IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  recante
attuazione della direttiva 98/30/CE in materia di norme comuni per il
mercato interno del gas naturale, come modificato  dall'art.  27  del
decreto legislativo 1° giugno  2011  n.  93,  e  in  particolare  gli
articoli 12 e 18 recanti  disposizioni  relative  alle  attivita'  di
stoccaggio  di  gas  naturale  e  di  fornitura  ai   clienti   della
modulazione dei consumi; 
  Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 23  maggio  2000,
n. 164, che stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico  (di
seguito anche «Ministero») provvede alla sicurezza,  all'economicita'
e alla programmazione del sistema nazionale del gas,  anche  mediante
specifici indirizzi con la finalita' di salvaguardare la  continuita'
e  la  sicurezza   degli   approvvigionamenti   e   di   ridurre   la
vulnerabilita' del sistema nazionale del gas; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato in data 9 maggio 2001, relativo alla  determinazione
dei criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i
servizi  di  stoccaggio  minerario,  strategico  e   di   modulazione
richiesti dall'utente ai titolari di concessioni di stoccaggio, delle
modalita' per comunicazione da parte dei titolari di  concessioni  di
coltivazione delle relative esigenze  di  stoccaggio  minerario,  dei
limiti e delle norme tecniche per il riconoscimento  delle  capacita'
di stoccaggio  strategico  e  di  modulazione,  nonche'  adozione  di
direttive transitorie per assicurare il ciclo  di  riempimento  degli
stoccaggi  nazionali,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana del 5 giugno 2001 n. 128; 
  Vista  la  direttiva  2009/73/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio relativa a norme comuni per  il  mercato  interno  del  gas
naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE; 
  Visto il decreto legislativo 1°  giugno  2011,  n.  93,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  148  del  28
giugno 2011 recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE
e  2008/92/CE,  relative  a  norme  comuni  per  il  mercato  interno
dell'energia  elettrica,  del  gas  naturale  e  ad   una   procedura
comunitaria  sulla  trasparenza  dei  prezzi  al  consumatore  finale
industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione  delle
direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE; 
  Visto, in particolare, l'art. 27 del decreto legislativo n. 93  del
2011, recante disposizioni in materia di stoccaggio strategico  e  di
modulazione; 
  Visto l'art. 38, comma  3,  del  decreto  legge  n.  83  del  2012,
convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134; 
  Visto il regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 20 ottobre 2010 concernente misure volte a garantire la
sicurezza dell'approvvigionamento di gas; 
  Vista la comunicazione della commissione  europea  sulla  strategia
dell'Unione europea riguardante il gas naturale liquefatto - GNL -  e
lo stoccaggio di gas naturale del 16 febbraio 2016; 
  Visto l'art. 14 del decreto  legge  n.  1  del  2012  e  successive
modificazioni in base al quale il Ministero assegna una capacita'  di
stoccaggio per l'offerta alle  imprese  industriali  di  un  servizio
integrato di rigassificazione comprensivo  dello  stoccaggio  di  gas
naturale; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  29  marzo
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2012,  n.  77,
recante norme in materia di stoccaggio strategico ed  in  particolare
l'art. 2 che stabilisce in 4,6 miliardi di metri cubi  lo  stoccaggio
strategico per l'anno contrattuale 2012-2013, rendendo disponibile la
capacita' di 500 milioni di metri cubi di spazio e che tale capacita'
e'  interamente  nella  disponibilita'   dell'impresa   maggiore   di
stoccaggio del sistema nazionale del gas; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 12 del decreto  legislativo  n.
