termine, il vice commissario dispone la revoca del rimborso e avvia la procedura per la sua ripetizione immediata. 3. Il rimborso e' comprensivo dell'I.V.A. corrisposta sui lavori e sulle forniture, se non detratta o detraibile da parte dell'operatore interessato. 4. Il presidente della Regione - Vice commissario, tramite l'ufficio speciale, verifica che la delocalizzazione avvenga secondo le disposizioni contenute nella presente ordinanza e quelle indicate dall'autorizzazione regionale.