164/2000,  sussiste  l'obbligo  di  gestire  in  modo  coordinato   e
integrato il complesso delle capacita' di stoccaggio di  working  gas
di cui le imprese di stoccaggio  dispongono,  al  fine  di  garantire
l'ottimizzazione delle capacita' stesse; 
  Considerato che in applicazione delle disposizioni dell'art. 14 del
decreto legge n. 1 del 2012 la residua capacita' non  utilizzata  per
lo stoccaggio strategico puo' essere offerta alle imprese industriali
per  servizi  integrati  di  rigassificazione  e  stoccaggio  di  gas
naturale; 
  Considerato altresi' che, ai sensi del comma  11-ter  del  medesimo
art. 12, il Ministero, con successivo comunicato, definisce il volume
di stoccaggio strategico per l'anno contrattuale 2017-2018; 
  Considerato che, ai sensi del comma 5  del  medesimo  art.  12,  il
Ministero,  con  successivo  comunicato,  definisce  il   volume   di
stoccaggio minerario per l'anno contrattuale 2017-2018; 
  Considerato che, in caso  di  domanda  del  servizio  integrato  di
rigassificazione e stoccaggio superiore all'offerta, e' opportuno che
tale servizio sia prioritariamente assegnato, ai fini della sicurezza
degli  approvvigionamenti,  ai  soggetti  che   contribuiscono   alla
diversificazione delle fonti di approvvigionamento di GNL; 
  Ritenuto necessario,  al  fine  di  estendere  a  piu'  servizi  di
stoccaggio le metodologie di allocazione della capacita' previste per
il settore dello stoccaggio  del  gas  naturale  secondo  logiche  di
mercato,  confermare  le  procedure  di  allocazione   concorrenziali
espresse nel decreto ministeriale del 6  febbraio  2015  in  tema  di
stoccaggio di modulazione in applicazione dell'art.  14  del  decreto
legge n.  1  del  2012,  e  applicare  le  procedure  di  allocazione
concorrenziali anche per  l'allocazione  del  servizio  integrato  di
rigassificazione e stoccaggio; 
  Considerata la risposta positiva del mercato all'applicazione della
misura di cui all'art. 1 del decreto  ministeriale  del  25  febbraio
2016  riguardante  il  servizio  integrato  di   rigassificazione   e
stoccaggio, relativo all'anno contrattuale di  stoccaggio  2016-2017,
assegnato con meccanismi d'asta, con prezzo di riserva  calcolato  in
relazione al valore del prodotto e all'evoluzione del mercato; 
  Considerato  lo  stato  attuale  di  utilizzo  dei   terminali   di
rigassificazione del sistema nazionale del gas naturale italiano  che
puo' rendere possibile l'uso di  infrastrutture  di  rigassificazione
anche per ulteriori servizi; 
  Considerato altresi' che un utilizzo ottimale  della  capacita'  di
rigassificazione dei terminali del sistema nazionale del gas naturale
esistente permetterebbe di aumentare la liquidita'  del  sistema  gas
italiano con conseguente beneficio sui prezzi del gas e  al  contempo
di limitare l'impatto dei costi di  suddette  infrastrutture  per  il
sistema; 
  Considerati gli esiti  della  riunione  del  Comitato  tecnico  per
l'emergenza ed il monitoraggio del sistema del gas del  29  settembre
2016; 
  Ritenuto  necessario  introdurre  meccanismi   utili   a   favorire
l'ottimale utilizzo della capacita' regolata di rigassificazione  del
sistema nazionale soggetta al fattore di copertura dei ricavi di  cui
alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il
sistema idrico (di  seguito  anche  «Autorita'»)  n.  438/2013/R/GAS,
attraverso  la  messa  a  disposizione  del  servizio  integrato   di
rigassificazione e stoccaggio. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
          Servizio integrato rigassificazione e stoccaggio 
 
  1. In attuazione dell'art. 14 del  decreto  legge  n.  1/2012,  per
l'anno contrattuale di stoccaggio 1° aprile 2017 - 31 marzo 2018, una
capacita' di stoccaggio di gas naturale di 1,5 miliardi di metri cubi
e' assegnata per l'offerta di servizi integrati di rigassificazione e
stoccaggio  di  gas  naturale  (servizi  integrati),  finalizzati   a
consentire alle imprese industriali, come definite  al  comma  2  del
presente articolo, l'approvvigionamento diretto di  GNL  dall'estero.
La capacita' di rigassificazione  da  assegnare  e'  intesa  come  la
capacita' di rigassificazione in regime regolato soggetta al  fattore
di copertura dei ricavi di cui alla deliberazione  dell'Autorita'  n.
438/2013/R/GAS e, su  base  volontaria  da  parte  delle  imprese  di
rigassificazione, la capacita' di rigassificazione in regime regolato
non  soggetta  al  fattore  di  copertura  dei  ricavi  di  cui  alla
deliberazione dell'Autorita' n. 438/2013/R/GAS. 
  2.  Per  imprese  industriali  si  intendono   i   clienti   finali
industriali, e i loro consorzi, aventi centro di  consumo  in  Italia
nonche' negli altri Stati membri dell'Unione europea. 
  3. I clienti di cui al comma 2 devono soddisfare  i  requisiti  dei
relativi ai codici di rigassificazione per l'accesso  alla  procedura
di sottoscrizione di capacita'. 
  4. Il servizio integrato di stoccaggio e  rigassificazione  prevede
che  siano  resi  disponibili  all'utente  dall'impresa  maggiore  di
stoccaggio, per il servizio di stoccaggio  uniforme,  uno  spazio  in
stoccaggio equivalente alla capacita' di  rigassificazione  assegnata
per il servizio integrato dalle imprese di  rigassificazione,  e  una
capacita' di iniezione tale da garantire l'iniezione dei quantitativi
di gas equivalenti al GNL  consegnato,  dedotti  consumi  e  perdite,
entro il termine del mese  successivo  alla  discarica.  La  gestione
fisica dei flussi di  gas  funzionali  alla  riconsegna  del  gas  in
stoccaggio avviene, ove necessario, mediante le vigenti procedure  di
acquisizione delle capacita' di iniezione. 
  5. L'Autorita' stabilisce, con propria deliberazione, la  procedura
che  le   imprese   di   rigassificazione   dovranno   adottare   per
l'allocazione, secondo  asta  competitiva,  della  capacita'  per  il
servizio integrato. In particolare e' stabilito,  tenendo  conto  del
valore del prodotto e  dell'evoluzione  del  mercato,  un  prezzo  di
riserva per la capacita' del servizio integrato pari  alla  somma  di
una  componente  stoccaggio,  unica   per   tutte   le   imprese   di
rigassificazione,  e  di  una  componente  rigassificazione.  Per  la
capacita' di rigassificazione in  regime  regolato  non  soggetta  al
fattore  di  copertura  dei  ricavi   di   cui   alla   deliberazione
dell'Autorita'  n.  438/2013/R/GAS,  l'impresa  di   rigassificazione
stabilisce  un  prezzo  di  riserva  per  la   rigassificazione,   da
utilizzare, ai fini della determinazione del prezzo  di  riserva,  in
luogo della componente rigassificazione definita  dall'Autorita',  se
superiore  a  tale  componente;  tale  prezzo  di  riserva   per   la
rigassificazione e'  comunque  inferiore  alla  relativa  tariffa  di
rigassificazione  e  l'impresa  di   rigassificazione   trattiene   i
proventi, derivanti dall'allocazione della capacita' per il  servizio
integrato, corrispondenti  alla  differenza  fra  tale  prezzo  e  la
componente rigassificazione  definita  dall'Autorita'.  I  prezzi  di
riserva non sono resi noti al sistema. L'Autorita' per il sopracitato
servizio integrato  stabilisce  altresi'  gli  ulteriori  criteri  di
ripartizione  dei   proventi   delle   aste   tra   le   imprese   di
rigassificazione   e   l'impresa   maggiore   di   stoccaggio.   Tale
deliberazione e' adottata dall'Autorita', sentito  il  Ministero  per
gli aspetti relativi alla sicurezza delle forniture,  assicurando  la
massima    partecipazione,    trasparenza,    concorrenza    e    non
discriminazione, ed in tempo  utile  per  consentire  l'effettuazione
delle aste e il regolare inizio del ciclo di iniezione per l'anno  di
stoccaggio 1° aprile 2017 - 31 marzo 2018. 
  6. Le imprese industriali di cui al  comma  2  possono  partecipare
alle aste di cui al comma 5 anche  conferendo  specifico  mandato  ad
altro soggetto, industriale o non industriale. 
  7. Nelle aste competitive di cui al comma 5 si selezionano  in  via
prioritaria le offerte presentate dai clienti industriali di  cui  al
comma 2 e dai soggetti mandatari di cui al comma 6. 
  L'allocazione della capacita' in favore dei soggetti aggiudicatari,
nel caso in cui due o piu' soggetti abbiano formulato un'offerta  per
lo stesso slot di discarica, avverra' in base ai seguenti criteri, in
ordine di priorita': 
    offerta presentata da clienti finali industriali, o da  consorzio
di clienti industriali o da mandatari di tali soggetti; 
    offerta avente prezzo maggiore; 
    offerta avente maggiore volume di GNL previsto in consegna; 
    offerta relativa a consegna di GNL prodotto in  Stati  dai  quali
non sono in corso importazioni alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  Le aste hanno  luogo  contemporaneamente  e  le  graduatorie  delle
offerte  ammissibili  sono  trasmesse  al  Ministero  dello  sviluppo
economico  che  determina  l'ordine  complessivo  di   aggiudicazione
aggregando le curve di domanda di ciascun terminale  fino  al  volume
disponibile di cui al comma 1 sulla base  dei  profili  di  iniezione
mensile e giornaliera comunicati dall'impresa maggiore di stoccaggio,
secondo i criteri sopra indicati e tenendo anche conto dell'obiettivo
di massimizzazione delle capacita' conferite. 
  8. Le eventuali capacita' di stoccaggio di gas naturale disponibili
non allocate ai sensi del  comma  5  sono  assegnate  con  successivo
decreto del Ministero per il servizio di stoccaggio.